| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Esaminatoil ricorso presentato da Francesco Daffinà neiconfronti di GiovanniGraziosi; Vistigli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil prof. Francesco Pizzetti;
L'interessato,il quale aveva intrapreso alcuni lavori di ristrutturazione edilizia presso lapropria abitazione, ha inoltrato al Sig. Giovanni Graziosi (residente nellamedesima via nella quale è ubicato il proprio immobile) un'istanza ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto conferma dell'esistenza didati personali che lo riguardano ("foto o altro"), di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere le finalità deltrattamento ed i soggetti ai quali i dati siano stati eventualmentecomunicati. Nonavendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art.145 del Codice, ribadendo le predette richieste. Connota datata 5 gennaio 2006, il resistente ha sostenuto di "non essere inpossesso ad oggi di alcun documento cartaceo o fotografico" relativo alricorrente e di essersi "limitato ad informare la Polizia municipale diRoma (É) di lavori edilizi che il Sig. Daffinà stava eseguendo (É)",nonchŽ di aver consegnato all'ufficio di polizia giudiziaria del Corpo dipolizia municipale di Roma "tre fotografie riproducenti i lavori inesecuzione" a seguito di "un invito a comparire quale personainformata dei fatti, relativamente ad un procedimento avente ad oggetto ilavori (É)" in questione. Confax del 20 gennaio 2006, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.
Ilricorso è inammissibile. IlCodice in materia di protezione dei dati personali disciplina l'esercizio deidiritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai dati personali che loriguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimentoper i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), eartt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità deiricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili omanifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e alresponsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149,comma 1). Daglielementi prodotti in atti non emergono profili che rendano allo statoapplicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali inriferimento alla persona del Sig. Graziosi. Aisensi dell'art. 5, comma 3, del Codice il trattamento di dati personalieffettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è infattisoggetto all'applicazione del citato Codice qualora non riguardi dati personalidestinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tale circostanzanon si rinviene nel caso di specie, nel quale i dati personali non risultanoessere stati raccolti dal resistente per finalità diverse da quelle relative adun asserito abuso edilizio e che hanno comportato solo una comunicazione allecompetenti autorità.
dichiarainammissibile il ricorso. Roma,2 febbraio 2006 |