Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

VISTO il ricorso al Garanteregolarizzato  il 18 gennaio  2007, presentato da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Antonino Di Somma, nei confronti di Cerved BusinessInformation S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia, con ilquale il ricorrente ha chiesto, ribadendo le istanze formulate con l'istanza exart. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.196/2003), la cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, che loassociano al fallimento della società "KW s.a.s." della quale ilricorrente era socio accomandante, nonchˇ la cancellazione o la rettifica dellasegnalazione, operata nei suoi confronti, di "moderata rilevanza storicadei fenomeni di insolvibilità"; rilevato che il ricorrente ha ritenutoillecito il trattamento di tali dati "deducendo la sua estraneità allavicenda fallimento" in ragione della sua veste esclusiva di socioaccomandante, il quale, non essendo illimitatamente responsabile, "rispondenei limiti della sua quota e non subisce gli effetti del fallimento";rilevato che il ricorrente ha sostenuto come l'associazione del proprionominativo al fallimento, "con termini quanto meno equivoci",indurrebbe "a conclusioni erronee" chi accede alle banche datiCerved, arrecandogli danno nei rapporti commerciali; rilevato che il ricorrenteha altresì sostenuto che, non essendo segnalato nˇ "presso la centralerischi della Banca d'Italia", nˇ presso i "sistemi di informazionicreditizie gestiti da Crif S.p.A. e da CTC-Consorzio per la tutela delcredito", l'indicazione di "moderata rilevanza storica diinsolvibilità" si tradurrebbe "in un'affermazione gratuita, poichˇ(É) non ha mai manifestato insolvenza nˇ personalmente, nˇ come imprenditore";rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimentoa carico della controparte;

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2007 con la quale questaAutorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchˇ lanota del 7 marzo 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga deltermine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

 

VISTA la memoria depositata il 21febbraio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto cheil trattamento dei dati del ricorrente non è effettuato in modo illecito; ciò,in quanto i dati sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved alloscopo di "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario dellasituazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singolioperatori economici"; rilevato che la resistente ha dichiarato che i daticontestati, che ritiene esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alla citatafinalità non possono, a proprio avviso, essere considerati pregiudizievoli,posto che, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo alricorrente e aggiornato al 30.11.2006, nella sezione "Controllo automaticoeventi pregiudizievoli", è riportata l'indicazione "Nessun evento dasegnalare" e che l'informazione relativa al fallimento viene riportatacome "fatto storico" senza alcuna valenza pregiudizievole; rilevatoche la resistente ha ritenuto lecita la segnalazione "Fallimenti suimprese connesse" contenuta nella sezione "Altre segnalazioni",nonchˇ l'associazione del nome del ricorrente al fallimento della società,nell'ambito della sezione "Procedure su imprese connesse", dato chel'evento è recente (la dichiarazione del fallimento risale al 13.7.2006)e  considerato che Cerved avrebbe indicato che il ricorrente era socioaccomandante; rilevato, infine, che la resistente ha chiesto il rigetto delricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

 

VISTO il verbale dell'audizionedel 21 febbraio 2007 nel corso della quale la resistente si è richiamata alleconsiderazioni formulate nella propria memoria difensiva;

 

VISTA la memoria inviata il 28febbraio 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto delriscontro, ribadendo le proprie richieste;

 

VISTA la memoria inviata il 27marzo 2007 con la quale la resistente ha sostenuto che l'indice di"Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" è calcolato attribuendoun peso ponderato agli eventi che Cerved considera "potenzialmente arischio" quali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e fallimenti;rilevato che tale indice, ad avviso della resistente, lungi dall'offrire unavalutazione sulla futura solvibilità del soggetto interessato, riproduce ilcontenuto del relativo "Dossier persona" rappresentando, a suoavviso, "una sintesi storica pregressa" di dati estratti dai pubbliciregistri;

 

RILEVATO che l'indice di"Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" non risulta esseresemplicemente la sintesi di dati estratti dai pubblici registri, ma costituisceun giudizio autonomo, elaborato con l'utilizzo di procedimenti informatici, inbase al quale verrebbe attribuito un non meglio precisato peso ponderato allediverse informazioni, associabili all'interessato e tratte da pubbliciregistri; rilevato che tale indice non può essere quindi assimilato, comesostenuto dalla resistente, ad un dato personale tratto da pubblici registri(per il cui trattamento il consenso non è richiesto ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c) del Codice); rilevato che tale dato personale (autonomo,originale e del tutto distinto dalle informazioni provenienti da fontipubbliche) può essere comunque utilizzato, oltre che con il consensodell'interessato, in presenza di uno degli altri presupposti equipollenti alconsenso previsti dall'art. 24 del Codice; ritenuto che, nel caso di specie,non risultando una manifestazione del consenso da parte del ricorrente altrattamento di tale tipo di dato, il relativo trattamento può essereeffettuato, in termini generali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. d) delCodice (che contempla l'ipotesi del trattamento di dati relativi allosvolgimento di attività economiche dell'interessato);

 

RITENUTO che la circostanza chetale trattamento può essere effettuato, sempre in termini generali, anche inassenza del consenso dell'interessato, trattandosi di dati che possonoconsiderarsi attinenti allo svolgimento di attività economiche, non esime lasocietà titolare del trattamento dall'obbligo di garantire un elevato livellodi tutela dei diritti del ricorrente, anche in rapporto alla sua identitàpersonale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati (artt. 1 e 2del Codice);

 

RILEVATO che tale obbligocomporta, per la medesima società, il dovere di trattare i dati concorrettezza, di informare previamente e in modo adeguato gli interessati sulleparticolari modalità del trattamento e di basare giudizi e valutazioni(suscettibili di incidere in modo consistente sulla sfera personale edeconomica dei medesimi interessati), su procedure trasparenti e verificabili,che permettano di distinguere legittime valutazioni di cui l'autore (fermarestando l'impossibilità di chiederne la rettificazione e l'integrazione aisensi dell'art. 8, comma 4, del Codice) si assume comunque la responsabilitànel caso in cui siano ingiustamente lesive dei diritti di terzi, rispettoinvece a giudizi sommari che non assicurano la necessaria qualità dei dati,anche economici e di scoring, dati per i quali è non a caso previstal'adozione, altresì, di un apposito codice di deontologia e di buona condottaper valorizzare appunto la qualità dei dati (vedi art. 118 del Codice);

 

RILEVATO che, sulla base degliatti prodotti dalle parti, pur non essendovi elementi sufficienti per ritenere,allo stato, che il trattamento dei dati del ricorrente di cui al citato indicedi "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (Rsfi) avvengain violazione di legge, il ricorso evidenzia una situazione soggettivameritevole di tutela in ragione dei non chiariti profili relativi alle modalitàspecifiche di elaborazione, conservazione e diffusione dei dati consistenti invalutazioni e giudizi riferiti ad operatori economici, nonchˇ all'adempimentodegli obblighi di informativa nei loro confronti; ritenuto, quindi, diadottare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tuteladei diritti dell'interessato, la sola misura della sospensione temporanea, afar data dalla ricezione del presente provvedimento, della visibilità dei datipersonali del ricorrente di cui al citato indice Rsfi; ritenuta, inoltre, lanecessità di verificare con autonomo provvedimento, nell'ambito di un distintoprocedimento, la liceità e correttezza del complessivo trattamento dei dati inquestione rispetto ai profili sopra evidenziati;

 

RILEVATO poi che il trattamentoeffettuato dalla resistente con riferimento ai restanti dati contenuti nel"Dossier persona" ha ad oggetto dati personali tratti da pubbliciregistri (dati che, come sopra detto, possono essere, allo stato, utilizzatisenza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c),del Codice), fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessariin applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 delCodice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estrattida pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, altrattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale,nonchˇ in riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazionedei dati relativi al comportamento debitorio;

 

RILEVATO tuttavia che alcunidati, in particolare quelli di cui alla posizione "Fallimenti impreseconnesse" contenuta nella sezione "Altre segnalazioni", nonchˇl'associazione dei termini "Eventi-Fallimento" al ruolo di socioaccomandante del ricorrente (dizione contenuta nella sezione"Cariche/Qualifiche gestionali su imprese connesse"), risultanoessere riportati in modo fuorviante (anche in considerazione del particolarevalore di riferimento di questi indici per i fruitori del "sistemaCerved"), violando pertanto il generale principio di liceità e correttezzadei dati di cui all'art. 11 del Codice; ciò, in quanto tali informazioni, perle modalità con cui sono riportate, sono suscettibili di indurre il soggettoche accede a tali dati a ritenere che il ricorrente, seppur socio accomandante,sia comunque fallito, con evidente nocumento alla sua reputazione, soprattuttonei suoi rapporti commerciali; fatto rilevante considerando anche la posizionedel socio accomandante il quale risponde delle obbligazioni sociali solo neilimiti della quota conferita (art. 2313 c.c.) e a cui può essere imputata unaresponsabilità illimitata e solidale solo nell'ipotesi di cui all'art. 2320c.c.;

 

RITENUTO che, pertanto,limitatamente al trattamento dei dati dell'interessato che lo associano alfallimento della società "KW s.a.s." effettuato con le modalità sopradescritte, il ricorso è fondato; ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 150, comma2, del Codice, di ordinare alla resistente di predisporre ogni misuranecessaria e idonea a tutela dei diritti dell'interessato, volta a renderechiaramente percepibile a qualsiasi fruitore del "Dossier persona"l'esatta posizione giuridica del ricorrente rispetto a fallimenti o ad altrevicende riferite a persone fisiche e giuridiche diverse dall'interessato;ritenuto che tali misure dovranno essere adottate entro il 20 luglio 2007,dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento;

 

VISTA la determinazione generaledel 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e deidiritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved BusinessInformation S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte, in ragione della novità della questione esaminata;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il dott. GiuseppeFortunato;

TUTTO CIń PREMESSO ILGARANTE

 

a) in ordine ai dati personalidel ricorrente riferiti alla "Rilevanza storica dei fenomeni diinsolvibilità" dispone, quale misura a tutela dei dirittidell'interessato, la sospensione temporanea della visibilità di taliinformazioni dal relativo "Dossier persona";

 

b) in ordine ai restanti daticontenuti nel citato "Dossier persona", ordina, ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, di predisporre ogni idonea misura volta a rendere chiaramentepercepibile a qualsiasi fruitore del "Dossier persona" l'esattaposizione giuridica del ricorrente rispetto a fallimenti o altre vicenderiferite a persone fisiche e giuridiche diverse dall'interessato, entro il 20luglio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento;

 

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a caricodi Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

 

Roma,  26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli