Garante per la protezione
    dei dati personali


[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007-1, 8 marzo 2007-2, 8 marzo 2007-3, e 4 aprile 2007

 

Provvedimento del 4aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan edel dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

 

VISTA l'istanza avanzata il 16novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell'avv. Antonio Scuticchio) nei confrontidi Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l., in qualit di editore di Radio Rtl 102.5, conla quale gli interessati, entrambi magistrati presso il Tribunale di KW, hannorichiesto "la trasmissione () di tutte le registrazioni di Rtl GiornaleOrario relative ai giorni 10/11/2006 e 11/11/2006", specificando che lestesse avrebbero potuto essere "trasmesse su qualsivoglia supporto,magnetico o digitale" e che le spese di spedizione sarebbero statesostenute dai richiedenti medesimi; 

 

VISTA la nota del 12 dicembre2006 con la quale Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. ha comunicato che l'obbligo diconservare le registrazioni delle trasmissioni radiofoniche previsto dall'art.20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per il periodo di tre mesi dalla datadella loro emissione non comporta, per le emittenti radiotelevisive, l'obbligo"di consentire a chiunque l'accesso" agli archivi delle emittentimedesime e ha chiesto quindi agli interessati di conoscere i motivi per i qualila richiesta stata proposta, dichiarandosi disponibile alle opportune rettificheove venisse indicato l'oggetto di eventuali contestazioni rispetto al contenutodelle trasmissioni;

 

VISTO il ricorso presentato il 12gennaio 2007 nei confronti di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. (rappresentata edifesa dagli avv. Rosalia Bennato e Gianluca Mura) con il quale XY e XZ(rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio),ritenendo che nelle edizioni di "Rtl Giornale Orario" andate in ondail 10 e 11 novembre 2006 siano stati trattati dati personali che li riguardanoin relazione ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche una lorocollega, hanno chiesto la conferma dell'esistenza di tali dati e la lorocomunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anchea prescindere dal diniego opposto dalla resistente alla richiesta () di cuiall'art. 8 del d.lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizioimminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesimaai sensi e per gli effetti dell'art. 147, comma 1, lett. b) del d.lg. n.196/2003"; ci, tenuto conto che le emittenti televisive e radiofonichesono obbligate a conservare i supporti contenenti le registrazioni deiprogrammi trasmessi per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alladata della loro trasmissione; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto diporre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2007 con la quale questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente afornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch l'ulteriore nota del2 marzo 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

 

VISTA la memoria pervenuta viafax il 30 gennaio 2007 con la quale la resistente, nel contestare l'idoneitdell'istanza avanzata dai ricorrenti prima della presentazione del ricorso, dalmomento che la stessa era volta genericamente a chiedere copia delleregistrazioni dei programmi, anzich ad accedere ai dati personali deiricorrenti, ha dichiarato di non voler fornire le registrazioni richieste,ritenendo che, nelle edizioni del "Giornale Orario" diffuso neigiorni 10 e 11 novembre 2006, non siano stati trattati dati personali"riferiti e/o riferibili agli odierni ricorrenti";

 

VISTA la memoria inviata via faxil 7 febbraio 2007 con la quale i ricorrenti hanno insistito nelle proprierichieste, rilevando di aver esercitato correttamente i diritti di cui all'art.7 del Codice sia con l'istanza del 16 novembre, sia con successivacomunicazione che sarebbe stata inoltrata il 14 dicembre 2007 (comunicazioneallegata in atti), con la quale i ricorrenti ritengono di aver precisato dirichiedere il supporto informatico delle registrazioni poich nell'ambito deiservizi trasmessi sarebbero stati "trattati dati sensibili (giudiziari)dei dott.ri XY e XZ"; rilevato che i medesimi ricorrenti hanno sostenuto,altres, che le registrazioni conterrebbero dati personali che li riguardano,tenuto conto della pertinente definizione normativa di cui all'art. 4 delCodice e, in particolare, dell'identificabilit nella persona dei ricorrentidei "magistrati" citati nei servizi trasmessi dal "GiornaleOrario"; ci, anche in considerazione del fatto che "il nome deiricorrenti stato espressamente () associato () da numerose testategiornalistiche locali e nazionali" a quello del magistrato arrestatonell'ambito dell'indagine giudiziaria oggetto delle cronache giornalistiche eche, "anche in assenza dell'espressa menzione dei loro nomi, i ricorrentisarebbero comunque rimasti agevolmente individuabili per le personeappartenenti alla comunit KW";

 

VISTA la richiesta del 7 febbraio2007 con la quale questa Autorit, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 delCodice, ha invitato la resistente ad inviare copia delle registrazioniconcernenti le cronache del "Giornale Orario" relative alla vicendacui fanno riferimento i ricorrenti e trasmesse nei giorni dagli stessiindicati;

 

VISTO il verbale dell'audizionedel 13 febbraio 2007 nel corso della quale le parti hanno ribadito le proprieposizioni e la resistente ha chiesto la compensazione delle spese per ilprocedimento;

 

VISTA la nota del 16 marzo 2007con cui i ricorrenti ribadiscono di aver inoltrato il 14 dicembre 2006 via faxcopia di una comunicazione con la quale venivano forniti alla societ ulteriorielementi in ordine alle ragioni della richiesta relativa alle registrazioni del"Giornale Orario" dei giorni 10 e 11 novembre 2006;

 

VISTE le note del 16 e del 22marzo 2007 con le quali la resistente ha dichiarato di non aver ricevuto copiadell'istanza che i ricorrenti affermano essere stata inoltrata via fax il 14dicembre 2006;

 

RILEVATO che l'istanza propostadai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che allastessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta diottenere le registrazioni di tutte le edizioni del "Giornale Orario"e che la stessa non reca alcun riferimento n alla circostanza che taliregistrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, n allanormativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che non risultacomprovata la ricezione da parte della resistente della successivacomunicazione che i ricorrenti affermano essere stata validamente inviata viafax il 14 dicembre 2006 e che la stessa –che risulta comunque avanzata,come la prima, per mezzo di un legale e senza la richiesta copia dellaprocura– pur facendo riferimento al possibile trattamento di dati personalidegli interessati, ribadiva la richiesta di copia delle registrazioni di tuttele edizioni del "Giornale Orario" trasmesse nei giorni 10 e 11novembre 2006; rilevato che non risultano quindi validamente esercitati idiritti di cui all'art. 7 del Codice mediante l'inoltro di un idoneo interpellopreventivo che contenesse riferimenti atti ad ingenerare nel destinatario dellarichiesta la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto deitempi e secondo le modalit previste dal Codice;

 

RITENUTO tuttavia che, comerichiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cuiall'art. 7 del Codice possono essere fatti comunque valere con ricorso propostoin via d'urgenza ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste ilpericolo che il decorso del termine previsto per l'interpello preventivo di cuiall'art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente edirreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, postoche, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazionedelle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevedeche le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alladata di trasmissione dei programmi medesimi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato")e che gi alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebberopotuto essere lecitamente distrutte, precludendosi cos ai ricorrentil'esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

 

RITENUTO pertanto ammissibile aisensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorsoproposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanzecon esso fatte valere;

 

RILEVATO che, a seguitodell'esame delle registrazioni fatte pervenire dalla resistente, questaAutorit ha potuto verificare che alcuni dei servizi giornalistici trasmessidal "Giornale Orario" fanno riferimento al possibile coinvolgimentonella vicenda, insieme ad altri, di "due magistrati", senzaaggiungere i loro nominativi;

 

RILEVATO, tuttavia, che i serviziin questione hanno fornito particolari suscettibili di rendere identificabiligli odierni ricorrenti (quali il tribunale presso cui operavano "imagistrati" che sarebbero stati coinvolti nella vicenda, la collaborazioneavuta con il magistrato arrestato nell'ambito della citata indaginegiudiziaria, magistrato che aveva esercitato il ruolo di presidente di sezionie di collegi del citato tribunale); rilevato il limitato numero di magistratiche operano presso il tribunale in questione e che altre testate giornalistiche(tra le quali agenzie di stampa, come verificabile dalla documentazioneallegata in atti) hanno diffuso direttamente e nello stesso contesto temporalei nominativi dei ricorrenti, indicandoli come gli altri "duemagistrati" implicati nella vicenda giudiziaria;

 

RILEVATO che ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. b), del Codice "dato personale" qualunque informazionerelativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione che sianoidentificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimentoa qualsiasi altra informazione"; ci, sia se tale altra informazione trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia se la stessa altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell'insieme dei mezzi che possonoessere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri peridentificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/Ce, considerando n. 26);

 

RITENUTO pertanto che, nel casodi specie, la combinazione nel medesimo contesto di diversi elementiidentificativi (attivit professionale; limitata estensione del centro abitatoin cui ha sede il luogo di lavoro degli interessati; collaborazione svolta conaltra persona identificata e, soprattutto, i nominativi facilmente eliberamente disponibili presso altre fonti informative) pu consentire, seppurenon alla generalit degli utenti, ad un numero comunque significativo dipersone di identificare i ricorrenti con i "due magistrati" di cui aiservizi giornalistici trasmessi dal "Giornale Orario" di Radio Rtl102.500; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Rtl102.500 Hit Radio s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30maggio 2007, i dati personali che li riguardano contenuti nei servizigiornalistici trasmessi dal citato "Giornale Orario", dandocomunicazione dell'avvenuto adempimento anche a questa Autorit entro la medesimadata;

 

VISTA anche la decisione adottatadal Garante l'8 marzo 2007, su analogo ricorso proposto dai medesimi ricorrentinei riguardi di altro titolare del trattamento;

 

VISTA la documentazione in atti;

 

RITENUTO di dover compensare lespese tra le parti per giusti motivi;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il dott. GiuseppeFortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

 

a) accoglie il ricorso ed ordinaa Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il terminedel 30 maggio 2007, i servizi giornalistici nella parte in cui contengono datipersonali che li riguardano, trasmessi dal "Giornale Orario" neigiorni 10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell'avvenuto adempimentoanche a questa Autorit entro la medesima data;

 

b) dichiara compensate le spesetra le parti.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIOGENERALE
Buttarelli