Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il27 ottobre 2006 e presentato da Marco Moltoni, rappresentato e difeso dall'avv.Alessandro Altieri, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente,dopo essersi visto rifiutare alcune richieste di mutuo in ragione delleinformazioni, ritenute pregiudizievoli, censite a suo nome presso il sistema diinformazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., ha chiesto a tale societ dicancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano; rilevato che ilricorrente ha altres contestato la liceit del trattamento effettuato da CrifS.p.A. per non aver ricevuto il preavviso circa l'imminente segnalazione deisuoi dati personali al sistema di informazioni creditizie dalla stessa gestito,come previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004,in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrenteha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 31 ottobre 2006 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 21dicembre 2006 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termineper la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 16 novembre 2006con la quale la resistente ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta dicancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestitofinalizzato erogato da Bnl S.p.A. in data 23 giugno 2003, ed ancora in corsocon "segnalazione di ritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 24 mesi", nonch ad una carta di credito con pagamentorateale accordata da Consum.it S.p.A. in data 25 giugno 2003 ed estinto in data28 febbraio 2006 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 24 mesi" (prima dell'aggiornamento dell'ente partecipante, avvenutoil 12.10.2006, quest'ultimo finanziamento, come indicato nel report Crif del 24luglio 2006, era censito con segnalazione di "sofferenza"); vistoche, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione di tali dati sarebbe lecita,trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sulbilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004,in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre2004, n. 300); rilevato, infine, che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anchesostenuto che l'obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazionicreditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice dideontologia e di buona condotta, opererebbe esclusivamente "conriferimento ai finanziamenti erogati successivamente all'entrata in vigore delcodice stesso" (1 gennaio2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato che laresistente ha sostenuto di aver appreso da Bnl S.p.A. che i ritardi neipagamenti si sarebbero verificati "a partire dal 2004, quindi primadell'entrata in vigore del codice deontologico", mentre Consum.it S.p.A. avrebbe assicurato di averfornito al ricorrente, "a seguito del verificarsi dei ritardi, ilpreavviso di cui all'art. 4, comma 7 del codice deontologico";

VISTA la nota inviata via fax il 12dicembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorit, conla quale Consum.it S.p.A. ha sostenuto che, in relazione alla carta di creditocon pagamento rateale accordata in data 25 giugno 2003, il ricorrente, dopoaver sospeso i pagamenti nel gennaio 2005, ha estinto il finanziamento conpagamento "a saldo e stralcio"; rilevato che tale societ, nel confermare di aver inviato alricorrente in data 25.05.2005 una lettera di sollecito di pagamento unitamenteall'avviso di "imminente registrazione per I ritardo e/osuccessivi", ha poi trasmessoall'interessata in data 28.07.2005 un avviso di avvenuta registrazione dei datipresso i sistemi di informazioni creditizie; rilevato che Consum.it S.p.A. haanche allegato, oltre alla copia del citato avviso,  copia del contrattodi finanziamento sottoscritto dal ricorrente unitamente all'informativa e allamanifestazione del consenso al trattamento dei dati;

VISTE le note inviate via fax il 19gennaio e il 25 gennaio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questaAutorit, con le quali Bnl S.p.A. ha confermato che, con riferimento alfinanziamento erogato il 23 giugno 2003, "alla data odierna i pagamentirisultano regolari" e hainviato anche copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrenteunitamente all'informativa e alla manifestazione del consenso al trattamentodei dati;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenutonel corso del procedimento dalla parte resistente, che la disposizioneintrodotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buonacondotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavvisoall'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemidi informazioni creditizie e ci al verificarsi di ritardi nei pagamenti;rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, lemisure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggettitenuti a rispettarlo al pi tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, apartire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dellostesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi neipagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli gi in corso), comportal'illiceit del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codicein materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso dispecie, l'art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione apartire dal 1 maggio 2005;  rilevato che, con riferimento al prestitofinalizzato erogato da Bnl S.p.A. il 23 giugno 2003, la banca non ha fornito lespecifiche informazioni richieste relative alle date in cui i ritardi sisarebbero verificati e all'invio del citato preavviso; rilevato che il ricorsodeve essere pertanto accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. dicancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie i dati relativi airitardi nei pagamenti riferiti a tale finanziamento, entro e non oltre il 5marzo 2007, dando conferma a questa Autorit e al ricorrente dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO invece che, con riferimento allacarta di credito con pagamento rateale accordata da Consum.it S.p.A. il 25giugno 2003, tale societ ha inviato copia della comunicazione, contenente ilpreavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i sistemi diinformazioni creditizie, inviata al ricorrente (oltre a copia dell'informativae della manifestazione del consenso); rilevato che la cancellazione di taliinformazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere quindidichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazionedei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per lalecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Crif S.p.A. nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, anche in relazione allaparziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordinaa Crif S.p.A. di cancellare, entro il 5 marzo 2007, i dati relativi ai ritardinei pagamenti riferiti al prestito finalizzato erogato da Bnl S.p.A. il 23giugno 2003, dando conferma a questa Autorit e al ricorrente dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati relativi alla carta di credito con pagamento ratealeaccordata da Consum.it S.p.A. il 25 giugno 2003;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 1 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli