Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XYnei confronti del Comune di HK con il quale la ricorrente, dipendente delcomune medesimo, nel contestare la liceit del trattamento dei dati che lariguardano effettuato nell'ambito di due procedimenti disciplinari ed, inparticolare, nel sostenere che sarebbe illecita la comunicazione di dati asoggetti che, pur non appartenendo all'amministrazione comunale farebbero partedell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ha chiesto –come conprecedente istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice– ilblocco dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che taleoperazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono staticomunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la successiva notadel 9 novembre 2005 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 7ottobre 2005 con la quale il comune resistente ha sostenuto che il trattamentodei dati effettuato in relazione ai procedimenti disciplinari avviati neiconfronti della ricorrente lecito ed ha precisato, in particolare, che inordine alla composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari "sussistel'autonomia regolamentare del Comune che ha provveduto con deliberazionegiuntale a nominarlo formalmente, attribuendogli le prerogative contemplate" dal d.lg. n. 165/2001 e dal pertinentecontratto collettivo nazionale;

VISTE le note pervenute in data 11ottobre e 9 dicembre 2005 con le quali la ricorrente ha contestato il riscontroottenuto, sostenendo che i dati che la riguardano sarebbero stati oggetto dicomunicazione illecita all'interno dell'ente; rilevato che con le medesime notela ricorrente ha lamentato anche le modalit e i tempi dei citati procedimentidisciplinari, nonch l'assenza di adeguate misure di sicurezza;

VISTA la memoria pervenuta il 1 dicembre2005 con la quale il comune resistente (in ordine alle modalit utilizzate perle comunicazioni all'interessata) ha sostenuto di aver notificato allaricorrente diversi avvisi di convocazione dell'Ufficio per i procedimentidisciplinari attraverso il messo comunale solo dopo che precedenti inviipostali erano stati rifiutati; rilevato che il comune ha altres inviato alGarante copia delle deliberazioni con le quali stata disciplinata lacomposizione dell'Ufficio predetto;

RILEVATO di dover dichiarare infondata lerichieste di blocco dei dati e di attestazione, in considerazione del fattoche, con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dellaricorrente dal competente ufficio designato ai sensi dell'art. 55 del d.lg. n.165/2001, dalla documentazione in atti non si desumono allo stato operazioni ditrattamento dei dati all'interessata effettuate in violazione di legge e tali,quindi, da comportare la sospensione anche temporanea delle stesse, come invecerichiesto dalla ricorrente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi percompensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara infondata la richiestadi blocco dei dati e della relativa attestazione;

b) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli