Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30maggio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY,rappresentato e difeso dall'avv. Luca Luparia presso il cui studio ha elettodomicilio nei confronti di Procura della Repubblica presso il Tribunale diMilano;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente, indagato nell'ambito di unprocedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso ilTribunale di Milano, ha proposto, in via d'urgenza, un ricorso ex artt. 145 e s.del Codice per chiedere al Garante di vietare (attraverso l'adozione di unprovvedimento di blocco del trattamento) la formattazione del materialeinformatico (comprendente, tra l'altro, computer, telefoni cellulari, cd-rom, chiavetta Usb) sequestratogli nel luglio 2006 e nel gennaio 2007. Il ricorrentelamenta che la formattazione di tutto il materiale oggetto di sequestrodisposta dalla Procura con provvedimento del 15 maggio 2007 provocherebbe, seportata a compimento, la distruzione di dati che lo riguardano (anchesensibili) contenuti in tale materiale, con conseguente pregiudizio per lapropria persona. Il ricorrente ha quindi chiesto di sanzionare il comportamentodel titolare del trattamento ritenuto illegittimo e di porre a suo carico lespese sostenute per il procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA

Il Codice in materia di protezione deidati personali disciplina l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessatocon riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, ilcontenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), eartt. 145 ss.); individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi(art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili omanifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e alresponsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma1).

Il ricorso in esame inammissibile dalmomento che lo stesso proposto con riferimento ad un trattamento di datipersonali effettuato da un ufficio giudiziario. Il trattamento in questionerientra infatti tra quelli effettuati "per ragioni di giustizia, pressouffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore dellamagistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia" (cfr. artt. 7, 8, comma 2, lett. g) e 47 delCodice).

Nei confronti di tale tipologia ditrattamenti, specificatamente individuati dall'art. 8, comma 2, lettera g), delCodice, i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati conrichiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile o con ricorso aisensi dell'art. 145.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 30 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli