Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il17 ottobre 2005 presentato da Alberto Sanero nei confronti di Crif S.p.A. e diBanca regionale europea S.p.A. con il quale l'interessato ha chiesto lacancellazione dei dati che lo riguardano e l'attestazione che tale operazionedi cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sonostati comunicati e diffusi, nonch, "in mero subordine, () lasospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi"; rilevato che il ricorrente ha chiesto diporre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 27 ottobre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 7novembre 2005 con la quale Banca regionale europea S.p.A ha dichiarato di avergi dato riscontro all'istanza ex art. 7 avanzata dal ricorrente con nota del 7luglio 2005 con la quale aveva comunicato al ricorrente che i dati relativi adun prestito personale erogato il 2 febbraio 1998 non erano pipresenti nel sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A; rilevato,invece, che, la banca aveva altres dichiarato di non poter richiedere lacancellazione dei dati relativi ad un prestito personale erogato in data 13giugno 2001 in quanto, prima dell'estinzione anticipata del rapporto conregolarizzazione delle pendenze, avvenuta il 9 settembre 2004, si eranoverificati diversi ritardi nei pagamenti ("18 rate pagate tardivamente") e che pertanto la relativa segnalazionesarebbe rimasta registrata nel sistema gestito da Crif S.p.A. per un termine di24 mesi dalla estinzione del finanziamento (art. 6, comma 2, del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23);rilevato infine che, nella medesima nota del 7 luglio 2005, la bancaaveva comunicato al ricorrente che, accortasi di aver segnalato a Crif S.p.A.,in relazione al prestito personale erogato il 9 settembre 2004, "l'indicazione() dell'incaglio nella posizione",per "una errata segnalazione dovuta alle procedure", aveva richiesto alla medesima societ dicancellare tale indicazione (come da documentazione allegata alla nota del 7novembre 2005);

VISTO la nota inviata il 30 novembre 2005con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di aver cancellato i dati di tipo"positivo" relativi ad un prestito personale erogato da Bancaregionale europea A.p.A. il 2 febbraio 1998 ed estinto il 13 giugno2001 senza alcuna segnalazione di insolvenze; rilevato che, nella medesimanota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad unprestito personale erogato da Banca regionale europea S.p.A. in data 9settembre 2004 ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze,"la cui conservazione si giustifica sulla base del perseguimento dellefinalit di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e di tutela delcredito a tutt'oggi ancora interamente e perfettamente sussistenti", precisando di aver rettificato, "surichiesta dell'ente partecipante",l'originaria segnalazione censita in relazione a tale finanziamento,sostituendo l'indicazione "incagli nei pagamenti regolarizzati" con la dicitura "nessuna segnalazione";

RILEVATO che Crif S.p.A. ha altresdichiarato di non poter cancellare i dati relativi al prestito personaleerogato da Banca regionale europea S.p.A. il 13 giugno 2001 ed estinto il 9settembre 2004 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9rate) regolarizzati a settembre 2004, quindi da meno di 24 mesi", trattandosi di informazioni creditizie ditipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenzadel consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimentodel Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato,infine, che Crif S.p.A. ha dichiarato che "le informazioni aggiornatesono visibili direttamente da tutti gli aderenti al sistema di informazionicreditizie non necessitando pertanto di comunicazione da parte della ()societ ";

VISTA la nota inviata il 30 novembre 2005con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprierichieste;

CONSIDERATO che Banca regionale europeaS.p.A., in risposta all'istanza ex art. 7 e gi prima della proposizione delricorso, aveva dato adeguato riscontro alle istanze del ricorrente e che ilricorso deve essere pertanto dichiarato infondato nei confronti di taleresistente;

RILEVATO che la richiesta, rivolta a CrifS.p.A., di cancellare i dati relativi al prestito personale erogato il 13giugno 2001 ed estinto il 9 settembre 2004 , invece, infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi, superiori a duerate o mesi, regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b), delmedesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che la richiesta, sempre rivoltaa Crif S.p.A., di cancellare i dati relativi al prestito personale erogato il 9settembre 2004 da Banca regionale europea S.p.A. ed ancora in corso senzaalcuna segnalazione di insolvenze deve essere dichiarata infondata, trattandosidi informazioni creditizie di tipo positivo la cui conservazione appare lecitasulla base delle disposizioni del citato codice di deontologia;

CONSIDERATO che Crif S.p.A. ha dichiaratonel corso del procedimento di aver cancellato i restanti dati relativi alricorrente e che va quindi dichiarato sul punto non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di tale societ ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice;

CONSIDERATO infine che, in ordine allarichiesta di attestazione che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in quanto, come emerso anche in altriprocedimenti relativi a fattispecie analoghe, gli enti aderenti al predettosistema di informazioni creditizie sono in grado di visualizzare "in temporeale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti, i quali sonoin tal modo messi a conoscenza dell'eventuale intervenuta rimozione di alcuna odi tutte le informazioni dalla banca dati stessa;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei datirelativi al prestito personale erogato da Banca regionale europea il 13 giugno2001 ed estinto il 9 settembre 2004, nonch del prestito personale erogato daBanca regionale europea S.p.A. il 9 settembre 2004 ed ancora incorso;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione(e di relativa attestazione) dei restanti dati relativi al ricorrente;

c) dichiara infondato il ricorso propostonei confronti di Banca regionale europea S.p.A.;

d) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 15 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli