Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

Esaminato il ricorso presentatoda Graziano Minardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Bonsignorio ePasquale Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti diG.S. S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Tamburini e AlbertoSavi presso il cui studio ha eletto domicilio;

 

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss.del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

 

Viste le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

Relatore il dott. GiuseppeFortunato;

PREMESSO

 

L'interessato ha ricevuto da G.S.S.p.A., della quale è dipendente, una prima lettera di contestazionedisciplinare datata 17 marzo 2004 cui è seguita l'irrogazione di una sanzionedisciplinare il 2 aprile 2004. In seguito (in data 10 maggio 2006, 24 maggio2006 e 30 maggio 2006) la medesima società ha inviato all'interessato tre nuovelettere di contestazione disciplinare cui facevano seguito, in relazione allaprima, l'irrogazione di un'ulteriore sanzione disciplinare (in data 23 maggio2006) e, rispetto alle successive due, una nuova sanzione disciplinare (in data14 giugno 2006). Tali contestazioni hanno avuto ad oggetto presunticomportamenti ritenuti difformi rispetto agli obblighi contrattuali gravantisull'interessato in qualità di impiegato addetto al "call center-ufficioanagrafica".

 

In particolare, secondo lasocietà, l'interessato non avrebbe prestato diligentemente assistenzatelefonica ai fornitori esterni, ad esempio, non rispondendo a numerosechiamate inoltrate al suo recapito telefonico, oppure facendo caderedeliberatamente la linea (in una circostanza, tali disservizi sarebbero statisegnalati anche dal centralino aziendale) o lasciando in attesa i fornitori perdiverso tempo o commentando a voce alta (e senza chiudere la comunicazione) larichiesta rivoltagli da un fornitore con l'uso di espressioni irriguardose,ecc..

 

Con proprie deduzioni,l'interessato si è opposto alle contestazioni ed ha respinto le accuse,ritenute infondate e generiche.

 

Con lettera datata 31 ottobre2006 l'interessato ha chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg.  n. 196/2003), di conoscere gliestremi del recapito telefonico che è stato a lui associato, cui si fariferimento nella lettera di contestazione del 17.3.2004, nonchŽ di conoscerel'origine e le modalità di trattamento dei dati personali che lo riguardanocontenuti in tutte le lettere di contestazione disciplinare sopra citate; connota datata 13 novembre 2006, G.S. S.p.A. ha invece sostenuto che le richiesteavanzate dall'interessato "riguardano circostanze e fatti non pertinentil'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali".

 

Con il ricorso ai sensi dell'art.145 del Codice l'interessato ha ribadito le richieste avanzate con l'istanza exart. 7; in particolare, ha sostenuto che esse hanno ad oggetto informazioniche, riguardando il proprio operato durante l'orario di lavoro, rientrerebberonella definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

 

In relazione all'origine deidati, l'interessato ha chiesto inoltre di conoscere le fonti dalle quali lasocietà avrebbe appreso gli episodi contestati, chiedendo di sapere se ciò èavvenuto tramite "apparecchiature di controllo a distanza dell'attivitàlavorativa", oppure grazie all'intervento di persone fisiche (chiedendo intal caso l'indicazione dell'identità dei segnalanti, siano essi fornitori odipendenti interni della società). Il ricorrente ha infine chiesto di conoscere"sulla base di quali modalità di trattamento egli sia stato individuatoresponsabile degli episodi", nonchŽ di porre a carico del titolare deltrattamento le spese del procedimento.

 

A seguito della nota inviatadall'Autorità il 10 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice,G.S. S.p.A. ha risposto con fax inviato il 5 febbraio 2007 con il quale hasostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 8, comma 2,lettera e), del Codice. Ciò, in quanto, considerato che il ricorrente haimpugnato tutte le sanzioni disciplinari che gli sono state comminate e chesono decorsi i termini per il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzialla competente commissione istituita presso la Direzione provinciale dellavoro e della massima occupazione, "il trattamento dei dati oggetto delricorso (É) è volto esclusivamente a far valere e/o difendere in sedegiudiziaria i diritti di GS S.p.A. per il periodo strettamente necessario alperseguimento degli stessi". La società ha inoltre sostenuto che ilpregiudizio derivante dalla comunicazione dei dati per l'esercizio dei propridiritti in sede giudiziaria "sarebbe ampiamente comprovato dalladocumentazione presentata dal Sig. Minardo con il (É) ricorso".

 

La società, "al solo fine dievitare lungaggini", ha tuttavia ritenuto di comunicare al ricorrente che:

 

*   quanto all'origine, "i dati sono stati raccolti attraversosegnalazioni interne ed esterne alla società". La società stessa non siritiene, invece, tenuta a rivelare "l'identità dei fornitori e/o dellepersone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni";

*   quanto alle modalità del trattamento, "le predettesegnalazioni sono state effettuate sia telefonicamente, sia attraverso altricanali di comunicazione elettronica".

 

Con memoria inviata il 7 febbraio2007 e nel verbale dell'audizione dell'8 febbraio 2007 il ricorrente hareplicato che, allo stato, non è in corso tra le parti alcun procedimentogiudiziario, posto che "l'esperimento da parte del ricorrente deitentativi obbligatori di conciliazione ex art. 410 c.p.c. non costituisceinizio di un'azione giudiziaria, nŽ comporta come conseguenza necessaria chequesta debba instaurarsi in seguito".

 

Il ricorrente ha anche contestatoche dalla comunicazione dei dati richiesti possa derivare un pregiudizioeffettivo e concreto per i diritti che la resistente fosse, eventualmente,chiamata a far valere in sede giudiziaria; ciò, "posto che in un ipoteticoprocedimento ex art. 414 c.p.c. essa avrebbe comunque l'onere processuale difornire quelle informazioni (É)" che formano oggetto delle richiesteesperite prima con l'istanza ex art. 7 e, poi, con il successivo ricorso.

 

Nel merito, il ricorrente si ècomunque dichiarato insoddisfatto del riscontro dato dalla resistente nel corsodel procedimento, in quanto lo stesso non fornirebbe "alcun elemento diconoscenza aggiuntivo rispetto a quanto indicato nelle lettere dicontestazione".

 

Con memoria inviata il 21febbraio 2007 la resistente ha ribadito che il trattamento dei dati inquestione è tuttora volto a "congelare gli elementi probatori perconsentire le difese di GS in una successiva ed eventuale azione in sede giurisdizionale";a suo avviso, la comunicazione dei dati richiesti consentirebbe, invece, alricorrente di "decidere anticipatamente la possibile strategia daadottare" in un eventuale giudizio, pregiudicando in tal modo lapotenziale linea difensiva della resistente.

 

La medesima resistente ha anchesostenuto che l'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice si applicherebbe, aproprio avviso, non solo ai procedimenti giurisdizionali pendenti, ma"anche per l'eventualità dell'instaurazione degli stessi". Infine, laresistente ha precisato che "le condotte del ricorrente sono state a luiattribuite: a) sulla base di segnalazioni interne del personale del centralino;b) sulla base di segnalazioni telefoniche di fornitori esterni; c) sulla basedi diverse e-mail inviate al superiore gerarchico del Sig. Minardo da parte difornitori esterni che lamentavano disservizi".

 

La resistente ha quindi chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che vengadichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, con compensazione delle spesefra le parti.

 

Successivamente alla proroga deltermine per la decisione ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,comunicata alle parti con nota del 26 febbraio 2007, il ricorrente ha inviato,in data 15 marzo 2007, un'ulteriore memoria di replica con la quale hasostenuto che, anche a voler qualificare, come fa la resistente, la fase deltentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. come"una situazione precontenziosa rilevante ai sensi dell'art. 8, comma 2,lett. e), del Codice", non risulterebbe comunque provato il pregiudizioeffettivo e concreto per l'esercizio dei diritti della resistente in sedegiudiziaria.

 

Con memoria inviata in data 3aprile 2007 la resistente ha, tra l'altro, sostenuto di essere stata in gradodi attribuire al ricorrente la responsabilità degli episodi contestatigli inquanto, "pur concordando sul fatto che lo stesso non era tenuto a fornirele proprie generalità agli interlocutori telefonici, i fornitori facevano riferimentoad una persona di sesso maschile e il ricorrente era ed è tuttora l'unicodipendente di sesso maschile operante presso l'"ufficio assistenzaamministrativa" che risponde alle chiamate dei fornitori". Laresistente ha concluso ritenendo di aver fornito al ricorrente "tutte leinformazioni richieste e necessarie".

CIñ PREMESSO, ILGARANTE OSSERVA

 

Il ricorso riguarda la richiestadi un dipendente di conoscere l'origine e le modalità del trattamento dei datipersonali che lo riguardano contenuti in alcune lettere di contestazionedisciplinare, nonchŽ la richiesta di conoscere anche gli estremi del recapitotelefonico che, in una delle citate lettere, viene associato alla personadell'interessato.

 

Va preliminarmente osservato che,contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento nella nota del13 novembre 2006, le richieste formulate dal ricorrente con l'istanza del 31ottobre 2006 (e ribadite con il ricorso) riguardano un trattamento di datipersonali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) e devono ricevere unadeguato riscontro in rapporto al medesimo Codice.

 

In relazione alle richieste delricorrente va esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto eccepitodalla resistente) l'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice che prevede iltemporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 delmedesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne unpregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle c.d. "indaginidifensive" o, comunque, per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

 

La valutazione dell'esistenza ditale effettivo pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e sulla base diconcreti elementi forniti dal titolare del trattamento o, comunque, risultantidagli atti.

 

La resistente non ha fornitonell'odierno procedimento elementi specifici e concreti tali da giustificarel'invocato differimento dell'esercizio dei diritti esercitati, essendosilimitata a rappresentare, in modo generico, alcuni potenziali effetti per lapropria strategia difensiva derivanti dall'anticipata conoscenza, da parte delricorrente, di elementi di prova di cui la società disporrebbe e cheintenderebbe per il momento "congelare", in vista della loroutilizzazione in un eventuale giudizio. Dall'esame delle memorie prodotte e dalconfronto con le informazioni comunque fornite dal titolare del trattamento nelcorso del procedimento non risulta allo stato comprovata la sussistenza diragioni sufficienti a differire l'accesso ai dati richiesti (l'indicazione dell'utenzatelefonica in uso al ricorrente di cui alla contestazione del 2004) el'ottenimento dell'indicazione dell'origine dei dati, nonchŽ delle modalità deltrattamento.

 

Così disattesa l'eccezionerelativa al differimento dell'esercizio dei diritti, il ricorso deve essereesaminato nel merito.

 

Al riguardo, va considerato ilcontenuto dei riscontri forniti a più riprese dal titolare del trattamento nelcorso del procedimento. Ciò, in relazione alle richieste formulate in modoanalitico dall'interessato con riferimento a ciascuna lettera di contestazionedisciplinare e volte a conoscere l'origine dei dati e le modalità deltrattamento.

 

I riscontri forniti dallaresistente in modo indifferenziato (e riferiti al complesso dei dati trattatiin relazione alle quattro contestazioni disciplinari, senza una specificadistinzione per ciascuna di esse, pur risultando, dalla documentazione in atti,alcuni elementi di diversità fra gli episodi) non risultano del tutto idonei asoddisfare le richieste del ricorrente.

 

La resistente dovrà pertantointegrare i riscontri forniti nel corso del procedimento precisando, perciascuna delle contestazioni disciplinari, l'origine dei dati e le modalità delloro trattamento, anche chiarendo in modo inequivocabile che le fonti e lemodalità già indicate sono comuni a tutti i singoli episodi. Ciò, concomunicazione da inviare al ricorrente entro il 25 maggio 2007, dando confermaanche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento.

 

In ordine ai dati personali giàmessi a disposizione del ricorrente deve essere invece dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

 

Il ricorso deve essere accoltoanche in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi del recapito telefonicoche nella lettera di contestazione disciplinare del 17.3.2004 viene associatoalla persona dell'interessato, richiesta sulla quale la resistente non hafornito alcun riscontro. La società resistente dovrà pertanto comunicare taliestremi al ricorrente, entro la stessa data del 25 maggio 2007, dando parimenticonferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell'avvenutoadempimento.

 

Deve essere invece dichiaratainammissibile la richiesta di conoscere l'identità dei fornitori e dei dipendentidella società resistente che avrebbero effettuato le segnalazioni poste a basedelle contestazioni disciplinari. Il titolare del trattamento puòlegittimamente soddisfare la richiesta di conoscere l'origine di tali datiindicando (come già fatto, sia pure in modo indifferenziato rispetto a tuttigli episodi) solo i ruoli, le categorie, gli uffici aziendali da cui sonoprovenute le segnalazioni in questione, senza indicare anche l'identità dellepersone fisiche che materialmente le hanno effettuate. Ai sensi dell'art. 7 delCodice, l'interessato ha infatti il diritto di conoscere l'origine dei dati chelo riguardano, ma non anche quello di accedere ai dati personali riferiti aterzi (cfr. decisione del Garante del 26 ottobre 2005, doc. web. N. 1192365).

 

Sulla base della determinazionegenerale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontaredelle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese edei diritti inerenti all'odierno ricorso è determinato nella misura forfettariadi euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gliadempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso ed è postoa carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

 

a) accoglie il ricorso per quantoriguarda la richiesta di conoscere il recapito telefonico associato allapersona dell'interessato e richiamato nella lettera di contestazione del17.3.2004, ordinando alla resistente di comunicarlo al ricorrente entro il 25maggio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento;

 

b) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere l'origine dei dati e le modalità del trattamento,ordinando alla resistente di integrare il riscontro fornito nel procedimentocomunicando le informazioni richieste in maniera distinta rispetto ad ognisingolo episodio contestato, entro il 25 maggio 2007, dando conferma a questaAutorità, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

 

c) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine ai dati personali e alle informazioni giàcomunicati al ricorrente;

 

d) dichiara inammissibile ilricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'identità dei fornitori e deidipendenti della società resistente che avrebbero effettuato le segnalazionicontestate;

 

e) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di G.S. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamentea favore del ricorrente.

 

Roma, 12 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli