| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 24maggio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY,rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tambasco nei confronti di R.c.s.Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Corriere dellasera", rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda presso il cuistudio ha eletto domicilio; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il quotidiano "Corriere dellasera" ha pubblicato nell'edizione del KX (in prima pagina e a pag. 23) unarticolo dal titolo "KY" nel quale venivano riportate integralmentefrasi desunte da una e-mailinviata il 7 ottobre 2006 al ricorrente -e, in qualit di "testimoniesclusivi", ad altre quattro persone- da una donna che il ricorrente stesso,qualche mese prima, aveva sposato con rito islamico e successivamenteripudiato. Il ricorrente, osservando che ladiffusione di tale corrispondenza privata (contenente, a suo avviso, anche datipersonali relativi alla propria vita sessuale) era avvenuta senza il consensodegli interessati, ha inoltrato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale, opponendosi all'ulteriore trattamento dei dati, ha chiestodi conoscerne l'origine, di avere conferma dell'esistenza di eventuali altri datiche lo riguardano contenuti in ulteriore corrispondenza privata intercorsa tragli interessati, di ottenerne la cancellazione, nonch l'attestazione che taleoperazione stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono statidiffusi. Ritenendo inidoneo il riscontro fornitodall'editore resistente –il quale aveva considerato lecita lapubblicazione dei dati relativi al ricorrente, ritenendo sussistente uninteresse pubblico in relazione ai temi trattati nell'articolo (il matrimonioislamico, il ripudio e i diritti della moglie ripudiata)– il ricorrenteha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice,ribadendo le richieste gi avanzate e chiedendo che le spese del procedimentosiano poste a carico della controparte. A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 27 febbraio 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha risposto conmemorie inviate via fax l'8 e il 16 marzo 2007 con cui, nel ribadire diconsiderare lecito il trattamento e di non ritenere che siano stati trattatidati relativi alla vita sessuale dell'interessato, ha sostenuto che: - presso la propria banca dati "nonesiste alcuna ulteriore corrispondenza intercorsa tra" Nell'audizione del 22 marzo 2007 e conmemoria inviata il 27 marzo 2007 il ricorrente, nel rilevare l'illiceit deltrattamento, vista anche la ritenuta mancata designazione del giornalista aincaricato del trattamento e l'assenza di una previa informativaall'interessato ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice, ha ribadito ilcarattere strettamente personale dell'e-mail In particolare, il ricorrente ribadisceche ci che "viene in considerazione, nel caso di specie, non lanecessit o meno di far diventare di pubblico dominio la vicendapersonale" che lo riguarda, "mala gravissima circostanza rappresentata dalla pubblicazione con modalit"copia e incolla" () diampi stralci di una missiva privata"; sarebbe stato possibile –come fatto da altre testategiornalistiche– trattare la vicenda relativa al ricorrente "senzain alcun modo pubblicare alcun passo della missiva in questione, n fareriferimento a particolari circostanze di natura sessuale" Con nota datata 6 aprile 2007 questaAutorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con memorie del 2 e del 26 aprile 2007 laresistente ha ribadito che il trattamento dei dati relativi al ricorrente harispettato i limiti al diritto di cronaca posti dal codice di deontologia perl'attivit giornalistica; l'articolo in questione ha riportato soltanto "glistralci, in verit esigui rispetto al testo integrale, CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione allapubblicazione di ampi stralci di un messaggio inoltrato al ricorrente (e, perconoscenza, ad altri quattro destinatari) a mezzo posta elettronica da unadonna dallo stesso sposata con rito islamico e successivamente ripudiata. Lasociet editrice del quotidiano "Corriere della sera" che hapubblicato l'articolo e che tuttora diffonde i dati personali relativi alricorrente nello stesso contenuti sul proprio sito Internet riveste il ruolo dititolare del trattamento e risponde, quindi, della liceit e correttezza ditale diffusione. In ordine alle richieste relative allaconferma dell'esistenza dei dati che riguardano il ricorrente, nonch allarichiesta di conoscerne l'origine, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo laresistente fornito riscontro alle stesse nell'ambito del procedimento,dichiarando, ad integrazione di quanto gi comunicato in risposta all'istanzaex art. 7 del Codice, di non detenere ulteriori dati personali dell'interessatocontenuti in altra corrispondenza e di averli ottenuti da uno degli altridestinatari della e-mail inquestione (cfr., in ordine alla completezza di tale riscontro, l'art. 138 delCodice il quale non pregiudica l'applicazione delle norme relative al segretoprofessionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia). In ordine alla richiesta di cancellazionedei dati personali relativi al ricorrente contenuti nel messaggio di postaelettronica del 7 ottobre 2006 e all'opposizione al loro ulteriore trattamento,il ricorso invece fondato. Il Codice, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. Invirt degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonch delledisposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 3 agosto 1998 eriportato nell'allegato A del Codice), tali trattamenti possono essereeffettuati anche senza il consenso dell'interessato (previsto in terminigenerali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispettodel principio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico. Nel caso specifico indubbiamentesussisteva l'interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell'essenzialit,una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo strettolegame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidentirisvolti di carattere politico e sociale. Tuttavia, come peraltro rileva lo stessoricorrente, non in discussione la divulgazione in s della vicenda privata,bens la diffusione di stralci di una corrispondenza privata inviata a mezzoposta elettronica. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, delCodice, l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattatiin violazione di legge. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente,tale diritto trova applicazione a prescindere dall'esatta ed univocaindicazione, in occasione della presentazione dell'istanza ex artt. 7 e 8 delCodice e del successivo ricorso al Garante ex artt. 145 e s. del medesimoCodice, delle disposizioni normative che si ritengono violate. Nel caso di specie, la liceit delladiffusione dei dati personali del ricorrente contenuti in una corrispondenza privataallo stesso inviata a mezzo posta elettronica deve essere valutata, oltre chealla luce dei princpi in materia di protezione dei dati personali, tenendoconto del complessivo quadro normativo posto a tutela della libert e dellasegretezza della corrispondenza e di "ogni altra forma dicomunicazione" (art. 15 Cost.). Il riconoscimento e la garanziacostituzionale della libert e della segretezza della comunicazione operano aprescindere dal mezzo di corrispondenza scelto (cfr. Corte Cost., n. 81/1993),tenuto anche conto che "la stretta attinenza della libert e dellasegretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori dellapersonalit () comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto aconferire a quella libert, per quanto possibile, un significatoespansivo" (Corte Cost., cit.;cfr. anche, in materia, tra le altre, le sentenze nn. 34 del 1973, 366 del 1991e 10 del 1993; in ordine all'equiparazione della corrispondenza elettronica aquella epistolare o telefonica, cfr. artt. 616, comma 4, c.p., come modificatodall'art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e art. 49 d.lg. 7 marzo 2005, n.82–Codice dell'amministrazione digitale; cfr., anche, Tribunale di Roma,sez. II, 25 agosto 1999 e Garante per la protezione dei dati personali, Comunicatostampa n. 23, in Bollettino n. 9 del 1999, doc. web n. 47997). Con riferimento alla corrispondenzaepistolare che abbia "carattere confidenziale o si riferisca allaintimit della vita privata",viene poi in rilievo l'art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezionedel diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" L'e-mail Nel caso di specie, invece, interistralci della stessa risultano essere stati pubblicati in assenza di unconsenso espresso dei diretti interessati. Dal complesso della documentazioneprodotta dalle parti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese, in diversesedi, dalla stessa mittente dell'e-mail, non pu inoltre desumersi alcun genere di assenso implicito. Il ricorso deve essere pertanto accoltoper quanto concerne l'opposizione all'ulteriore diffusione dei dati personalirelativi all'interessato contenuti nell'articolo del 16 gennaio 2007attualmente pubblicato attraverso le edizioni on-line Non ricorrono invece i presupposti perdisporre la cancellazione (con conseguente attestazione) dei dati personali delricorrente contenuti nel testo dell'e-mail conservata in un archivio informatico o cartaceo della testatagiornalistica non visionabile dal pubblico, dal momento che la conservazionedel testo della corrispondenza elettronica, comunicata alla testatagiornalistica da uno dei destinatari "per conoscenza" che l'avevanoricevuta, non risulta effettuata in violazione di legge. Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso e posto a carico della resistente determinatonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di avere conferma dell'esistenza dei datiche riguardano il ricorrente; b) dichiara fondato il ricorso inordine all'opposizione all'ulteriore diffusione illecita dei dati personalirelativi all'interessato contenuti nell'articolo del KX attualmente pubblicatoattraverso le edizioni on-linedel quotidiano "Corriere della sera" nella parte in cui porta aconoscenza del pubblico i contenuti dell'e-mail c) ordina che l'editore resistentedia conferma dell'avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente alricorrente e a questa Autorit sempre non oltre il 5 giugno 2007; d) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione (e di conseguente attestazione) rispettoai dati personali contenuti nel testo dell'e-mail e) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti a carico di R.c.s. Quotidiani S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 24 maggio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |