Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 14giugno 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)inoltrate da Patrizia Lo Monaco a Crif S.p.A. e Experian Information ServicesS.p.A. in data 26 gennaio 2007; visto che, con tali istanze, l'interessata hachiesto a Crif la cancellazione dei dati riferiti a un mutuo ipotecario erogatoda Banca di credito cooperativo di Riano Soc. coop. a r.l. il 2 luglio 2004, aduna carta di credito con pagamento rateale accordata da Barclaycard il 12luglio 2004, nonch ad una richiesta di affidamento revolving rivolta a Bipielle Ducato S.p.A. (gi BipitaliaDucato S.p.A.) il 9 novembre 2006; visto che l'interessata ha invece chiesto adExperian Information Services S.p.A. la cancellazione dei dati riferiti allarichiesta di affidamento revolvingrivolta a Bipielle Ducato S.p.A. (gi Bipitalia Ducato S.p.A.) il 9 novembre2006, ad un prestito finalizzato erogato da Fiat auto financial services S.p.A.in data 4 marzo 2003, nonch ad un prestito finalizzato erogato da Gmac ItaliaS.p.A. in data 12 gennaio 2006; rilevato che l'interessata ha anche chiesto atali societ l'attestazione che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati odiffusi;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il7 marzo 2007, presentato da Patrizia Lo Monaco, rappresentata e difesadall'avv. Alessandro Altieri, nei confronti di Crif S.p.A. e ExperianInformation Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno,con il quale la ricorrente ha ribadito esclusivamente la richiesta dicancellazione dei dati gi formulata con le istanze ex art. 7; rilevato che la ricorrente ha altres contestatola liceit del trattamento effettuato da tali societ per non aver ricevuto ilpreavviso circa l'imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema diinformazioni creditizie dalla stessa gestito, come previsto dall'art. 4, comma7, del codice di deontologia e buona condotta, provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004,in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23);rilevato che la ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota del 18 aprile2007 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 23 marzo 2007con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta dicancellazione dei dati formulata dalla ricorrente con riferimento ad un mutuoipotecario erogato da Banca di credito cooperativo di Riano il 2 luglio 2004 edestinto il 7 aprile 2006 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 24 mesi", trattandosi di informazioni creditizie di tipo"negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza delconsenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di creditial consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv.  n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23dicembre 2004, n. 300); rilevato che Crif S.p.A. ha anche dichiarato di nonpoter cancellare i dati riferiti ad una carta di credito con pagamento ratealeaccordata da Barclaycard il 12 luglio 2004, ancora in essere, allo stato "senzaalcuna segnalazione di insolvenze" (per intervenuto aggiornamento da parte dell'ente segnalante); rilevatoinoltre che i dati riferiti alla richiesta di affidamento revolving rivolta a Bipitalia Ducato S.p.A. il 9 novembre 2006non sono pi presenti nel proprio s.i.c. (come comunicato nella lettera inviataper racc. a.r. alla ricorrente in data 12/02/2007); rilevato infine, che, nellamedesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l'obbligo di preavviso circala registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo statoprevisto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe postoin capo ai singoli enti partecipanti; rilevato che la resistente, conriferimento alle uniche informazioni creditizie di tipo "negativo"presenti nel proprio s.i.c. alla data dell'istanza ex art. 7 del Codice, hasostenuto di aver ricevuto conferma dalla Banca di credito cooperativo di Rianosoc. coop. a r.l. dell'invio del "preavviso" ai sensi dell'art. 4,comma 7 del codice deontologico, mentre, quanto alla posizione relativa aBarclaycard, "la stessa stata aggiornata direttamente dall'entepartecipante";

VISTA la nota inviata il 22 marzo 2007 ela successiva memoria depositata il 26 marzo 2007 con la quale ExperianInformation Services S.p.A. ha ritenuto lecito il trattamento dei datipersonali riferiti al finanziamento erogato da Fiat Auto Financial ServicesS.p.A. il 4 marzo 2003, anche sulla base dell'allegata nota di quest'ultimasociet attestante, tra l'altro, l'invio alla ricorrente del"preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codicedeontologico; rilevato che Experian Information Services S.p.A. ha dichiaratodi aver disposto il temporaneo oscuramento dei dati riferiti al finanziamentoerogato da Gmac Italia S.p.A. il 12 gennaio 2006, in attesa di ricevere unriscontro da tale societ finanziaria; rilevato che Experian InformationServices S.p.A. ha anche allegato copia della lettera inviata via fax allaricorrente in data 31 gennaio 2007 in cui si attesta che la posizione riferitaalla richiesta di affidamento revolving rivolta a Bipitalia Ducato S.p.A. il 9novembre 2006 non era pi censita nel proprio s.i.c.;

VISTA la nota inviata il 10 maggio con laquale Experian Information Services S.p.A. ha inviato il report aggiornatocontenente i dati personali riferiti alla  ricorrente; rilevato che talesociet ha anche sostenuto di aver cancellato i dati riferiti al finanziamentoerogato da Gmac Italia S.p.A. il 12 gennaio 2006, non avendo ricevuto daquest'ultima societ una chiara conferma circa la presenza di pregressiritardi, nonch circa l'avvenuto invio del preavviso ai sensi dell'art. 4,comma 7, del citato codice deontologico; rilevato che Experian InformationServices S.p.A. ha altres inviato copia di una nota di Gmac Italia S.p.A. del3 maggio 2007 da cui risulta che il finanziamento in questione presenta, allostato, un andamento regolare dei pagamenti;

VISTA la nota inviata via fax il 10maggio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorit, con laquale Banca di credito cooperativo di Riano Soc. coop. a r.l. ha sostenuto che,in relazione al mutuo ipotecario erogato il 2 luglio 2004, estintoanticipatamente il 7 aprile 2006, si sarebbero verificati ripetuti ritardi neipagamenti, successivamente regolarizzati, segnalati al s.i.c. gestito da CrifS.p.A.; rilevato che Banca di credito cooperativo di Riano Soc. coop. a r.l. hainviato copia della comunicazione di "avviso di imminente registrazionedei dati in S.i.c.–ritardi successivi" inviata alla ricorrente in data 9/9/2005 "unitamenteal tabulato che ne attesta l'avvenuta spedizione";

VISTE le note inviate via fax l'11 e il31 maggio 2007, in risposta a specifiche richieste di questa Autorit, con lequali Fiat Auto Financial Services S.p.A. ha sostenuto che, in relazione alfinanziamento erogato il 4 marzo 2003 con scadenza naturale il 3 settembre2005, e definitivamente estinto in data 8 ottobre 2005, si sarebbero verificatinumerosi ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, segnalati "inmaniera conforme" ai s.i.c. gestitida Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A.; rilevato che la citatasociet finanziaria ha dichiarato che l'ultimo pagamento (relativo alla ratadel 3 settembre 2005) avvenuto il 7/10/2005; rilevato che Fiat Auto FinancialServices S.p.A. ha inviato copia delle comunicazioni di "preavviso"ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice deontologico inviate allaricorrente in data 3 giugno 2005, 3 agosto 2005 e 4 ottobre 2005;

VISTA la nota inviata via fax il 14maggio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorit, con laquale Gmac Italia S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al finanziamentoerogato il 12 gennaio 2006, ancora in corso, "non sono mai intervenutiritardi nei pagamenti", e chepertanto non sono state mai inviate alla ricorrente comunicazioni di"preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codicedeontologico;

VISTA la nota inviata via fax il 15maggio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorit, con laquale Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto che la richiesta di affidamento revolving sottoscritta dalla ricorrente il 9 novembre 2006 stata respinta dalla societ in pari data;

RILEVATO che in ordine alla richiesta dicancellazione dei dati relativi al finanziamento erogato da Gmac Italia S.p.A.il 12 gennaio 2006 deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Experian InformationServices S.p.A., avendo tale resistente provveduto alla cancellazione di tali dati;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta dicancellazione dei dati relativi alla richiesta di affidamento revolving aBipitalia Ducato S.p.A. del 9 novembre 2006, il ricorso deve essere dichiaratoinfondato nei confronti di Crif S.p.A. e di Experian Information ServicesS.p.A., risultando dalla documentazione in atti che entrambe le resistentiavevano comunicato gi alla ricorrente, prima della proposizione del ricorso,che i dati in questione non erano pi presenti nei rispettivi s.i.c.;

RILEVATO che, in ordine ai dati relativialla carta di credito con pagamento rateale accordata da Barclaycard il 12luglio 2004, ancora in essere, la richiesta di cancellazione deve esseredichiarata infondata nei confronti di Crif S.p.A., trattandosi di informazionicreditizie di tipo positivo per le quali non decorso il termine diconservazione previsto dagli artt. 6, comma 6 e 13 del citato codicedeontologico;

RILEVATO che la disposizione introdottadall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condottaprevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessatocirca l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazionicreditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che l'art. 4,comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1 maggio2005;  rilevato che, con riferimento al finanziamento erogato da Banca dicredito cooperativo di Riano Soc. coop. a r.l. il 2 luglio 2004 ed estintoanticipatamente il 7 aprile 2006, nel corso del quale si sono verificatiripetuti ritardi nei pagamenti (successivamente regolarizzati), tale banca hainviato copia della comunicazione di "preavviso" ai sensi dell'art.4, comma 7, del citato codice deontologico inviata alla ricorrente in data9/9/2005; rilevato che la richiesta di cancellazione di tali informazionicreditizie di tipo "negativo" deve essere quindi dichiarata infondatanei confronti di Crif S.p.A., non essendo trascorsi i limiti temporali diconservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buonacondotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie deidati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesiregolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice dideontologia e di buona condotta);

RILEVATO che, in ordine alla richiesta dicancellazione dei dati riferiti al finanziamento erogato da Fiat Auto FinancialServices S.p.A. il 4 marzo 2003 ed estinto l'8 ottobre 2005, va rilevato chenel corso di tale finanziamento si sono verificati numerosi ritardi neipagamenti (successivamente regolarizzati) e che Fiat Auto Financial ServicesS.p.A. ha inviato copia delle comunicazioni di "preavviso" ai sensidell'art. 4, comma 7, del citato codice deontologico inviate alla ricorrente indata 3 giugno 2005, 3 agosto 2005 e 4 ottobre 2005; rilevato che la richiestadi cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo"deve essere quindi dichiarata infondata nei confronti di Experian Information ServicesS.p.A., non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti di Experian Information Services S.p.A. in ordine aidati riferiti al finanziamento erogato da Gmac Italia S.p.A. il 12 gennaio2006;

b) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei datiriferiti al finanziamento erogato da Banca di credito cooperativo di Riano Soc.coop. a r.l. il 2 luglio 2004;

c) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla cancellazione dei dati riferiti allacarta di credito con pagamento rateale emessa da Barclaycard il 12 luglio 2004;

d) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Experian Information Services S.p.A. in ordine alla cancellazionedei dati riferiti al finanziamento erogato da Fiat Auto Financial ServicesS.p.A. il 4 marzo 2003;

e) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Crif S.p.A. e di Experian Information Services S.p.A. in ordinealla cancellazione dei dati relativi alla richiesta di affidamento revolvingsottoscritta dalla ricorrente il 9 novembre 2006;

f) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli