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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 19 luglio 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il provvedimento adottato in data 26 aprile 2007 a seguito del ricorso al Garante presentato da XY ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con il quale questa Autorit ha prescritto a Cerved Business Information S.p.A. l'adozione di una serie di misure volte ad assicurare un livello maggiore di tutela dei diritti del ricorrente in rapporto alla sua identit personale e al diritto alla protezione dei dati; RILEVATO, in particolare, che Cerved Business Information S.p.A., alla luce del citato provvedimento tenuta, entro il 20 luglio 2007, a: a) sospendere temporaneamente la visibilit dei dati personali del ricorrente riferiti alla "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilit" contenuti nel relativo "Dossier persona"; b) predisporre ogni idonea misura volta a rendere chiaramente percepibile a qualsiasi fruitore del citato "Dossier persona" l'esatta posizione giuridica del ricorrente rispetto a fallimenti o altre vicende riferite a persone fisiche e giuridiche diverse dall'interessato; VISTA la nota inoltrata in data 30 maggio 2007 con la quale sono state illustrate le modifiche che Cerved Business Information S.p.A. intende apportare ai propri "prodotti" al fine di ottemperare alla decisione del Garante (con specifico riguardo ai dati contenuti nella sezione "Procedure e fallimenti su imprese connesse"), e con la quale la societ ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali del ricorrente di cui all'indice "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilit"; RILEVATO che, con la medesima nota, la societ titolare del trattamento ha chiesto a questa Autorit, ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice, di valutare l'adeguatezza delle misure proposte rispetto al disposto della decisione del 26 aprile 2007, indicando le opportune modalit di attuazione; RITENUTO che deve considerarsi allo stato confermata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 150, comma 5, del Codice, la decisione volta a far sospendere la visibilit dei dati personali del ricorrente riferiti alla "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilit" contenuti nel relativo "Dossier persona"; RITENUTO, inoltre, che le modifiche prospettate rispetto alla sezione "Cariche e qualifiche gestionali" del "Dossier persona" non risultano dagli atti risolutive rispetto ai rilievi formulati dall'Autorit con il provvedimento del 26 aprile 2007, limitandosi le stesse ad un mero cambiamento di tipo sostanzialmente grafico della sezione medesima; RITENUTO, pertanto, allo stato, di dover disporre, ai sensi del medesimo art. 150, comma 5, del Codice che si adotti nel caso di specie la modalit di attuazione consistente nella sospensione della visibilit dell'informazione relativa alla "situazione impresa" della societ "XX s.a.s." ogni qualvolta la stessa risulti associata al ricorrente (in ogni scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.); VISTI gli artt. 150, comma 5, e 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: nel presupposto che si intende confermata la sospensione della visibilit dei dati personali di XY riferiti alla "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilit" e contenuti nel relativo "Dossier persona", dispone che si adotti nel caso di specie la modalit di attuazione consistente nella sospensione della visibilit dell'informazione relativa alla "situazione impresa" della societ "XX s.a.s." ogni qualvolta la stessa risulti associata al ricorrente. Roma, 19 luglio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |