Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

VISTO il ricorso proposto neiconfronti di A.n.amm.i (Associazione nazionale europea amministratori diimmobili), con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Pezzi, halamentato il mancato riscontro ad un'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 7 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) allapredetta associazione (alla quale l'interessato in data 28/11/2001 avevachiesto di essere ammesso, sottoscrivendo un modulo di adesione); rilevato che,con tale istanza, l'interessato aveva chiesto la conferma dell'esistenza e lacomunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscerela loro origine, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa iltrattamento, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile deltrattamento, ove designato, e dell'eventuale rappresentante nel territoriodello Stato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, oltre ai soggettio alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;rilevato che il ricorrente ha chiesto altres la cancellazione dei datitrattati in violazione di legge; ci, in quanto all'atto della sottoscrizionedel predetto modulo di adesione l'interessato non avrebbe ricevutol'informativa prescritta ai sensi dell'art. 13 del Codice; rilevato che ilricorrente ha infine chiesto di porre a carico della predetta associazione lespese del procedimento;

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2007 con la quale questaAutorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchl'ulteriore nota del 2 marzo 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

 

VISTA la nota inviata via fax il1 febbraio 2007 con la quale la resistente ha comunicato i dati relativi alricorrente e ha fornito indicazioni in ordine alla loro origine, alle finalit,alle modalit e alla logica del trattamento, oltre agli estremi identificatividel titolare e del responsabile designato ai sensi dell'art. 29 del Codice(informazioni riportate anche nell'informativa sul trattamento inviata inallegato alla medesima nota); rilevato che la resistente ha anche dichiaratoche l'art. 5, comma 2, del Codice non sarebbe applicabile al caso in quanto iltrattamento effettuato dall'associazione "avviene, esclusivamente, nelterritorio nazionale" e i dati personali del ricorrente (che non sonooggetto di diffusione) sono stati comunicati esclusivamente ad un consulentelegale incaricato di agire per il recupero coatto delle somme dovute dalricorrente medesimo all'associazione; rilevato, infine, che l'informativa sultrattamento dei dati personali sarebbe contenuta, ad avviso della resistente,nella domanda di adesione sottoscritta dal ricorrente in data 28/11/2001;

 

VISTA la memoria inviata in data9 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha invece affermato chel'informativa contenuta nella domanda di adesione non sarebbe idonea,"essendo priva di tutti gli elementi essenziali, elencati all'art. 13 delCodice" e che tale domanda conterrebbe unicamente una "richiesta di consenso";

 

VISTA la nota inviata in data 16marzo 2007 con la quale la resistente ha sostenuto che il contratto di adesioneall'associazione, dopo il primo triennio (2002-2003-2004), si rinnovatotacitamente per ulteriori tre anni (2005-2006-2007), non avendo il ricorrenteprovveduto alla disdetta nei termini contrattualmente previsti; rilevato che laresistente ha sostenuto di aver inviato al ricorrente numerosi sollecitirelativi al pagamento  delle quote associative  per gli anni2003-2004-2005-2006-2007, mentre il ricorrente ha pagato la quota associativaper il 2005 solo a seguito della notifica di un ricorso per decreto ingiuntivoe del pedissequo decreto del Giudice di pace di Roma (decreto non opposto dalricorrente); rilevato che in data 28 febbraio 2007 stato notificato alricorrente un atto di precetto a seguito dell'emissione di un nuovo decretoingiuntivo in favore della resistente, relativo alla quota associativa perl'anno 2006 a tutt'oggi non versata (e che, anche in questo caso, il ricorrentenon ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo);

 

VISTA la nota inviata il 28 marzo2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le osservazioni gi formulate;

 

RITENUTO che, in ordine allarichiesta di cancellazione dei dati, il ricorso non risulta fondato, posto chedalla documentazione in atti non risultano comprovati profili di illiceit deltrattamento dei dati del ricorrente utilizzati, nel procedimento esecutivotuttora pendente, al fine di far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria per il quale il consenso dell'interessato non richiesto (art. 24,comma 1, lett. f), del Codice); rilevato che, anche con riferimento al passato,il trattamento dei dati relativi al ricorrente risulta avvenuto in relazioneall'attivit istituzionale dell'associazione, rispetto alla quale sono state asuo tempo fornite indicazioni (per quanto generiche) nell'informativa contenutanel modulo di iscrizione all'A.n.amm.i. (informativa ora riformulata sulla basedel nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali);

 

RITENUTO che, in ordine allerestanti richieste formulate dal ricorrente, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo laresistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, sufficientiindicazioni in merito;

 

VISTA la determinazione generaledel 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e deidiritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, inragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell'interessato,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazionedel ricorso e ritenuto di porli a carico di A.n.amm.i, nella misura di euro200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

 

a) dichiara infondato il ricorsoin ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

 

b) dichiara non luogo aprovvedere in ordine alle restanti richieste;

 

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di A.n.amm.i, la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

 

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli