Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTAl'istanza del 7 luglio 2005 con la quale XY ha chiesto aGioielleria ZX di ZK s.a.s. di avere conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,nonch di conoscere l'origine dei medesimi, la logica, le finalità e lemodalità del trattamento; rilevato che, con la medesima istanza, l'interessatoha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare, delresponsabile del trattamento e di coloro a cui i dati possono esserecomunicati, nonch di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazionedi legge ed il loro blocco (con la relativa attestazione di aver portato taleoperazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati),opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento; ciò, con particolareriferimento a quello svolto per mezzo di un sistema di videosorveglianza e chesarebbe effettuato, a suo avviso, in violazione di legge;

VISTOil ricorso, presentato il 24 novembre 2005 nei confronti della Gioielleria ZXdi ZK s.a.s., con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bendin eCarla Raggi presso il cui studio ha eletto domicilio), non avendo ricevutoidoneo riscontro alla precedente istanza avanzata ex art. 7 del Codice, hariproposto tutte le richieste già specificate nella stessa e ha chiesto diporre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 dicembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonch la successiva nota del 17 gennaio 2006 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTEle note datate 22 dicembre 2005 e 31 gennaio 2006, con le quali la societàresistente ha dichiarato che i dati personali del ricorrente sono contenutinella "documentazione inerente al contratto di appalto per laristrutturazione  del negozio () e al conseguente contenzioso",nonch in una videocassetta "relativa ad un sospetto furto", in cuiappare il ricorrente, trasmessa ai Carabinieri di Genova; rilevato che con lacitata nota del 22 dicembre 2005 la società titolare del trattamento ha ancheindicato le modalità e le finalità dei trattamenti effettuati, nonch gliestremi dei soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati;

VISTAla nota pervenuta il 3 gennaio 2006 con cui il ricorrente ha ritenutoincompleto il riscontro ottenuto;

RILEVATOche, con memoria pervenuta il 23 febbraio 2006, la società resistente haintegrato i precedenti riscontri comunicando, tra l'altro, i dati personalirelativi al ricorrente ancora detenuti (contenuti nella documentazione relativaal contratto di appalto e ai diversi contenziosi, nonch in alcune fatture) edichiarando di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati;rilevato che la medesima resistente, nell'illustrare le modalità difunzionamento del sistema di videosorveglianza installato in un locale dellagioielleria "non pi occupato" dalla stessa, ha dichiarato altresì(con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensidell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") che la presenza del medesimo sistema era segnalata da unapposito cartello;

RITENUTOdi dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e di blocco deidati personali (e della relativa attestazione), nonch l'opposizioneall'ulteriore trattamento dei dati, dal momento che i dati personali delricorrente non risultano, dalla documentazione acquisita in atti, trattati inviolazione di legge;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, in ordine alle rimanenti richieste, avendo la resistentefornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

a) dichiarainfondate le richieste di cancellazione e di blocco dei dati (e della relativaattestazione), nonch l'opposizione al trattamento;

b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiaracompensate le spese tra le parti.

Roma,2 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli