| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTOil ricorso presentato in data 14 dicembre 2005 da XY, (in proprio ed in qualitàdi genitore esercente la potestà sulla figlia minore, KY), rappresentato edifeso dall'avv. Roberto Urbinati presso il cui studio ha elettodomicilio, nei confronti del Comune di Arzano e dell'Azienda unità sanitarialocale di Rimini, con il quale il ricorrente ha chiesto di ottenere la confermadell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali,anche di tipo valutativo, relativi a se stesso ed alla figlia minore, trattatidai predetti titolari in relazione al procedimento per l'affidamento dellafiglia medesima, nonchŽ di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cuii dati sono stati comunicati o diffusi; rilevato che, esclusivamente neiconfronti del Comune di Arzano, il ricorrente -nel contestare la liceità deltrattamento dei dati personali contenuti nella relazione redatta daun'assistente sociale del comune, ne ha sollecitato il blocco in quantotrattati, a suo avviso, in violazione di legge, chiedendo anche l'attestazioneche tale operazione fosse portata a conoscenza dei soggetti cui i dati eranostati comunicati o diffusi; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha altresìchiesto, solamente nei confronti del Comune di Arzano, di conoscere l'originedei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificatividel responsabile del trattamento, ove designato, nonchŽ "l'integrazione,la rettifica o la cancellazione dei dati in possesso, al fine di individuare unprofilo personale corrispondente a verità e tale da poter essere presentato (É)come oggettivamente comprovato nelle opportune sedi giudiziarie";rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle contropartile spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonchŽ la successiva nota del 1¡ febbraio 2006 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota inviata via fax il 16 gennaio 2006 con la quale l'A.u.s.l. di Rimini,nel sostenere che il mancato riscontro alle richieste formulate dal ricorrentecon l'istanza ex art. 7 del Codice sarebbe dipeso solamente da"accidentali problemi di coordinamento tra gli uffici investiti", haconsentito l'accesso del ricorrente ai dati personali producendo copia dellarelazione redatta da una propria assistente sociale che "è stata trasmessaal Comune di Arzano, Ufficio servizi sociali, in ottemperanza alla sentenza delTribunale dei minorenni di Napoli" il quale ha disposto l'affidamentodella minore KY alla madre; rilevato che, in ragione di tale adesione spontaneaalle richieste del ricorrente, l'A.u.s.l. ha chiesto al Garante di dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso con compensazione integrale delle spese delprocedimento; VISTAla nota fatta pervenire in data 16 gennaio 2006 con la quale l'Ufficio Servizisociali del Comune di Arzano ha fornito al ricorrente copia della richiesta(datata 16 giugno 2004) di relazione socio-ambientale del Tribunale per iminorenni di Napoli rivolta all'ufficio stesso e relativa alla figlia delricorrente nonchŽ copia della stessa relazione redatta da un'assistente socialedell'ufficio, e della sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli dell'8novembre 2004 che ha disposto l'affidamento; rilevato che tale titolare deltrattamento ha precisato altresì che i dati sarebbero stati desunti da uncolloquio con la madre della minore e sarebbero "stati riportatiunicamente nella relazione redatta dall'assistente sociale (É) esuccessivamente inviata solo al Tribunale per i minorenni di Napoli che neaveva fatto richiesta"; VISTAla nota inviata in data 26 gennaio 2006 con la quale il ricorrente, nelprecisare di ritenersi soddisfatto del riscontro ricevuto dall'A.u.s.l. diRimini, ha rilevato come, al contrario, il riscontro ottenuto dall'Ufficioservizi sociali del Comune di Arzano sarebbe incompleto in quanto tra i datipersonali contenuti nella documentazione messa a disposizione del ricorrentenon vi sarebbe traccia di quelli concernenti la relazione inviata dall'A.u.s.l.di Rimini; rilevato, inoltre, che nei confronti del Comune di Arzano ilricorrente ha ribadito le proprie richieste, mentre nei confronti dell'A.u.s.l.di Rimini, ha confermato esclusivamente la richiesta di rifusione delle spesedel procedimento; VISTAla nota pervenuta il 2 marzo 2006 con la quale la responsabile del settorelegale del Comune di Arzano, nel sostenere che i dati contenuti nella copiadella relazione ricevuta dai colleghi dell'A.u.s.l. di Rimini non sarebberostati inclusi nella documentazione fornita al ricorrente nella convinzione chea ciò avessero già provveduto i colleghi riminesi, ha comunque ribadito chel'ufficio non detiene, in relazione al ricorrente, "ulteriori documentiche non siano già in possesso del legale del sig. XY"; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso nei confrontidell'A.u.s.l. di Rimini ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendotale titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un riscontroadeguato alle richieste del ricorrente; RILEVATOche il Comune di Arzano non ha invece riscontrato integralmente la richiesta diaccesso ai dati personali formulata dal ricorrente, avendo omesso di comunicarequelli contenuti nella relazione ricevuta dall'A.u.s.l. di Rimini; ritenuto,pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso limitatamente a talerichiesta e di ordinare al medesimo comune di integrare il parziale riscontrogià fornito, comunicando al ricorrente tutti gli eventuali ulteriori datipersonali che riguardano lo stesso e la figlia minore, oltre quelli giàcomunicati, contenuti nella relazione in questione o in eventuali altrifascicoli o documenti, entro il 30 aprile 2006, dando conferma anchea questa Autorità dell'avvenuto adempimento; RITENUTOdi accogliere il ricorso anche in ordine alla richiesta di conoscere gliestremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, nonavendo il comune fornito alcuna indicazione in merito, e ritenuto di doverquindi ordinare allo stesso di corrispondere a tale richiesta, sempre entro il30 aprile 2006, dando conferma anche a questa Autorità dell'avvenutoadempimento; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, nei confronti del Comune di Arzano, limitatamente alleinformazioni già messe a disposizione dell'interessato; RITENUTOdi dover dichiarare infondata la richiesta di blocco dei dati e della relativa attestazione,avanzata nei confronti del solo Comune di Arzano, in considerazione del fattoche, con riferimento ai dati personali relativi al ricorrente ed alla figliaminore trattati in relazione al citato procedimento di affidamento, dalladocumentazione in atti non si desumono elementi che connotino in terminiilleciti il trattamento effettuato, su richiesta del Tribunale per i minorenni,dai competenti uffici comunali; CONSIDERATOche in ordine alle richiesta di conoscere l'origine di tali dati, le finalità ele modalità del trattamento, nonchŽ i soggetti cui i dati sono stati comunicatio diffusi, il Comune di Arzano ha invece fornito nel corso del procedimento unsufficiente riscontro e che deve essere quindi dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine atali profili; RITENUTO,infine, che le restanti richieste di "integrazione, rettifica (É) dei datiin possesso, al fine di individuare un profilo personale corrispondente averità", parimenti formulate nei confronti del solo Comune diArzano, devono essere dichiarate inammissibili, in relazione a quanto dispostodall'art. 8, comma 4, del Codice, presupponendo, sostanzialmente, una istanzadi modifica di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi edopinioni espresse da incaricati del comune nell'ambito di un'attività di"indagine sociale e visita domiciliare" effettuata in riferimento aspecifiche richieste dell'autorità giudiziaria; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico delComune di Arzano, nella misura di euro 200, e dell'A.u.s.l. di Rimini, nellamisura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;
a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti dell'A.u.s.l. di Rimini; b) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di accedere ai dati personali che riguardano il ricorrente e lafiglia minore formulata nei confronti del Comune di Arzano, limitatamente aidati personali contenuti nelle relazioni non ancora messe a disposizionedell'interessato, ordinando al comune di corrispondere a tale richiesta entroil 30 aprile 2006, dandone conferma a questa Autorità e all'interessato entrolo stesso termine; c) accoglie il ricorso anche inrelazione alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabiledel trattamento eventualmente designato, formulata nei confronti del Comune diArzano, ed ordina allo stesso di corrispondere a tale richiesta entro ilmedesimo termine di cui alla lettera b); d) dichiara non luogo a provvederenei confronti del Comune di Arzano limitatamente ai dati personali già messi adisposizione dell'interessato nel corso del procedimento; e) dichiara, parimenti, non luogoa provvedere nei confronti del Comune di Arzano in ordine alla richiesta diconoscere l'origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonchŽi soggetti cui i dati personali sono stati comunicati o diffusi; f) dichiara infondata le richiestadi blocco dei dati e di relativa attestazione formulata nei confronti delComune di Arzano; g) dichiara inammissibili lerestanti richieste di integrazione e rettifica dei dati personali formulate neiconfronti del Comune di Arzano; h) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento, posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivinella misura di 200 euro a carico del Comune di Arzano e di 100 euro a caricodell'A.u.s.l. di Rimini, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore delricorrente. Roma,23 marzo 2006 |