Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il26 settembre 2005, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesadall'avv. Angelo Manzo, nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale laricorrente, nel contestare la ricezione di una telefonata promozionale nonsollecitata alla propria utenza di rete fissa (relativa ai servizi telefoniciofferti dalla societ), ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzateai sensi dell'art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell'esistenza di datipersonali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in formaintelligibile, a conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e lefinalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie disoggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremiidentificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il medesimo ricorso laricorrente si altres opposta al trattamento dei dati che la riguardano afini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistentele spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 ottobre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 2novembre 2005, con la quale la societ resistente ha confermato l'esistenza didati personali della stessa, comunicandone l'origine e la tipologia, indicandola logica, le modalit e le finalit del trattamento e sostenendo, tra l'altro,che "i dati sono stati cancellati da tutti i data base aziendali indata 13 settembre 2005";rilevato che a tale dato non era ancora in fase di integrale applicazione lanuova disciplina in materia di utilizzo degli elenchi telefonici; rilevato chenella medesima nota sono state fornite indicazioni in ordine al titolare e alresponsabile del trattamento, nonch in ordine alla comunicazione dei dati inquestione;

VISTE le note datate 28 ottobre 2005 e 10novembre 2005, con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto,ritenendolo parzialmente insoddisfacente, ed ha quindi ribadito le proprierichieste;

VISTA la nota dell'11 novembre 2005 conla quale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essereaccolto in ordine all'opposizione al futuro trattamento dei datidell'interessata a fini commerciali, non avendo al riguardo la resistentefornito alcun idoneo riscontro; ritenuto che il titolare del trattamento dovrpertanto attestare alla ricorrente e a questa Autorit, entro il 30 gennaio2006, di aver adottato ogni idonea misura volta a prevenire l'inoltro, conqualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazioni pubblicitarie all'interessata;

RILEVATO che in relazione alle restantirichieste deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito alriguardo un sufficiente riscontro (sebbene abbia cancellato i dati dellaricorrente prima di procedere, come dovuto, alla loro comunicazione in formaintelligibile);

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidareper i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare dellespese inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione delricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, anche inragione del mancato tempestivo riscontro all'istanza ex art. 7;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordineall'opposizione al trattamento dei dati personali della ricorrente a finicommerciali e promozionali ed ordina alla societ resistente di corrispondere atale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese del procedimento poste a carico di Fastweb S.p.A.,la quale dovr liquidarle direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli