Garanteper la protezione NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante il 10 maggio 2006 da XY nei confronti diBanca Intesa S.p.A., con il quale l'interessata ha ribaditola richiesta già precedentemente formulata ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota del 16 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato; VISTAla nota pervenuta il 5 giugno 2006 con la quale BancaIntesa S.p.A., nel comunicare che la richiesta dellaricorrente "concerne diversi rapporti bancari, accesi nell'ultimotrentennio (...) dal defunto prof. ZY, in parte cointestaticon soggetto terzo, ed estinti nell'anno 2000 (antecedentemente al decesso)", ha dichiarato di avere già in passato riscontrato alcune richieste didocumentazione bancaria avanzate dalla stessa ed ha manifestato la propriadisponibilità ad aderire alle attuali richieste, invitando la ricorrente aprendere contatto con la filiale interessata; VISTAla memoria inviata dalla ricorrente il 9 giugno 2006, nonchéle dichiarazioni rese nell'audizione del 14 giugno 2006 con le quali la stessaha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi airapporti contrattuali intrattenuti dal proprio defunto genitore, dal momentoche tale richiesta avrebbe avuto solo un riscontro parziale; VISTEle dichiarazioni rese dalla resistente nell'audizionedel 14 giugno 2006 e nella nota datata 22 giugno 2006 con le quali Banca IntesaS.p.A. ha fornito alcune ulteriori precisazioni in ordine alle informazioni giàfornite sostenendo di essersi già attivata per fornire alla ricorrente ladocumentazione bancaria dalla stessa richiesta, compatibilmente con i tempitecnici di reperimento della stessa; VISTAla memoria inviata il 29 giugno 2006 con la quale laricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto, rilevandone laparzialità e l'incompletezza; RILEVATOche l'esercizio del diritto di accesso ai datipersonali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, aisensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei solidati personali effettivamente detenuti dallo stesso (e, ovviamente, non anchedi dati personali precedentemente trattati e non più conservati), estrapolatidai documenti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risultaparticolarmente difficoltosa e per decisione del titolare medesimo- la consegnain copia dei documenti in questione con l'omissione di tutto ciò che noncostituisce dato personale dell'interessato (cfr. RITENUTO,pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai datipersonali relativi al padre defunto della ricorrente già comunicati nel corsodel procedimento; RITENUTOdi dover invece accogliere il ricorso in ordine airestanti dati personali relativi al defunto padre della ricorrente attualmentedetenuti dalla resistente e di dover ordinare a Banca Intesa S.p.A. di aderirea tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazioneal disposto dell'art. 10 del Codice, entro il 30 settembre 2006, dando confermadell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettariadi euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Intesa S.p.A.nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giustimotivi, anche in ragione della complessità del riscontro richiesto; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); RELATOREil dott. Mauro Paissan; a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine aidati personali oggetto di istanza di accesso che sono già stati comunicati; b)accoglie il ricorso in ordine ai restanti datipersonali relativi al defunto padre della ricorrente e ordina a Banca IntesaS.p.A. di aderire alla richiesta di accesso dalla stessa formulata, nei limitie con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell'art. 10 delCodice, entro il 30 settembre 2006, dando conferma dell'avvenuto adempimento aquesta Autorità entro la medesima data; c)determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti,nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giustimotivi, a carico di Banca Intesa S.p.A., la qualedovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma,6 luglio 2006
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