| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 11luglio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il3 aprile 2007 dall'avv. XY (ex dipendente dell'Inpdai) nei confrontidell'Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale (subentrato nei rapportiattivi e passivi del disciolto Inpdai a decorrere dal 1 gennaio 2003), con ilquale l'interessato ha ribadito la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003),volta ad accedere ai dati che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolopersonale (con specifico riferimento ai dati relativi al proprio "attodi dimissioni dall'KY Inpdai, del 1990, ivi contenuto" VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 25maggio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 26aprile 2007, con la quale l'istituto resistente ha sostenuto di aver (conlettera raccomandata del 3 aprile 2007) comunicato gi al ricorrente ladisponibilit a consentire l'accesso alle informazioni richieste, ed haprecisato che il fascicolo disponibile presso la relativa Direzione centralerisorse umane, Area gestione contenzioso del lavoro, e che gi nella letteraraccomandata aveva specificato che "agli atti della suddetta Area nonrisulta alcun atto relativo alle ()dimissioni dall'KY Inpdai nel 1990"; VISTO il verbale dell'audizione tenutasiil 9 maggio 2007, nel corso della quale l'avv. XY, nel confermare di aver avutoaccesso il giorno precedente ai dati personali contenuti nel proprio fascicolopersonale, ha ribadito che "l'atto di dimissioni dalla qualifica di KYinterno dell'Inpdai non stato reperito in detto fascicolo VISTE le memorie datate 10 maggio 2007 e19 giugno 2007, con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste,sottolineando "l'incuria"con cui, a suo avviso, sarebbero stati conservati i dati personali che loriguardano; VISTA la memoria anticipata via fax il 12giugno 2007 con cui l'ente resistente ha ribadito di aver "posto inessere ogni azione idonea a soddisfare le richieste del ricorrente" RILEVATO che il diritto di accesso aidati personali di cui all'art. 7 del Codice consente all'interessato diaccedere solo ai dati personali effettivamente detenuti dal titolare deltrattamento il quale li deve mettere a disposizione nelle forme e nei modi dicui all'art. 10 del Codice; rilevato che il medesimo art. 10 non consenteinvece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documentiinesistenti -o non pi esistenti- nei propri archivi o la loro aggregazioneinnovativa secondo modalit prospettate dall'interessato; RITENUTO pertanto di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,alla luce dei riscontri forniti dalla resistente che, nel corso delprocedimento, ha dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante" VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE dichiara non luogo a provvedere sulricorso Roma, 11 luglio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |