Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21giugno 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex art. 7 del Codice inmateria di protezione personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) datata 24gennaio 2007 con la quale XY, vigile urbano e allenatore di una squadra dicalcio, ha chiesto a Il Messaggero S.p.A., Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A.e Societ europea di edizione S.p.A., la comunicazione dei dati personali chelo riguardano, della loro origine, delle finalit, modalit e logica deltrattamento, nonch dei soggetti o delle categorie di soggetti cui detti datisiano stati comunicati; rilevato che tale istanza stata formulatadall'interessato dopo la pubblicazione in data XK (su "IlMessaggero", sul sito "www.roma.repubblica.it" e sul sito "www.ilgiornale.it" ) di tre articoli che davano notizia di una condannada lui riportata, per falsit ideologica e abuso di ufficio, per avere,nell'esercizio delle funzioni di vigile urbano, contestato una violazioneamministrativa al codice della strada nei confronti di un arbitro che lo avevaespulso durante una partita di calcio svoltasi nel YK; rilevato che, con lacitata istanza, l'interessato ha anche chiesto il blocco dei dati e haformulato un'opposizione al loro ulteriore trattamento, ritenendoli trattati inviolazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica;

VISTI i riscontri pervenutiall'interessato da parte delle tre societ resistenti prima della presentazionedel ricorso con le quali le stesse, nel fornire indicazioni in ordine allerichieste relative ad origine, finalit, modalit e logica del trattamento deidati che lo riguardano e ai soggetti che ne hanno avuto conoscenza, hannosostenuto la liceit del trattamento effettuato, negando di poter procedere alblocco dei dati relativi all'interessato;
 
VISTO il ricorsopervenuto al Garante il 19 marzo 2007, presentato da XY (rappresentato e difesodall'avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio ha eletto domicilio), neiconfronti di Il Messaggero S.p.A., Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. eSociet europea di edizione S.p.A. (in qualit di editori dei quotidiani che,il XK, hanno pubblicato i citati articoli)  con il quale il ricorrente haribadito le proprie richieste lamentando, da un lato, il ritardo dei riscontrifornitigli dalle resistenti e, dall'altro, l'inidoneit degli stessi conriferimento, in particolare, sia alla richiesta di comunicazione dei dati chelo riguardano e alla loro origine, sia alla richiesta di blocco e opposizioneal trattamento; rilevato che il ricorrente sostiene che gli articoli nonavrebbero rispettato i princpi di "necessit, proporzionalit e noneccedenza, pertinenza ed essenzialit fissati dagli artt. 3 e 11 del Codice, edall'art. 6 del Codice deontologico per i giornalisti", indugiando "in dettagli assolutamenteestranei" all'informazione chesi intendeva dare (quali, a suo avviso, "l'avvenuta squalifica delgiudice sportivo in danno del sig. XY citata da il Messaggero e il Giornale,circostanza del tutto ultronea rispetto al procedimento penale; analitici especifici dati relativi alla squadra allenata (), alla partita arbitrata(), addirittura al minuto di espulsione etc."); rilevato che tali dettagli sarebbero stati tratti,con molta probabilit, dall'esposto presentato nei suoi confronti e pubblicati,senza dare alcuno "spazio alla posizione difensiva sostenutadall'imputato", prima ancorache le motivazioni della sentenza fossero rese note; rilevato che il ricorrenteha anche chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 27 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del16 maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie datate 13, 20 aprile e 7giugno 2007 con le quali il Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. ha comunicato idati personali del ricorrente, allegando copia dell'articolo allo stessoriferito e precisando di non detenerne altri, e ha ribadito le proprie rispostein ordine all'origine dei dati (rispetto alla quale ha richiamato il rispettodel segreto professionale del giornalista sulla fonte della notizia), allefinalit, alle modalit e alla logica del trattamento; rilevato che, rispettoalla ritenuta illiceit del trattamento e alle conseguenti richieste di bloccoe opposizione al trattamento, la resistente ha sostenuto che l'articolopubblicato sul proprio giornale il XK (peraltro di poche righe) riportaesclusivamente i dati "necessari per inquadrare il fatto di cronacanarrato nell'articolo stesso",veritieri, esposti in modo obiettivo e "con linguaggio non offensivo,nel pieno rispetto della dignit della persona";  

VISTA la memoria fatta pervenire da IlMessaggero S.p.A. in data 17 aprile 2007, con la quale la resistente hadichiarato che i soli dati personali del ricorrente sono quelli contenutinell'articolo oggetto di contestazione (di cui ha allegato copia), hacomunicato l'origine dei dati (richiamando comunque le disposizioni poste atutela della segretezza della fonte giornalistica) e ha ribadito il proprioriscontro in ordine a finalit, modalit, logica del trattamento e ambito didiffusione dei dati, rilevando di aver trattato i dati personali del ricorrenteentro i limiti del diritto di cronaca;

VISTE le memorie datate 17 e 20 aprile2007 con le quali Societ europea di edizioni S.p.A. ha precisato che i datipersonali relativi al ricorrente detenuti sono quelli contenuti nell'articolopubblicato (di cui ha fornito copia), che la loro origine da rinvenirsi indiverse agenzie di stampa, nonch in un comunicato ufficiale relativo allasanzione disciplinare comminata al ricorrente dalla Federazione italiana giuococalcio, consultabile sul relativo sito Internet; rilevato che la resistente hacompletato il riscontro fornito genericamente prima della presentazione delricorso in ordine a modalit, finalit e logica del trattamento e ambito didiffusione e ha precisato di non ritenere illecito il trattamento dal momentoche "i fatti narrati corrispondono a verit e la loro esposizioneavviene in modo misurato" e idati trattati sono rispettosi del principio dell'essenzialit dell'informazionerispetto a fatti di interesse pubblico;
 
VISTE le memoriepresentate il 20 aprile e il 25 maggio 2007 con le quali il ricorrente, nelribadire di ritenere illecito il trattamento effettuato dalle testategiornalistiche che, a suo avviso, avrebbero esclusivamente fatto propri icontenuti dell'esposto dell'arbitro, senza esporre anche gli argomenti avanzatidal ricorrente a sua difesa;

RILEVATO che il trattamento risultaeffettuato nel caso di specie per finalit giornalistiche ai sensi degli artt.136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano esserepertanto trattati senza il consenso dell'interessato,  nel rispetto deilimiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca(veridicit dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civiledell'esposizione, "essenzialit dell'informazione riguardo a fatti diinteresse pubblico": art. 137,comma 3, del menzionato Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia);

RITENUTO che, alla luce delladocumentazione in atti, la richiesta di blocco dei dati personali del ricorrentetrattati dalle societ editrici resistenti e l'opposizione al loro trattamentonon risultano fondate dal momento che le informazioni personali relative alricorrente (ovvero i suoi estremi identificativi, il fatto oggetto dellanarrazione e la condanna penale subita) sono state diffuse dalle tre testategiornalistiche senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, perillustrare il fatto in ragione della sua originalit e delle modalitparticolari in cui si verificato, e che le stesse –relative ad unprocedimento giudiziario gi concluso– non risultano acquisiteillecitamente in sede giornalistica;
  
RITENUTO di doverdichiarare infondate anche le richieste formulate dal ricorrente nei confrontidel Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. con riferimento all'origine dei dati,alle modalit, finalit, logica del trattamento e ambito di diffusione dei datipersonali, nonch nei confronti de Il Messaggero S.p.A. in ordine a modalit,finalit, logica del trattamento e ambito di diffusione dei dati personali,posto che a tali richieste gli editori avevano gi fornito sufficienteriscontro prima della presentazione del ricorso (a nulla rilevando, alriguardo, che il riscontro sia stato inoltrato oltre il termine di quindicigiorni previsto dall'art. 146 del Codice per la presentazione del ricorso alGarante e tenuto conto dell'art. 138 del Codice, per il quale restano ferme lenorme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente allafonte della notizia);

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso propostonei confronti di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. in ordine alla richiestadel ricorrente di ottenere la comunicazione del dati che lo riguardano e neiconfronti de Il Messaggero S.p.A., per la medesima richiesta di accesso e perquella relativa all'origine dei dati, avendo le resistenti completato, nelcorso del procedimento, il riscontro fornito in precedenza, allegando copiadegli articoli che contengono i dati personali del ricorrente e dichiarando dinon detenerne altri;

RITENUTO infine di dover dichiarare, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorsoproposto nei confronti di Societ europea di edizione S.p.A. in ordine allarichiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione dei dati che loriguardano e di conoscerne l'origine, le modalit, le finalit, la logica deltrattamento e l'ambito di diffusione dei dati personali avendo la resistentefornito sufficiente riscontro nel corso del procedimento, completando quantogenericamente indicato prima della presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO di dover compensare le spese trale parti alla luce della parziale infondatezza del ricorso e dei riscontripervenuti al ricorrente prima e dopo la presentazione dello stesso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara infondate la richiestadi blocco dei dati e l'opposizione al trattamento formulate nei confronti ditutte le resistenti;

b) dichiara infondate le richiesteformulate nei confronti del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. con riferimentoall'origine dei dati, alle modalit, finalit, logica del trattamento e ambitodi diffusione, nonch nei confronti de Il Messaggero S.p.A. in ordine amodalit, finalit, logica del trattamento e ambito di diffusione;

c) dichiara non luogo a provvederesul ricorso proposto nei confronti di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. inordine alla richiesta del ricorrente di ottenere comunicazione dei dati che loriguardano;

d)  dichiara non luogo a provvederesul ricorso proposto nei confronti de Il Messaggero S.p.A. in ordine allarichiesta del ricorrente di ottenere comunicazione dei dati che lo riguardano edi conoscerne l'origine, nonch in ordine a tutte le restanti richiesteformulate nei confronti di Societ europea di edizione S.p.A;

e) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 21 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli