| Garante per la protezione dei dati personali IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 agosto 2006 da Ezio Bullo nei confronti di Crif S.p.A. con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l'imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 30 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA le note inviate via fax il 10 ottobre e il 6 dicembre 2006 con le quali Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata con riferimento ad un prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 29 ottobre 2003, ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati da meno di 12 mesi" (regolarizzazione avvenuta nel settembre 2006); rilevato che Crif S.p.A. ha anche precisato che nel mese di ottobre 2006 il finanziamento ha nuovamente registrato un ritardo, tanto che lo stesso è attualmente censito nel sistema con la segnalazione "presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento" (31.10.2006); rilevato che, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione è giustificata, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato, infine, che, nelle medesime note, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l'obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, opererebbe a proprio avviso esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all'entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; VISTO che Crif S.p.A., ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 13.01.2006, all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato la cancellazione di tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; VISTE le note inviate via fax il 24 novembre e il 13 dicembre 2006, in risposta a specifiche richieste di questa Autorità, con le quali Deutsche Bank S.p.A., in relazione al prestito erogato in data 29 ottobre 2003 ed ancora in corso, ha precisato che, alla data del 13 dicembre 2006, risultano insolute le rate di settembre, ottobre e novembre 2006; rilevato che la stessa banca ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal cliente, comprensivo della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che la medesima società ha allegato "fac-simile della comunicazione di "Avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie"" inviata all'interessato in data 11 luglio 2005; RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l'illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice; RILEVATO che, con riferimento al prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. il 29 ottobre 2003, tale società ha inviato copia della comunicazione contenente il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie, inviata al ricorrente; rilevato che la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta); RILEVATO che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 13.01.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l'indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l'interessato ricevuto un adeguato riscontro già prima della proposizione del ricorso; RILEVATO, inoltre, che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi a una richiesta di prestito personale rivolta a Bipitalia Ducato S.p.A. (già Bipielle Ducato S.p.A.) in data 28 settembre 2006 e ad una richiesta di carta di credito con pagamento rateale rivolta a Barclays Bank Plc il 13 settembre 2006 (richieste avanzate in data successiva all'inoltro dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice); VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati riferiti al finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 29 ottobre 2003; b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "positivi". Roma, 21 dicembre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |