Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

VISTO il ricorso presentato neiconfronti di OctopusTravel Italia s.r.l. con il quale Gianluca Pasquale, nonavendo ottenuto riscontro alle istanze formulate ai sensi dell'art. 7 delCodice, ha ribadito a tale società le richieste volte ad ottenere la confermadell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione in formaintelligibile del loro contenuto e della loro origine, nonchŽ la richiesta diconoscere la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificatividel titolare e del responsabile, se designato; rilevato che il ricorrente hachiesto, altresì, la cancellazione dei dati in questione e l'attestazione chetale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sonostati comunicati e diffusi, nonchè di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2007 con la quale questaAutorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchŽ la notadel 26 febbraio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine perla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, inviandonel contempo al titolare del trattamento copia del rapporto di trasmissione delfax inviato dal ricorrente in relazione all'esercizio dei diritti di cuiall'art. 7 del Codice (rapporto prodotto in allegato al ricorso);

 

VISTA la nota datata 2 febbraio2007 con la quale OctopusTravel Italia s.r.l., nel riscontrare le richiestedell'interessato, ha sostenuto, tra l'altro, che il trattamento dei dati che loriguardano è avvenuto "al fine di effettuare e confermare le prenotazioniper i servizi richiesti" dall'interessato medesimo (relativi ad alcuneprenotazioni alberghiere) e che, in ogni caso, "tutti i dati anagraficiforniti dal sig. Pasquale e registrati dal medesimo durante l'iscrizionetelematica sono stati cancellati" dagli archivi della società, adesclusione di quelli la cui conservazione è necessaria per obbligo di legge (ades. in tema di conservazione delle scritture contabili);

 

VISTE le note datate 9 febbraio2007 e 20 marzo 2007 con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto ilriscontro, con particolare riferimento alla richiesta volta ad ottenerel'attestazione che l'avvenuta cancellazione dei dati che lo riguardano è stataportata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi edha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; visto che ilricorrente ha ritenuto incompleto anche il riscontro relativo allacomunicazione dei dati (atteso che mancherebbe qualsiasi riferimento ad unacontroversia relativa al noleggio di un'automobile avvenuto nel maggio 2006);

 

RITENUTO che il ricorso deveessere accolto in ordine alla richiesta di comunicare tutti i dati relativi alricorrente (oltre quelli già comunicati con la nota del 2 febbraio 2007), conparticolare riguardo alle informazioni relative alla citata controversiaconcernente il noleggio di un'automobile (profilo rispetto al quale il titolaredel trattamento non ha fornito alcuna indicazione, neppure dopo la proroga deltermine per la decisione), nonchŽ in ordine alla richiesta di ottenerel'attestazione che l'avvenuta cancellazione dei dati sia stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, non avendo laresistente fornito idoneo riscontro neppure in ordine a tale richiesta;ritenuto, pertanto, di dover ordinare a OctopusTravel Italia s.r.l. di fornireidoneo riscontro all'interessato in ordine ai due profili predetti entro il 25maggio 2007, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autoritàentro la stessa data;

 

RITENUTA la necessità didichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali già oggettodi comunicazione all'interessato, nonchŽ in ordine alle restanti richieste delricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontroal riguardo, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

 

VISTA la documentazione in atti;

 

VISTA la determinazione generaledel 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e deidiritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di OctopusTravel Italias.r.l. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste delricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il dott. GiuseppeFortunato;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

 

a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere tutti i dati personali del ricorrente non ancoracomunicati allo stesso, nonchŽ in ordine alla richiesta di attestare che lacancellazione dei dati Ž stata portata a conoscenza di coloro cui gli stessierano stati comunicati, e ordina a OctopusTravel Italia s.r.l. di fornireidoneo riscontro al ricorrente, entro il 25 maggio 2007, in ordine a talirichieste, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro lastessa data;

 

b) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

 

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di OctopusTravel Italia s.r.l., la quale dovràliquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 12 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli