Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTAl'istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) proposta in data 3 ottobre 2005(e successivamente rinnovata in data 24 ottobre 2005) da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Paolo Merini, nei confronti di JL s.n.c., rappresentata edifesa dagli avv.ti Paolo Messini e Paola Morlupo, con la quale l'interessato-che aveva esercitato, in data 19 settembre 2005, il diritto direcesso dalla società (che svolge attività assicurativa nella zona diFoligno-Spoleto per conto di KD S.p.A.)- aveva sostenuto che la JL s.n.c., inpersona dei restanti soci XZ e XK, avrebbe inviato agli assicurati, la cuipolizza risultava in scadenza nel mese di ottobre 2005, una "comunicazioneurgente"; visto che in tale lettera, oltre a comunicare la"momentanea indisponibilità" degli uffici di Spoleto e ad indicareulteriori recapiti cui fare riferimento, la società dichiarava altresì che," dal 19.09.2005, il Sig. XY non è più socio della suddetta società epertanto egli non è più autorizzato a raccogliere premi e polizze e/oconsegnare documenti, quietanze ed altro materiale che riguardi laCompagnia KD"; rilevato che l'interessato, ritenendo eccedente e nonpertinente tale utilizzo dei dati che lo riguardano, aveva diffidato la JLs.n.c. a non menzionare i medesimi dati in "eventuali futurecomunicazioni" e, parimenti, "a non usare espressioni che possanoessere riconducibili allo stesso ed in ogni caso tali" da renderloindividuabile nel contesto delle comunicazioni stesse;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 15 novembre 2005 con il quale il ricorrente,ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto da JL s.n.c. ed in ragionedell'ulteriore divulgazione dei dati personali che lo riguardano,"inseriti nel contesto letterale sopra riportato, a tutta la clientela KDrelativa al portafoglio di Foligno-Spoleto", ha ribadito l'opposizione altrattamento dei dati in eventuali comunicazioni future; rilevato, inoltre, cheil ricorrente ha chiesto solo in sede di ricorso il blocco dei dati chesarebbero trattati in violazione di legge (in quanto, non rivestendo più laqualità di socio alla data delle comunicazioni in questione, la JL s.n.c. nonsarebbe stata legittimata a trattare ed a divulgare i propri dati personali);rilevato che il ricorrente ha chiesto anche (parimenti per la prima volta solocol ricorso) di rettificare ed integrare i dati in quanto le informazionicontenute nelle comunicazioni in questioni, nel riportare l'indicazione che ilricorrente "non è più socio", e non già che "ha esercitato ildiritto di recesso dalla" società resistente, sarebbero inesatte e/oincomplete; rilevato che il ricorrente ha infine sostenuto che l'utilizzo daparte di JL s.n.c di espressioni che lascerebbero intendere l'esistenza di unsuo comportamento illecito avrebbe l'unico scopo "di gettare ombresull'uscita del XY dalla compagine sociale al fine di danneggiarnel'immagine ed il decoro professionale";

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonchŽ la nota del 29 dicembre 2005 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota inviata via fax il 7 dicembre 2005 con la quale la resistente haritenuto lecito l'utilizzo dei dati personali del ricorrente nell'ambito dellecomunicazioni in questione, considerandosi obbligata (conformemente agli indirizzi impartiti dall'Isvap alle imprese di assicurazione e ai relativi intermediari:circolare 533/D del 4 giugno 2004), ad informare gli assicurati circa imutamenti della compagine sociale; rilevato che, nella medesima nota del7 dicembre 2005, la resistente ha anche sostenuto la pertinenza e noneccedenza del contestato trattamento di dati; ciò in quanto il socio uscente ela società di pregressa appartenenza potrebbero, anche in caso di scioglimentodel rapporto societario, "continuare a collaborare mediantel'utilizzazione di istituti diversi rispetto a quelli propri del dirittosocietario"; non essendosi verificata tale ipotesi nel caso di specie, laresistente aveva ritenuto legittimo ed opportuno informare i propri clienti delvenir meno delle "attribuzioni e prerogative" del ricorrente neiconfronti della medesima società;

VISTAla memoria inviata il 13 dicembre 2005 con la quale il ricorrente ha eccepitoche la disposizione della richiamata circolare Isvap (art. 4, comma 3) sarebbeinconferente nel caso di specie in quanto recherebbe l'obbligo di rendere agliassicurati l'"informativa (É) in caso di fusione e scissione di impreseed, altresì, in presenza di modifiche statutarie attinenti al cambio didenominazione sociale o al trasferimento della sede sociale ", circostanzequeste che non si sarebbero verificate nel caso in esame, come risulta anchedalla visura camerale allegata dal ricorrente alla memoria stessa;

VISTAla memoria inviata il 13 dicembre 2005 con la quale la resistente, nel ribadirela liceità del proprio operato, ha fatto riferimento alle diverse vicende giudiziariein corso tra le parti, attinenti, tra l'altro, al possesso dell'immobile giàsede degli uffici di Spoleto della resistente, allo storno di clientela che, adavviso della resistente, il ricorrente avrebbe perpetrato a vantaggio dellanuova compagnia di assicurazioni dallo stesso rappresentata; rilevato che, atale specifico riguardo, la resistente ha sostenuto che il ricorrente, nel mesedi settembre 2005, avrebbe inviato a tutta la clientela KD una comunicazionecon la quale informava gli assicurati di aver interrotto la collaborazione contale compagnia di assicurazioni (essendo diventato agente generale di WDassicurazioni) ed avrebbe indicato quali recapiti della nuova agenzia "lasede sottratta illegittimamente alla JL s.n.c. ed i numeri telefonici dellamedesima JL s.n.c.";

VISTOil verbale dell'audizione tenutasi il 14 dicembre 2005 e la  memoriainviata il 10 gennaio 2006 (nonchŽ la successiva nota del 12 gennaio 2006) conla quale il ricorrente, nel ribadire le deduzioni già formulate, ha sostenutoche la nuova agenzia Duomo assicurazioni avrebbe sede presso un indirizzodiverso (Spoleto, via xx n. 88) da quello presso il quale si trovavano gliuffici di Spoleto dell'agenzia resistente (via xx n. 82) ed ha comunquesottolineato come in ordine alla vicenda relativa al possesso dell'immobile diSpoleto, via xx n. 82, esiste un giudizio in corso non ancora conclusosicon sentenza passata in giudicato; rilevato che, nella medesima memoria, ilricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a caricodella resistente;

VISTEle note inviate il 9, l'11 ed il 20 gennaio 2006 con le quali la resistente siè richiamata alle considerazioni formulate nei precedenti scritti difensivi,ribadendo di aver " correttamenteÉ informato la clientela circa il venirmeno del vincolo societario del XY ed il venir meno della connessatitolarità a svolgere l'attività relativa all'agenzia KD "; rilevato chela resistente ha sostenuto altresì "l'irritualità " dell'audizionesvoltasi il 14 dicembre 2005 presso gli uffici del Garante non avendo avuto asuo avviso preventiva comunicazione che alla stessa sarebbe stata presenteanche la controparte;

RILEVATOche vanno disattese le eccezioni formulate dalla resistente in ordine alregolare svolgimento della predetta audizione; rilevato in particolare che,come disposto dall'art. 149, comma 3, del Codice, l'Autorità deve porre leparti nella condizione di essere sentite personalmente indicando (come avvenutocon la comunicazione del 21 novembre 2005) la data per la relativaaudizione, pur rimanendo del tutto eventuale e facoltativa lapartecipazione  delle singole parti all'audizione medesima e nonsussistendo alcun obbligo in capo alle parti di comunicare preventivamente aciascuna parte che parteciperà all'audizione stessa; rilevato, peraltro, che ilverbale dell'audizione in questione è stato messo a disposizione dellacontroparte e che ad entrambe le parti, anche in ragione dell'avvenuta prorogadel termine per la decisione sul ricorso, è stato consentito, nel rispetto delprincipio del contraddittorio e del diritto di difesa, di fornire ulteriorimemorie di replica (facoltà di cui entrambe le parti, come da documentazione inatti, si sono ampiamente avvalse);

RITENUTOche le richieste di blocco dei dati e di rettificazione/integrazione deglistessi devono essere dichiarate inammissibili essendo state formulate soltantoin sede di ricorso e non già previamente avanzate nell'interpello proposto aisensi dell'art. 146 del Codice;

RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti e anche in ragione dell'ampioquadro conflittuale in corso tra le parti, l'opposizione al futuro trattamentodei dati manifestata dal ricorrente non appare, allo stato, fondata; ciòconsiderando che le lettere contestate sono state indirizzate esclusivamente acontraenti di polizze già stipulate con JL s.n.c. e, nel particolare contestotemporale in cui sono state formulate, non risultano contenere dati inesatti oche possano essere ritenuti eccedenti, bensì solo alcune informazioni sulmutato ruolo del sig. XY in riferimento alla società JL s.n.c.;

RITENUTOinfine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

a)dichiara infondata l'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente;

b)dichiara inammissibili le restanti richieste;

c)dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli