Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza presentata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) da XY, YZ e KZ, in proprio e nella qualit di prossimicongiunti ed eredi di WZ deceduto nel xx, con la quale gli stessi, inrelazione ad un articolo (pubblicato dal quotidiano "La Nuova di Venezia eMestre" il xx) nel quale si dava notizia della morte per overdose del loro congiunto, hanno chiesto all'editore e aldirettore responsabile della citata testata giornalistica di conoscerel'origine dei dati, le finalit e le modalit del trattamento, "gliestremi identificativi dei giornalisti autori del predetto articolo e/o deltitolo, ovvero del titolare e dei responsabili del trattamento", nonch il risarcimento del danno;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il15 settembre 2005, presentato dai medesimi interessati (rappresentati e difesidagli avv.ti Mario Giordano e Mersedes Giuseppin), nei confronti di FinegilS.p.A.-Divisione operativa di Padova, in qualit di editore del quotidiano"La Nuova di Venezia e Mestre" e Paolo Possamai, in qualit didirettore responsabile della medesima testata giornalistica (entrambirappresentati e difesi dall'avv. Luigi Pasini), con il quale i ricorrenti, nellamentare il mancato riscontro alla propria istanza e l'illiceit deltrattamento, hanno riproposto le proprie richieste chiedendo anche di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonch lasuccessiva nota del 24 ottobre 2005 con la quale stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18ottobre 2005 con la quale Finegil S.p.A., in qualit di editore del citatoquotidiano e titolare del trattamento dei dati in questione, ha ritenuto lecitoil trattamento dei dati personali dei ricorrenti;

VISTI il verbale dell'audizione del 21ottobre 2005 e la memoria anticipata via fax il 17 novembre 2005, nelle qualila resistente ha argomentato nuovamente circa la liceit del trattamento ed haprecisato che le informazioni contenute nell'articolo coincidono con quellerilevate dai vigili del fuoco (intervenuti su richiesta dei familiari, perpermettere l'accesso all'abitazione del sig. WZ) e riferite agli stessi daigenitori del defunto; rilevato che la resistente ha inoltre sostenuto che lerichieste sarebbero inammissibili provenendo da soggetti, a suo avviso, non legittimatiad avanzarle ed in quanto aventi per oggetto pretese risarcitorie;

RILEVATO che i ricorrenti, contrariamentea quanto sostenuto dalla parte resistente, sono legittimati ad esercitare idiritti di cui all'art. 7 del Codice (oltre che in proprio) anche conriferimento ai dati personali del loro congiunto defunto; ci, ai sensidell'art. 9, comma 3, del medesimo Codice, che attribuisce tale diritto a"chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o perragioni familiari meritevoli di protezione";

VISTO il fax del 24 novembre 2005 con ilquale i ricorrenti hanno ribadito tutte le loro richieste sostenendo, inparticolare, che le informazioni sarebbero state riportate nell'articolo inquestione oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del diritto dicronaca, ledendo "il diritto alla solidariet e all'onore familiare" ed offendendo la memoria del defunto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di conoscere le finalit e le modalit del trattamento, nonchl'origine dei dati e gli estremi del titolare del trattamento, alla luce deisufficienti riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover invece accogliere ilricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato dalla societ editriceresistente ai sensi dell'art. 29 del Codice e di dover pertanto ordinare allastessa di corrispondere a tale richiesta entro il 31 gennaio 2006,dando conferma dell'avvenuto adempimento entro la stessa data anche a questaAutorit;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi degli autoridell'articolo, non rientrando la stessa tra le istanze che possono essereavanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice; rilevato che parimentiinammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che deve essere avanzata,ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziariaordinaria, non avendo questa Autorit competenza in merito;

RITENUTO che il ricorso parimentiinammissibile per ci che riguarda la richiesta relativa alla verifica dellaliceit del trattamento, richiesta che non pu essere presa in considerazionein quanto formulata per la prima volta solo in sede di ricorso (artt. 8 e 146del Codice);

RILEVATO peraltro che a quest'ultimoriguardo non sussistono i presupposti per un autonomo intervento di questaAutorit alla luce della disciplina del trattamento dei dati personali perfinalit giornalistiche (artt. 136 e ss. del Codice; codice di deontologia disettore pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998, n. 179) che contempera lalibert di stampa ed il diritto di cronaca con le esigenze di tutela dellariservatezza degli interessati. Ci con particolare riferimento al rispetto delprincipio di essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico, nonch di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto allefinalit del trattamento medesimo;

RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle richieste di conoscere le finalit e le modalit deltrattamento, nonch l'origine dei dati e gli estremi identificativi deltitolare del trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato e ordina alla resistente di fornireriscontro a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara inammissibili le restantirichieste;

d) dichiara compensate le spese tra leparti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli