| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 12aprile 2007
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garantepresentato l'8 gennaio 2007 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. ToniaD'Oronzo, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata edifesa dall'avv. Antonio Boccuccia, e di Crif S.p.A.; rilevato che laricorrente, ribadendo le istanze formulate con l'istanza ex art. 7 del Codice(d.lg. n. 196/2003), ha chiesto a Cerved Business Information S.p.A. lacancellazione dei dati pregiudizievoli relativi all'iscrizione di 4 ipotechegiudiziali (nn. gen. 9144, 7828, 2136, 5434), oggetto, successivamente, di"annotamento di cancellazione", dati che la stessa societ,successivamente all'istanza ex art. 7, si sarebbe limitata a spostare dalla sezione"Eventi negativi. Pregiudizievoli di Conservatoria" in quellacontenente "altri atti significativi di Conservatoria";
RILEVATO che la ricorrente hachiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati"Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato che ilmedesimo ricorrente ha ribadito nei confronti di entrambe le societ sia larichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, sia la richiesta diottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori datiche lo riguardano, nonch quella di conoscerne l'origine oltre agli estremiidentificativi del titolare del trattamento e dei responsabili "ex art. 5,comma 2, del Codice";
RILEVATO che la ricorrente hachiesto solo con il ricorso la cancellazione (e la relativa attestazione) deidati riferiti ad una ipoteca giudiziale del 20 aprile 2004 (n. gen. 5639 infavore di SGA S.p.A.), nonch la cancellazione delle informazioni relative adun affidamento revolving erogato da Fiditalia S.p.A. con segnalazione di"sofferenza", sostenendo di non aver avanzato, limitatamente a talidati, l'istanza ex art. 7, "considerato che lo stesso interpello non hasortito alcun risultato anche con riferimento agli altri pregiudizievoli";
VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 gennaio 2007 con la quale questaAutorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la notadel 2 marzo 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga deltermine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice;
VISTA la nota inviata il 1febbraio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto diaver cancellato, mediante "completo oscuramento", i dati riferitialle 5 ipoteche giudiziali in questione (nn. gen. 5639, 9144, 7828, 2136,5434);
VISTA la nota inviata il 2febbraio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare leinformazioni, attualmente censite nel sistema "Eurisc", riferiteall'affidamento revolving accordato da Fiditalia S.p.A. il 15 marzo 2000 edestinto nell'aprile 2006 con segnalazione di ritardi nei pagamentiregolarizzati da meno di 24 mesi; rilevato che Crif S.p.A. ha invece sostenutodi aver comunicato, prima del ricorso, con lettera del 22 novembre 2006 (inrisposta all'istanza ex art. 7), che non era presente "nella banca datiInformazioni da tribunali e registri immobiliari alcuna informazione relativaalla ricorrente"; rilevato, infine, che tale resistente ha fornitoindicazioni in ordine all'origine dei dati, oltre agli estremi identificatividel titolare del trattamento e dei responsabili designati ai sensi dell'art. 29del Codice, ribadendo quanto comunicato alla ricorrente prima dellaproposizione del ricorso (come da documento del 22.11.2006 allegato alla nota);vista la nota del 27 marzo 2007 nella quale Crif S.p.A. ha confermato lapropria posizione;
VISTA la memoria inviata il 5febbraio 2007, nonch il verbale dell'audizione del 7 febbraio 2007, con iquali la ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, chiedendoil risarcimento del danno e il rimborso delle spese del procedimento;
VISTE le note inviate il 7 e l'8febbraio 2007, nonch la memoria depositata il 15 febbraio 2007, con le qualiCerved Business Information S.p.A. ha ribadito che i dati dalla stessa censitiin relazione alle 5 ipoteche giudiziali (nn. gen. 9144, 7828, 2136, 5434,5639), tutti "annotati di cancellazione", sarebbero identici aquelli contenuti nei pubblici registri immobiliari e non sarebbero "pregiudizievoli"in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo allaricorrente aggiornato all'8.02.2007 (allegato alla memoria), nella sezione"Controllo automatico eventi pregiudizievoli" riportatal'indicazione "Nessun evento da segnalare" e la "Rilevanza storicadei fenomeni di insolvibilit" considerata "Bassa/Nulla";rilevato che, "al solo fine di venire incontro alle richiestedell'interessata e tenuto conto che le iscrizioni ipotecarie sono tutterisalenti all'anno 2000, la Cerved B.I. Spa ha provveduto spontaneamente alcompleto e definitivo oscuramento dei dati come da Dossier Persona ApprofonditoCerved estratto in data 08.02.2007"; rilevato che "nella SezionePregiudizievoli di Conservatoria () non risultano pregiudizievoli a carico dellapersona"; rilevato inoltre che anche tale resistente ha fornitoindicazioni in ordine all'origine dei dati, oltre agli estremi identificatividel titolare del trattamento e del responsabile del trattamento designato;vista infine la nota del 27 marzo 2007 nella quale Cerved Business InformationS.p.A. S.p.A. ha confermato le proprie posizioni;
RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione dei dati riferiti all'ipoteca giudiziale n. gen.5639, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di entrambele resistenti, essendo stata la richiesta proposta per la prima volta con ilricorso anzich con l'interpello preventivo ai sensi dell'art. 146; consideratoche la ricorrente non ha fornito alcuna prova del pregiudizio imminente edirreparabile che avrebbe impedito di procedere all'interpello medesimo(ritualmente proposto in ordine a 4 altre analoghe posizioni), adducendo solouna generica situazione di disagio economico dell'interessata; rilevato che, inogni caso, i dati riferiti a tale ipoteca giudiziale sono stati cancellati daCerved B.I. S.p.A. nel corso del procedimento;
RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione e relativa attestazione dei dati riferiti alleipoteche giudiziali nn. gen. 9144, 7828, 2136, 5434, deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business InformationS.p.A., ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, risultando dalladocumentazione in atti che tale societ, nel corso del procedimento, hacancellato i dati in questione dalle proprie banche dati;
RILEVATO che la richiesta diconoscere gli estremi identificativi dei responsabili "ex art. 5, co.2 delCodice", formulata nell'istanza ex art. 7 e ribadita con il ricorso, puessere utilmente qualificata alla stregua di una richiesta volta a conosceregli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensidell'art. 29 del Codice, posto che le societ resistenti hanno entrambe sedelegale nel territorio italiano, devono applicare la disciplina sul trattamentodei dati personali e non sono, quindi, tenute a nominare il rappresentanteprevisto dall'art. 5, comma 2, del Codice;
RILEVATO che il ricorso deveessere dichiarato infondato nei confronti di Crif S.p.A. in ordine allarichiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gliulteriori dati che riguardano il ricorrente e di conoscere l'origine dei dati egli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabilidesignati ai sensi dell'art. 29 del Codice, avendo tale resistente fornito, conla lettera del 22 novembre 2006, sufficienti indicazioni in merito; ritenutoche, anche in ordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione)dei dati riferiti alle ipoteche giudiziali (diverse dalla n. 5639), il ricorsodeve essere dichiarato infondato nei confronti di Crif S.p.A., avendo taleresistente comunicato, con la predetta lettera del 22 novembre 2006, che nonerano presenti dati riferiti all'interessata nella banca dati"Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato che inordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei datiriferiti all'affidamento revolving erogato da Fiditalia S.p.A. il 15 marzo2000, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile essendo stata larelativa richiesta proposta per la prima volta con il ricorso, anzich conl'interpello preventivo ai sensi dell'art. 146; considerato che la ricorrentenon ha fornito prova sufficiente del pregiudizio imminente ed irreparabile cheavrebbe impedito di procedere al medesimo interpello in ordine a taleposizione, essendosi limitata ad evidenziare una generica situazione di disagioeconomico;
RILEVATO che, in ordine allerichieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gliulteriori dati che riguardano la ricorrente e di conoscere la loro origine,nonch gli estremi identificativi del titolare del trattamento, il ricorso deveessere dichiarato infondato anche nei confronti di Cerved Business InformationS.p.A., avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima del ricorso(con la lettera del 5 ottobre 2006); rilevato invece che, in ordine allarichiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili deltrattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo tale resistente fornito riscontrosul punto solo nel corso del procedimento;
RITENUTO che la richiesta dirisarcimento del danno, formulata solo nel corso dell'istruttoria, deve esseredichiarata inammissibile atteso che tale richiesta deve essere proposta, se delcaso, dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;
RITENUTO che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);
VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE
a) dichiara inammissibile ilricorso nei confronti di entrambe le societ resistenti in ordine allarichiesta di cancellazione e di relativa attestazione in ordine ai datiriferiti all'ipoteca giudiziale n. gen. 5639;
b) dichiara inammissibile ilricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazionee di relativa attestazione in ordine ai dati riferiti all'affidamento revolvingerogato da Fiditalia S.p.A. il 15 marzo 2000;
c) dichiara infondato il ricorsonei confronti di Crif S.p.A. in ordine alle restanti richieste formulate dalricorrente;
d) dichiara infondato il ricorsonei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alle richieste diottenere la comunicazione in forma intelligibile degli ulteriori datiriguardanti la ricorrente e di conoscere l'origine degli stessi, nonch gliestremi identificativi del titolare del trattamento;
e) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. inordine alla richiesta di cancellazione e di relativa attestazione in ordine aidati riferiti alle ipoteche giudiziali nn. gen. 9144, 7828, 2136, 5434, nonchin ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi deiresponsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 29 del Codice;
f) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno;
g) dichiara compensate fra leparti le spese del procedimento.
Roma, 12 aprile 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |