Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26luglio 2006

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)proposte in data 23 gennaio 2006 da Maria Pia Bigoni, Sergio Musacci e MauroBigoni nei confronti di Morelli assicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresa ePannitteri Paolo e C., con la quale gli interessati, intestatari di polizzer.c.a. e assicurazione casa emesse da Lloyd Adriatico S.p.A., lamentando diricevere da diverso tempo "continue ed insistenti telefonate " volte ad offrire loro condizioni contrattualipi vantaggiose di quelle offerte dall'attuale agente generale Lloyd AdriaticoS.p.A., De Carli Michele Assicurazioni e C. s.a.s., si erano opposti altrattamento dei dati personali che li riguardano da parte di Morelliassicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresa e Pannitteri Paolo e C., invitandoquest'ultima ad astenersi dal prendere ulteriormente contatto con gli stessi;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il19 aprile 2006 proposto dai citati interessati, rappresentati e difesidall'avv. Maurizio Servidio, nei confronti di Morelli assicurazioni s.a.s. diMorelli Maria Teresa e Pannitteri Paolo e C., rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni Camillo Simonetti, con il quale i ricorrenti hanno sostenuto che apartire dall'inizio dell'anno 2004 sarebbero stati oggetto di ripetuti contattitelefonici da Morelli assicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresa e PannitteriPaolo e C., attuale agente generale di Milano assicurazioni S.p.A., Divisionenuova MAA, la quale svolge la propria attivit negli stessi uffici che sino al31.12.2003 erano stati occupati da Morelli Giampaolo e C. s.a.s., fino a quelladata agente di Lloyd Adriatico S.p.A. di Ferrara Centro; rilevato che iricorrenti, nel sostenere che la societ resistente, utilizzando in modoritenuto illecito dati personali che li riguardano quali nominativi, indirizzi,scadenze delle polizze e condizioni applicate da Lloyd Adriatico S.p.A. (bennoti all'agenzia Morelli Giampaolo e C. s.a.s.), avrebbe proposto loro didisdire le polizze in essere con Lloyd Adriatico S.p.A. e di stipulare nuovepolizze a condizioni pi vantaggiose con Milano assicurazioni S.p.A., Divisionenuova MAA; rilevato che, con il ricorso, i ricorrenti hanno ribadito l'opposizioneal trattamento dei dati che li riguardano da parte di Morelli assicurazionis.a.s. di Morelli Maria Teresa e Pannitteri Paolo e C., chiedendo anche lacancellazione dei dati detenuti dalla societ; rilevato, infine, che iricorrenti hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a caricodella controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 4 maggio  2006 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la nota del 6 giugno2006 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata il 25 maggio2006 con la quale la resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, hasostenuto di aver iniziato la propria attivit il 1 gennaio 2004 continuando"quella che era la professione di famiglia" (il sig. Paolo Pannitteri e la sig.a MariaTeresa Morelli sono rispettivamente genero e figlia del sig. GiampaoloMorelli), ma "ricominciando da zero con il mandato di una nuovaCompagnia (la "Milano Assicurazioni" S.p.A.) e con una nuova ragionesociale", riutilizzando gliuffici e il personale precedentemente impiegato presso l'agenzia del sig.Giampaolo Morelli; rilevato che la resistente, nell'intento di offrire iprodotti assicurativi della compagnia mandante a quei soggetti checonservassero un buon ricordo del sig. Giampaolo Morelli, e che alle scadenzecontrattuali fossero interessati a stipulare polizze con altre compagnie acondizioni pi vantaggiose, ha utilizzato solamente "la memoria (insenso psico-fisico) dell'impiegata Morelli Maura, l'elenco telefonico ed un pdi pazienza"; rilevato che irecapiti di telefonia fissa sarebbero stati tratti dall'elenco telefonico, chei dati personali utilizzati per compilare i preventivi delle polizze offertesarebbero stati forniti telefonicamente alla medesima impiegata dagli stessiricorrenti contattati, mentre il numero di telefono mobile del sig. MauroBigoni sarebbe stato fornito telefonicamente dalla madre della sig.a Maria PiaBigoni che vive con quest'ultima e il genero sig. Musacci Sergio (ladichiarazione dell'impiegata Morelli Maura allegata alla memoria); rilevatoche "tutta la documentazione della vecchia agenzia "LloydAdriatico" del signor Morelli era stata restituita con regolare verbale diriconsegna all'atto del pensionamento";

VISTA la memoria inviata il 27 giugno2006 con la quale i ricorrenti hanno ritenuto insoddisfacente il riscontroottenuto ed hanno ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata il 27 giugno 2006con la quale la resistente, in risposta ad una specifica richiesta di questaAutorit, ha ribadito di non detenere dati personali relativi agli interessati;

RITENUTO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di cancellazione formulata dai ricorrenti soltantoin sede di ricorso e non previamente avanzata con l'interpello ai sensidell'art. 146 del Codice; rilevato, peraltro, che nel corso del procedimento laresistente ha confermato, con dichiarazione della cui veridicit l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante "), di non detenere alcun dato personale relativo agliinteressati;

RITENUTO che deve essere accolto ilricorso in ordine all'opposizione al trattamento manifestata dai ricorrenti inrelazione ai dati che li riguardano a fini di invio di comunicazioni e offertecontrattuali, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito;ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla resistente di astenersi, a decorreredalla data di ricezione del presente provvedimento, dal trattare i datirelativi ai ricorrenti a fini di inoltro di comunicazioni promozionali oofferte contrattuali con qualsiasi mezzo effettuate, adottando a tal fine ogniidonea misura, dando altres conferma di tale adempimento a questa Autorit entroil 10 settembre 2006;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Morelli assicurazioni s.a.s. di Morelli MariaTeresa e Pannitteri Paolo e C. nella misura di euro 250, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso in ordineall'opposizione al trattamento dei dati dei ricorrenti e ordina alla resistentedi astenersi dal trattamento di tali dati a fini di inoltro di comunicazionipromozionali o di offerte contrattuali effettuate, con qualsiasi mezzo,adottando a tal fine ogni idonea misura, a decorrere dalla data di ricezionedel presente provvedimento, dando conferma dell'adempimento a questa Autoritentro il 10 settembre 2006;

b) dichiara inammissibile larichiesta di cancellazione dei dati;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Morelli assicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresae Pannitteri Paolo e C., la quale dovr liquidarli direttamente a favore deiricorrenti.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli