| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 11luglio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza, datata 23 gennaio 2007,inviata da Michele Mutti Bariani a H.t.m. s.r.l. con la quale l'interessato hachiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che loriguardano, di conoscerne l'origine, le finalit, le modalit e la logica sucui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabileeventualmente designato e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;rilevato che con la medesima nota l'interessato si opposto, altres, altrattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione (con laconnessa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza dei soggettiai quali i dati sono stati comunicati); VISTO il ricorso regolarizzato il 4aprile 2007 con cui l'interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro,ha ribadito le proprie istanze chiedendo, altres, il risarcimento del danno edi porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 10 aprile 2007 (che risulta pervenuta in data 19aprile 2007) con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 15 maggio 2007 (pervenuta a mezzoraccomandata il 25 maggio 2007) con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTO il verbale di notifica dei citatiatti di ufficio redatto a cura della Guardia di finanza-Comando nucleo specialefunzione pubblica e privacy presso la sede della societ resistente il 20giugno 2007 nel quale Federico Montanari, legale rappresentante di H.t.m.s.r.l., ha dichiarato che la societ "non ha mai trattato i dati personalidel ricorrente"; questi avrebbe infatti stipulato un contratto in data 30giugno 2005 con Emmeerre s.r.l. (della quale lo stesso Montanari legalerappresentante e che "non ha mai avuto alcun rapporto giuridico" RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle richieste formulate ex art. 7 del Codice, tenuto conto del riscontro,seppur tardivo e fornito solo a seguito della notifica del ricorso per mezzodella Guardia di finanza, con il quale la societ resistente (che avevaregolarmente ricevuto presso la propria sede operativa di Mantova sia l'istanzaex art. 7, sia le successive comunicazioni dell'Autorit) ha dichiarato, conattestazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 delCodice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" RITENUTO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente,non avendo l'Autorit competenza in ordine a tale richiesta che, se del caso,deve essere avanzata dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di H.t.m. s.r.l. nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di H.t.m. s.r.l., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 11 luglio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |