Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 giugno2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza inviata il 16 gennaio2007 da XY a Banca popolare di Milano s.c. a r.l. con la quale l'interessato,dopo essere stato contattato telefonicamente dall'istituto di credito e averricevuto via posta una comunicazione con riferimento a due conti correntibancari (nn. 2107 e 2154) intestati al "Condominio KW" (delquale lo stesso era stato amministratore), ritenendo che i dati che loriguardano siano trattati illecitamente non avendo lo stesso chiesto l'aperturadei predetti conti correnti, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, deld.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali), di conoscere "l'origine, la logica e le finalit del trattamentodei dati personali" trattaticon riferimento ai medesimi rapporti di conto corrente, nonch "l'immediatacancellazione () dei () dati identificativi" che lo riguardano "al fine di evitareulteriori utilizzi indebiti"delle proprie generalit; rilevato che tali richieste sono state ribadite conlettera inoltrata all'istituto di credito il 2 febbraio 2007 con la quale sichiedeva, anche, di indicare gli "estremi identificativi dei soggettiche () avrebbero fornito i datiin questione e/o che avessero arbitrariamente preteso di accendere i rapportidi c/c sopra indicati "c/o XY, Via WZ"";

VISTO il ricorso presentato il 27febbraio 2007 nei confronti di Banca popolare di Milano s.c. a r.l. con ilquale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti XZ e XW), non avendoricevuto idoneo riscontro alla propria istanza e osservando di averintrattenuto rapporti con l'istituto di credito soltanto con riferimento ad unrapporto di conto corrente (n. 19522, instaurato il 13 febbraio 2006 e chiusoil 14 marzo successivo), intestato a "Condominio KW c/o Dott. XY,Via WZ" e di non ritenerequindi lecito il trattamento di dati che lo riguardano con riferimento aglialtri due conti correnti, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente dicomunicargli l'origine dei dati, le finalit e la logica del trattamento,nonch di disporre la cancellazione dei medesimi dati dai propri archivi;rilevato che il ricorrente ha infine chiesto di porre a carico della resistentele spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 19 aprile 2007con la quale questa Autorit ha disposto, ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 21marzo 2007 e sottoscritta da Adriano Parrini (in qualit di "delegato daltitolare") con la quale Banca popolare di Milano s.c. a r.l. ha dichiaratoche i dati identificativi del ricorrente ed il suo numero di telefono sonostati forniti dallo stesso "nel mese di febbraio 2006 al momentodell'apertura del conto corrente 19522 intestato a "Condominio KW" () del quale, in tale data", il ricorrente "risultavaamministratore" e sono trattatisenza che fosse necessario acquisire il consenso dell'interessato trattandosidi dati necessari per eseguire obblighi derivanti dal contratto sottoscritto econservati in relazione a quanto previsto dall'art. 2220 c.c. in materia diconservazione delle scritture contabili; rilevato che, in ordine alle modalite finalit del trattamento, la resistente ha dichiarato che "i datirelativi al vecchio rapporto"riferibile al ricorrente "sono stati collegati al nuovo contocorrente" relativo alcondominio "inserendo i dati di chi ha provveduto a sottoscrivere ilnuovo contratto" e che,attualmente, "i conti correnti() in essere collegati al condominio in questione sono intestati:Condominio KW o con altri indirizzi o domiciliazioni fatti inserire dagliaventi poteri e non riportano diciture() riferibili" alricorrente; rilevato che la resistente ha dichiarato che il numero di telefonodel ricorrente " stato utilizzato durante la durata del rapporto" di conto corrente aperto nel 2006 ed "erroneamente,il solo giorno 16 gennaio 2007, ritenendo che il recapito telefonico, nonverificabile su "Pagine bianche", si riferisse al Condominio KW"; rilevato che la resistente ha anche precisato che, "unavolta appurato l'errore, il numero stato cancellato nello stesso giorno dalleevidenze informatiche dell'Istituto" ed "attualmente conservato solo su supporto cartaceo";

VISTA la memoria anticipata via fax il 27marzo 2007 con la quale il ricorrente ha contestato l'ammissibilit delriscontro fornito dalla resistente (tenuto conto che la persona che lo hasottoscritto non ha allegato copia dell'eventuale procura conferitagli), nonchil contenuto stesso del riscontro, rilevando che i dati che lo riguardano(conservati, secondo la resistente, solo per finalit di legge) sarebbero statiutilizzati illecitamente con riferimento ai due conti correnti anche dopol'estinzione del contratto sottoscritto nel 2006; rilevato inoltre che, agiudizio del ricorrente, non sarebbero stati indicati gli estremiidentificativi dei soggetti che abbiano "preteso di utilizzare" i dati che lo riguardano, le finalit di taleutilizzo e della loro conservazione su supporto cartaceo;

VISTA la memoria inoltrata il 30 aprile2007 con la quale la resistente, nel produrre copia del verbale della riunionedel 29 gennaio 2002 del proprio consiglio di amministrazione che ha nominatoquale delegato per le "incombenze previste dalla leggen. 675/1996" il sig.Adriano Parrini, anche in relazione a "qualsiasi attivit dirappresentanza, gestionale e di controllo volta all'attuazione delledisposizioni contenute nella legge n. 675/1996, nel d.P.R. 318/99 eprovvedimenti successivi", haprecisato che "i dati riferibili a XY () collegati al solo rapporto 359/2107 erano esclusivamente () l'intestazione posta a seguito del nome delCondominio: "c/o dott. XY"" e che gli stessi sono stati cancellati il 28 luglio 2006, mentre glialtri dati personali relativi al ricorrente sono conservati in quanto collegatial rapporto di conto corrente n. 19522 per gli scopi previsti dalla legge;

VISTA la memoria pervenuta il 18 maggio2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto irricevibile il riscontro inviatoil 30 aprile 2007 e la delega prodotta dalla controparte a favore del sig.Parrini (in quanto "riferibile ad attivit non corrispondenti a quelleposte in essere da quest'ultimo nel corso del giudizio" ), ed ha considerato illecito il trattamento deidati che lo riguardano effettuato dalla resistente dopo la chiusura del contocorrente per cui lo stesso aveva fornito tali dati, ritenendo inidonee leindicazioni date al riguardo nel corso del procedimento;

RILEVATO che tali deduzioni non risultanofondate in quanto, dalla documentazione in atti, il soggetto che li hasottoscritti, peraltro su carta intestata dell'ente del quale risultadipendente (cfr., al riguardo, il quadro relativo alla struttura"privacy" della banca, contenuto nel sito Internet della societall'indirizzo www.bpm.it/privacy/images/privacy_1.gif), risulta essere stato delegato dal consiglio diamministrazione della societ a svolgere qualsiasi "attivit dirappresentanza" in materia diadempimenti attinenti alla protezione dei dati personali, ferma restando la qualificazionedella Banca popolare di Milano s.c. a r.l. quale titolare del trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiestainoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice, volta a conoscerel'origine dei dati personali del ricorrente, nonch le finalit e le modalitdel trattamento effettuato dal momento che la resistente ha comunicato taliinformazioni nel corso del procedimento, illustrando le ragioni per le quali,erroneamente, il ricorrente stato contattato con riferimento a due conticorrenti; rilevato che rispetto a tali conti, secondo quanto la resistente hadichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), nonrisultano pi trattati dati personali che riguardano l'interessato, avendo labanca rettificato nel proprio archivio informatico l'intestazione del contocorrente n. 2107, eliminando il riferimento "c/o dott. XY" che era stato in essa inserito erroneamente, nonchil suo numero di telefono;

RITENUTO di dover dichiarare infondato ilricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati conservatidall'istituto di credito, non risultando che gli stessi siano allo statoconservati in violazione di legge, tenuto conto degli obblighi che al titolaredel trattamento derivano dall'art. 2220 del codice civile;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico della societ resistente nella misura di euro 200,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazionedel riscontro fornito all'interessato, sia pure solo dopo la presentazione delricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondata la richiestadi cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli