Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28giugno 2007

GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il26 marzo 2007 presentato da Gabriele Giuseppe Romeo, in proprio e in quantotitolare dell'omonima farmacia, rappresentato e difeso dall'avv. Davis ErosCutugno, nei confronti di Banca Carime S.p.A., con il quale il ricorrente haribadito la propria richiesta (gi avanzata ex artt. 7 e 8 del Codice) volta adottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardanoinerenti a due contratti di conto corrente allo stesso intestati, nonch airelativi estratti conto (dall'inizio dei predetti rapporti bancari sinoall'estinzione avvenuta nel 1999) e alla restante documentazione concernentetali rapporti; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altres,di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 4 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota dell'11maggio 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine perla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 23aprile 2007 con la quale la banca resistente ha affermato di aver "provvedutoad estrarre dai propri archivi informativi copia degli e/c inerenti ai conticorrenti" in questione e che, "perquanto attiene alla restante documentazione (contratto originario di aperturadi credito, contratto originario di conto corrente, ecc.) si segnala che sonostate avviate le attivit di ricerca che tuttavia richiedono () tempi di riscontro pi ampi";

VISTA l'ulteriore nota del 5 giugno 2007con la quale Banca Carime S.p.A. ha comunicato che le citate attivit diricerca delle informazioni richieste "non sono state ancoraconcluse", anche a causadell'intervenuta "modifica dei processi organizzativi e delle strutturepreposte alla gestione ed alla conservazione della documentazioneaziendale";

VISTA la nota depositata il 5 giugno 2007con la quale il ricorrente, pur prendendo atto delle iniziative gi intrapresedal titolare del trattamento, ha comunicato di aver ricevuto dalla bancaresistente "solo la copia degli estratti di conto corrente, per cui ilsuo interesse ad avere la rimanente documentazione () , tutt'ora, persistente";

RILEVATO che il ricorso concerneun'istanza che pu essere presa in considerazione, e in tal senso vienequalificata, unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali delricorrente relativi ai citati rapporti bancari;

CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch debba fornire riscontro aduna richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligodi esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i datipersonali dell'interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propriarchivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previooscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, aisensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, quando l'estrazione dei dati risultaparticolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato "puavvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO che la banca resistente non ha,allo stato, fornito completo riscontro alla richiesta del ricorrente,nonostante la disponibilit manifestata nel corso del procedimento;

RILEVATO che va pertanto ordinato a BancaCarime S.p.A. di adempiere integralmente alla richiesta di accesso delricorrente comunicando allo stesso, entro il 30 settembre 2007, secondo lemodalit e nei limiti di cui all'art. 10 del Codice, tutti i dati personalirelativi ai citati contratti di conto corrente conservati negli archivi dellasociet e non ancora comunicati al ricorrente, dando conferma a questaAutorit, entro lo stesso termine, dell'avvenuto adempimento;

RILEVATO che va, invece, dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso con riferimento ai dati personali gi comunicatial ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina aBanca Carime S.p.A. di adempiere integralmente alla richiesta di accessoformulata dal ricorrente comunicando a quest'ultimo, entro il 30 settembre2007, tutte le informazioni relative ai rapporti di conto corrente dallo stessointrattenuti con la banca, dando conferma di tale adempimento a questa Autoritentro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso con riferimento ai dati personali gi messi a disposizione delricorrente;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Banca Carime S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli