| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTAl'istanza datata 14 ottobre 2005 con la quale XY e KZ, dopo aver ricevuto unacomunicazione relativa alla cessazione dell'attività scolastica da parte dellaScuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l. presso cui la propria figlia eraiscritta (al quarto anno della scuola elementare), hanno chiesto a taleistituto scolastico la conferma dell'esistenza e la comunicazione in formaintelligibile dei propri dati e di quelli relativi alla minore, nonchŽ diconoscere l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono staticomunicati;rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la cancellazionedei dati in questione e l'attestazione che tale operazione è stata portata aconoscenza dei terzi cui i dati sono stati comunicati; VISTAl'ulteriore comunicazione, parimenti inviata in data 14 ottobre 2005 allascuola predetta, con la quale gli interessati, evidenziando inadempimenticontrattuali e i danni che ne sarebbero derivati, hanno revocato il consensoall'ulteriore trattamento dei dati personali, diffidando l'istituto adutilizzarli, con particolare riferimento alla loro comunicazione a terzi; VISTOil ricorso, pervenuto il 21 novembre 2005, nei confronti di Scuola College DiCagno Abbrescia s.r.l., con il quale XY e KZ, in proprio e nella qualitàdi esercenti la potestà sulla figlia minore EK (rappresentati e difesidall'avv. Carmen Buonvino presso il cui studio hanno eletto domicilio),rilevando di non aver ricevuto un riscontro alle istanze avanzate ex art. 7 delCodice, le hanno riproposte, opponendosi, tra l'altro, al trattamento-effettuato a loro avviso senza un espresso consenso informato- esollecitando, di conseguenza, il blocco dei dati che li riguardano; rilevatoche i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 novembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonchŽ la successiva nota del 4 gennaio 2006 con laquale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla memoria datata 9 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento, nelsostenere di aver comunicato agli interessati in data 10 novembre 2005 ilnominativo dei responsabili designati, l'origine, le finalità e le modalità deltrattamento, ha dichiarato altresì di non aver comunicato i dati in questione aterzi ed ha allegato copia di una domanda di iscrizione, datata 28 maggio 2004,contenente alcuni dati personali degli interessati; VISTAla nota datata 15 dicembre 2005 con cui i ricorrenti hanno contestato lacompletezza del riscontro, rilevando, in particolare, che "un istitutoscolastico ha nella sua disponibilità, di solito, la documentazione scolasticadegli allievi " e che invece, in ordine alla stessa, la resistente non hafornito alcuna indicazione; VISTAla memoria datata 30 gennaio 2006 con la quale la resistente ha inviato copiadi alcuni documenti contenenti dati personali degli interessati (e tra essi,domande di iscrizione, nulla osta, etc.), dichiarando che "nessun altrodato nŽ atto è in possesso della (É) società che non può in alcun mododistruggere la precitata documentazioneÉper esigenze obbligatorie di archiviodella scuola "; VISTAla memoria pervenuta il 17 febbraio 2006 con la quale i ricorrenti hannonuovamente contestato la completezza del riscontro in ordine ai dati relativialla minore contenuti nella documentazione scolastica ("si fa riferimentoa documenti sanitari attestanti vaccinazioni effettuate, le pagelle, le schedevalutative, il portfolio ") rispetto ai quali il titolare del trattamentonon ha fornito conferma della loro attuale esistenza presso l'istitutoresistente (nŽ la conseguente loro comunicazione in forma intelligibile), nŽinformazioni (già richieste con l'istanza ex art. 7 del Codice) circal'eventuale comunicazione degli stessi all'istituto presso cui la minorerisulta attualmente iscritta; RILEVATOche fra i dati personali già oggetto di comunicazione agli interessati non sonoin effetti comprese informazioni relative alla carriera scolastica della minorein questione, nŽ l'istituto resistente ha dato notizia della comunicazione ditali dati alla scuola presso la quale è attualmente iscritta la figlia degliinteressati; RITENUTO,pertanto, di dover accogliere il ricorso in ordine a tali ultime richieste,cui la resitente non ha fornito un idoneo riscontro, e di dover ordinarealla Scuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l. di fornire ai ricorrenti, entroil 30 marzo 2006, la conferma dell'esistenza e la comunicazione in formaintelligibile dei dati relativi alla minore contenuti nella documentazionescolastica acquisita negli anni in cui la stessa ha frequentato l'istitutoresistente, ovvero una dichiarazione chiara ed univoca circa l'inesistenza ditali informazioni personali, nonchŽ di fornire riscontro, entro il medesimotermine, alla richiesta volta a conoscere i soggetti cui tali dati sono statieventualmente comunicati; ritenuto che la resistente dovrà altresì dareconferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell'avvenutoadempimento; RITENUTOinvece che non risulta dagli atti fondata l'opposizione al trattamentoformulata dagli interessati e la conseguente richiesta di blocco dei datipersonali, nonchŽ la richiesta della loro cancellazione, dal momento che i datiin questione, acquisiti in relazione all'attività scolastica svolta, nonrisultano essere, allo stato, trattati illecitamente; RITENUTOinfine di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste dei ricorrentialla luce del sufficiente riscontro fornito dalla resistente alle stesse; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico deltitolare del trattamento, in ragione del mancato idoneo riscontro all'istanzaex art. 7, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parteper giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;
a)accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la confermadell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personalirelativi alla figlia dei ricorrenti contenuti nella documentazione scolasticaalla stessa relativa e all'eventuale loro comunicazione a terzi e ordinaall'istituto scolastico resistente di fornire un idoneo riscontro a talirichieste entro il 30 marzo 2006, dando conferma a questa Autorità entro ilmedesimo termine dell'avvenuto adempimento; b)dichiara infondata l'opposizione al trattamento e le richieste di blocco ecancellazione dei dati; c)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; d)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico della Scuola College Di CagnoAbbrescia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore deiricorrenti. Roma,23 febbraio 2006 |