Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26luglio 2006

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il20 aprile 2006, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall'avv.Angelo Manzo, nei confronti di Imago s.r.l., con il quale la ricorrente, nelcontestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata alproprio domicilio (relativa ai servizi offerti dalla predetta societ),richiamando una precedente istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice, ha chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardanoe di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'originedei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento,nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono esserecomunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabilieventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente si nuovamente opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commercialie promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del7 giugno 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 giugno 2006 conla quale la resistente ha dichiarato di essere venuta a conoscenza delnominativo della ricorrente in occasione di una "sagra presso lafrazione di Giovi di Salerno" edi aver poi utilizzato l'indirizzo della stessa, acquisito dall'elencotelefonico, al solo fine di renderle nota la propria attivit di "allestimentodi fiere ed eventi" ritenendolal'organizzatrice della citata manifestazione e quindi potenzialmenteinteressata ai propri servizi;

VISTA la nota pervenuta il 17 luglio 2006con la quale la ricorrente ha contestato l'incompletezza del riscontro ottenutoed ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che, alla luce del parzialeriscontro fornito dalla resistente, il ricorso deve essere accolto in ordinealla richiesta di conoscere, in forma intelligibile, i dati personalidell'interessata conservati dalla resistente, i soggetti o le categorie disoggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato; ritenuto inoltre che ilricorso deve essere accolto anche in ordine all'opposizione al trattamento deidati a fini promozionali e pubblicitari e che, per l'effetto, Imago s.r.l.dovr fornire riscontro all'interessata in ordine a tutte le citate richiesteentro il 31 agosto 2006 provvedendo altres, entro la medesima data, adadottare ogni misura idonea ad impedire l'inoltro di qualsiasi messaggiopromozionale indirizzato all'interessata;

RITENUTO di dover ordinare altres allaresistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entroil medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine airestanti profili (conferma dell'esistenza dei dati, origine, logica, finalit emodalit del trattamento) avendo la resistente fornito al riguardo unsufficiente riscontro;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Imago s.r.l.nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giustimotivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere, in forma intelligibile, i dati personali relativialla ricorrente conservati dalla resistente, i soggetti o le categorie disoggetti cui tali dati possono essere comunicati e gli estremi identificatividel responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch in ordineall'opposizione al trattamento dei dati dell'interessata a fini pubblicitari epromozionali, ordinando al titolare del trattamento di ottemperare alle citaterichieste della ricorrente entro il 31 agosto 2006, dando confermadell'avvenuto adempimento anche a questa Autorit entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Imago s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamentea favore della ricorrente.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli