Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

 Nella riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

VISTO il ricorso al Garantepresentato il 18 gennaio  2007 da XY, rappresentato e difeso dall'avv.Tonia D'Oronzo, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A.,rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia, e di Crif S.p.A.; rilevatoche il ricorrente, ribadendo le istanze formulate con l'istanza ex art. 7 delCodice (d.lg. n. 196/2003),  ha chiesto nei confronti di Cerved BusinessInformation S.p.A. la cancellazione dei dati pregiudizievoli relativiall'iscrizione di quattro ipoteche giudiziali (nn. gen. 9144, 7828, 2136 e5433) oggetto, successivamente, di "annotamento di cancellazione",dati che, successivamente all'istanza ex art. 7, Cerved Business InformationS.p.A. si sarebbe limitata a spostare dalla sezione "Eventi negativi.Pregiudizievoli di Conservatoria" in quella contenente "altri attisignificativi di Conservatoria";

 

RILEVATO che il ricorrente hachiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati"Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato che ilricorrente ha anche ribadito, nei confronti di entrambe le società, larichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione è stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, la richiesta diottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori datiche lo riguardano e la richiesta di conoscere la loro origine e gli estremiidentificativi del titolare del trattamento e dei responsabili "ex art. 5,comma 2, del Codice"; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto perla prima volta con il ricorso la cancellazione (e la relativa attestazione) deidati riferiti ad una ipoteca giudiziale del 20 aprile 2004 n. gen. 5639 infavore di SGA S.p.A., nonchŽ ad un pignoramento immobiliare del 7 settembre2001 (n. gen. 12749: posizione che nell'istanza ex art. 7 è riportataerroneamente come ipoteca giudiziale) in favore di Banco di Napoli S.p.A.(rispetto al quale, in data 27.11.06, è stata presentata richiesta di"annotamento di cancellazione") e al pignoramento n. gen. 17040 (dicui vi è cenno nell'atto di ricorso), sostenendo di non aver avanzato,limitatamente a tali dati, l'istanza ex art. 7, "considerato che lo stessointerpello non ha sortito alcun risultato anche con riferimento agli altripregiudizievoli";

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 22 gennaio 2007 con la quale questaAutorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchŽ la notadel 2 marzo 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga deltermine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice;

 

VISTA la nota inviata il 12febbraio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto diaver cancellato, mediante "completo oscuramento", i dati riferitialle quattro ipoteche giudiziali (nn. gen. 9144, 7828, 2136 e 5433, citatenell'istanza ex art. 7), nonchŽ i dati riferiti all'ipoteca giudiziale n. gen.5639 e al pignoramento immobiliare n. gen. 12749 (oggetto di annotamenti dicancellazione effettuati, rispettivamente, il 21 dicembre e il 18 dicembre2006); rilevato che la stessa società ha dichiarato che resta, allo stato,censito il pignoramento immobiliare n. gen. 17040 del 22.12.1999 in favore diCredito fondiario e industriale Fonspa, "in quanto non annotato dicancellazione";

 

VISTA la memoria inviata il 14febbraio 2007, nonchŽ il verbale dell'audizione del 15 febbraio 2007 con iquali il ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, chiedendoaltresì il risarcimento del danno e il rimborso delle spese del procedimento;

 

VISTA la memoria depositata nelcorso dell'audizione del 15 febbraio 2007, nonchŽ il verbale della stessaaudizione, con i quali Cerved Business Information S.p.A. ha ribadito che idati dalla stessa censiti in relazione alle cinque ipoteche giudiziali (nn.gen. 9144, 7828, 2136, 5433, 5639) e al pignoramento immobiliare (n. gen.12749), tutti annotati di cancellazione, sarebbero identici a quelli contenutinei pubblici registri immobiliari e non sarebbero "pregiudizievoli";ciò, in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativoal ricorrente aggiornato all'8.02.2007 (allegato alla memoria), nella sezione"Controllo automatico eventi pregiudizievoli" è riportatal'indicazione "Nessun evento da segnalare" e la "Rilevanzastorica dei fenomeni di insolvibilità" è considerata"Bassa/Nulla"; rilevato che, "al solo fine di venire incontroalle richieste dell'interessato e tenuto conto che le iscrizioni ipotecariesono tutte risalenti agli anni 2000 e 2001, la Cerved B.I. Spa ha provveduto spontaneamenteal completo e definitivo oscuramento dei dati come da prodotto SCAN estratto indata 08.02.2007" (inviato al ricorrente e depositato nel corsodell'audizione); rilevato che, con specifico riferimento al pignoramentoimmobiliare n. gen. 17040, tale resistente, non risultando presso l'Agenzia delterritorio di Brindisi alcun annotamento di cancellazione in relazione a taleiscrizione, ritiene di dover fornire la relativa informazione alla propriaclientela, proprio perchŽ ritenuta attinente ad un evento pregiudizievole;rilevato che Cerved Business Information S.p.A. ha fornito indicazioni inordine all'origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare edel responsabile del trattamento; vista, altresì, la nota del 27 marzo 2007nella quale Cerved Business Information S.p.A. ha confermato le proprieposizioni;

 

VISTA la nota inviata il 27febbraio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare leinformazioni riferite al pignoramento immobiliare n. gen. 17040 iscritto pressol'Agenzia del territorio di Brindisi, censite nell'ambito della banca dati"Informazioni da tribunali e registri immobiliari", "trattandosidi informazioni di fonte pubblica, aggiornate rispetto a quanto risulta pressol'Agenzia del Territorio"; rilevato che Crif S.p.A. ha invece sostenuto diaver provveduto, "come puro gesto di disponibilità per la definizionedella questione oggetto di ricorso", a cancellare le informazioni, difonte pubblica, riferite all'ipoteca giudiziale n. gen. 5433 e al pignoramentoimmobiliare n. gen. 12749 (in precedenza iscritti presso l'Agenzia delterritorio di Brindisi) "colpite da annotamento" e, quindi, da nonconsiderarsi, a suo avviso, pregiudizievoli (considerato che tale annotamentoindicherebbe solo un'intervenuta variazione o rettifica dell'atto che, "inquasi tutti i casi, sarà o un restringimento o una cancellazione delgravame"); rilevato, infine, che tale resistente ha fornito indicazioni inordine all'origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare deltrattamento e ai responsabili designati ai sensi dell'art. 29 del Codice,ribadendo quanto comunicato al ricorrente prima della proposizione del ricorsoin ordine alle altre posizioni risultanti dall'istanza ex art. 7 (come da notadel 15.11.2006); vista la nota del 27 marzo 2007 nella quale Crif S.p.A. haconfermato le proprie posizioni;

 

RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione e di relativa attestazione dei dati riferitiall'ipoteca giudiziale n. gen. 5639 e ai pignoramenti immobiliari n. gen. 12749e 17040, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dientrambe le resistenti, essendo stata la relativa richiesta proposta per laprima volta con il ricorso, anzichŽ essere avanzata previamente conl'interpello ai sensi dell'art. 146; considerato che il ricorrente non hafornito prova sufficiente del pregiudizio imminente ed irreparabile che avrebbeimpedito di procedere a tale interpello, adducendo solo una generica situazionedi disagio economico; rilevato che, in ogni caso, i dati riferiti all'ipotecagiudiziale n. gen. 5639 e al pignoramento immobiliare n. gen. 12749 sono staticancellati da entrambe le resistenti;  

 

RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione e di relativa attestazione dei dati riferiti alleipoteche giudiziali nn. gen. 9144, 7828, 2136 e 5433, deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved B.I. S.p.A., aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, risultando dalla documentazione inatti che tale società ha cancellato i dati in questione dalle proprie banchedati;

 

RILEVATO che la richiesta diconoscere gli estremi identificativi dei responsabili "ex art. 5, co.2 delCodice", formulata dal ricorrente nell'istanza ex art. 7 e ribadita con ilricorso, può essere qualificata utilmente alla stregua di una richiesta volta aconoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designatiai sensi dell'art. 29 del Codice, posto che le società resistenti hannoentrambe sede legale nel territorio italiano, devono applicare la disciplinasul trattamento dei dati personali e non sono, quindi, tenute a nominare ilrappresentante previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice;

 

RILEVATO che, in ordine allerichieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gliulteriori dati che riguardano il ricorrente e di conoscere l'origine dei dati egli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabilidesignati ai sensi dell'art. 29 del Codice, il ricorso deve essere dichiaratoinfondato nei confronti di Crif S.p.A., avendo tale resistente fornitosufficiente riscontro già prima del ricorso (con la lettera del 15 novembre2006);

 

RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione e di relativa attestazione dei dati riferiti alleipoteche giudiziali nn. gen. 9144, 7828 e 2136, va parimenti dichiaratoinfondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A., in quanto tali dati nonerano più presenti negli archivi di Crif S.p.A. già al tempo dellapresentazione del ricorso, come risulta dalla citata nota del 15.11.2007;

 

RILEVATO che, in ordine allarichiesta di cancellazione e di relativa relativa attestazione dei datiriferiti all'ipoteca giudiziale n. gen. 5433, va invece dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo CrifS.p.A. cancellato tali dati solo nel corso del procedimento;

 

RILEVATO che, in ordine allerichieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gliulteriori dati che riguardano il ricorrente e di conoscere l'origine dei dati egli estremi identificativi del titolare del trattamento, il ricorso deve esseredichiarato infondato anche nei confronti di Cerved Business Information S.p.A.,avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima del ricorso (con lalettera del 5 ottobre 2007); rilevato invece che, in ordine alla richiesta diconoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento, deveessere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo tale resistente fornito riscontro sul punto solonel corso del procedimento;

 

RITENUTO che la richiesta dirisarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile atteso anche chequesta Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deveessere proposta, se del caso, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;

 

RITENUTO che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il prof. FrancescoPizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE

 

a) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. inordine alla richiesta di cancellazione e di relativa attestazione in ordine aidati riferiti alle ipoteche giudiziali nn. gen. 9144, 7828, 2136 e 5433;

 

b) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta dicancellazione e di relativa attestazione in ordine ai dati riferiti all'ipotecagiudiziale n. gen. 5433;

 

c) dichiara inammissibile ilricorso nei confronti di entrambe le resistenti in ordine alla richiesta dicancellazione e di relativa attestazione con riguardo ai dati riferitiall'ipoteca giudiziale n. gen. 5639 e ai pignoramenti immobiliari n. gen. 12749e 17040;

 

d) dichiara infondato il ricorsonei confronti di Crif S.p.A. in ordine alle restanti richieste formulate dalricorrente;

 

e) dichiara infondato il ricorsonei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alle richiestevolte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personaliche riguardano il ricorrente e di conoscere l'origine degli stessi e gliestremi identificativi del titolare del trattamento;

 

f) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. inordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabilidel trattamento designati ai sensi dell'art. 29 del Codice;

 

g) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno;

 

h) dichiara compensate fra leparti le spese del procedimento.

 

Roma, 26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli