Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 marzo 2006 da Giorgio Castriota Santa Maria Bella, ex dipendente di Sace S.p.A., nei confronti di tale società, con il quale l'interessato ha ribadito la richiesta già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi agli emolumenti allo stesso corrisposti nel periodo 1990/1999 durante il quale ha prestato servizio presso la citata società in qualità di dirigente, nonché agli importi versati dalla medesima società ai fini della previdenza integrativa; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 19 maggio 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 20 aprile e 4 maggio 2006 con le quali la società resistente ha comunicato al ricorrente che "nel periodo di tempo considerato la gestione delle buste paga dei dipendenti della Sace era svolta dall'ufficio del personale dell'Ina in base ad apposito contratto di servizio (…)", di aver "pertanto provveduto a richiedere all'Ina l'invio della documentazione necessaria" e di avere infine recuperato dall'archivio generale della Sace "solo la documentazione successiva al 01/01/1996";

VISTE le memorie del ricorrente datate 21 aprile 2006 e 4 maggio 2006, nonché le dichiarazioni rese nell'audizione del 5 maggio 2006 con le quali lo stesso ha ribadito la propria richiesta, ritenendo parziali i riscontri ottenuti;

VISTA la memoria anticipata via fax il 6 giugno 2006 con la quale la società resistente, nel comunicare di aver "completato l'invio al ricorrente (…) dei documenti contenenti i dati da lui richiesti", ha precisato che il ritardo "nella trasmissione di detti dati (…) è stato causato esclusivamente dalla oggettiva difficoltà di estrarre la documentazione da un archivio di grandi dimensioni";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, alla luce del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha dichiarato di aver inviato al ricorrente i dati personali dallo stesso richiesti con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sace S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto della complessità del riscontro richiesto;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sace S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli