Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 24maggio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2006 conla quale Sante Lessi, in qualit di "nipote" di Palmira Baita, deceduta il 28 maggio 2004 adAosta, aveva chiesto all'Azienda Usl Valle d'Aosta la conferma dell'esistenzadei dati personali riguardanti la predetta defunta e la loro comunicazione informa intelligibile, nonch di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento, se designato, la logica, le modalit e le finalitdel trattamento, oltre all'origine di tali dati; visto il rifiuto oppostodall'azienda sanitaria con nota del 13 dicembre 2006;

VISTO il ricorso presentato il 13febbraio 2007 nei confronti dell'Azienda Usl Valle d'Aosta con il quale SanteLessi ha ribadito le proprie istanze, chiedendo, altres, di porre a carico deltitolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 febbraio 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonch la successiva nota del2 aprile 2007 con la quale stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax l'8marzo 2007 con la quale l'azienda sanitaria resistente, ribadendo quanto gicomunicato all'interessato con la citata nota del 13 dicembre 2006, hasostenuto di non poter aderire alla richiesta d'accesso ai dati personali delladefunta; ci in quanto, "in materia di () accesso da parte di persone diversedall'interessato ad atti e documenti contenenti dati personali idonei arivelare lo stato di salute () aisensi della legge 241/90, (),l'azienda deve contemperare il diritto dei terzi ad accedere alladocumentazione amministrativa con la concorrente necessit ed esigenza ditutelare la riservatezza () dell'interessato"; rilevato che la resistente ha aggiunto che, in ognicaso, "dalla documentazione prodotta era emerso che il sig. Lessi Santenon era erede legittimario e che esisteva un erede testamentario" e che, inoltre, le richieste del ricorrente nonsoddisferebbero i requisiti previsti dall'art. 92 del Codice con particolareriguardo al "rango "dei diritti fatti valere dal ricorrente;

VISTA la nota anticipata via fax il 21aprile 2007, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenutoevidenziando, in particolare, che lo stesso "appare come la pedissequariproposizione della negazione del diritto di accesso agli atti amministrativi,peraltro disciplinato da altra normativa" e sostenendo, invece, che le richieste erano stateavanzate ai sensi dell' art. 9 del Codice (anzich del citato art. 92) pertutelare legittimamente i propri diritti di nipote delladefunta;
 
RILEVATO che il ricorrente, contrariamente a quantosostenuto dalla resistente, legittimato ad accedere ai dati personali, anchedi natura sensibile, relativi alla defunta; ci, ai sensi dell'art. 9, comma 3,del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio,o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli diprotezione"; rilevato chel'art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilit stata invocata dallaresistente nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi dellarichiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica edell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di persone diversedall'interessato, il quale, invece, ha, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice,il diritto di accedere ai dati personali riguardanti la defunta sig.a Baita inqualunque documento, supporto o archivio essi siano contenuti o registrati;rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolaredel trattamento consente all'interessato di ottenere, ai sensi dell'art. 10 delCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personalieffettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti cheli contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmentedifficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciche non costituisce dato personale dell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5,del Codice);

RILEVATO che il titolare del trattamentonon ha fornito nel corso del procedimento un riscontro positivo alla richiestadi accesso formulata dal ricorrente; ritenuto, pertanto, di dover accogliere ilricorso in ordine alla medesima richiesta, ordinando alla resistente dicomunicare al ricorrente i dati personali relativi alla defunta Palmira Baitaentro il 30 giugno 2007, dando conferma anche a questa Autorit, entro lamedesima data, dell'avvenuto adempimento; rilevato che entro il medesimotermine la resistente dovr anche riscontrare la richiesta volta a conosceregli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, se designato/iai sensi dell'art. 29 del Codice, istanza alla quale non stato fornitoriscontro neppure dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO infine di dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate dalricorrente, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in propositonel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di accesso ai dati personali relativi alla defunta Palmira Baita eordina all'azienda sanitaria resistente di comunicarli  al ricorrente,entro il 30 giugno 2007, secondo le modalit indicate in motivazione, nonch dicomunicare entro la stessa data al ricorrente medesimo gli estremiidentificativi del responsabile del trattamento, qualora designato, dandoconferma, sempre entro l'indicato termine del 30 giugno 2007, a questa Autoritdell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti inmisura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residuaparte, a carico di Azienda Usl Valle d'Aosta, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli