Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19luglio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 

VISTO il ricorso al Garante,regolarizzato in data 11 aprile 2007, proposto da XY, rappresentata e difesadagli avv.ti Marta Antonioli e Massimo Cirilli, nei confronti di Banca Montedei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse S.p.A., Trevi Finance S.p.A., Bancanazionale del lavoro S.p.A., Capitalia S.p.A. con il quale la ricorrente,titolare di un'impresa individuale fallita nel 1996, avendo ottenuto lariabilitazione civile a seguito della chiusura del fallimento, ha ribadito larichiesta –avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)– volta ad ottenere lacancellazione dei dati personali che la riguardano censiti presso la Centraledei rischi della Banca d'Italia, chiedendo che le spese del procedimento sianoposte a carico delle controparti; rilevato che, in particolare, la ricorrenteha sostenuto che le segnalazioni alla Centrale rischi effettuate da UlisseS.p.A., Trevi Finance S.p.A. e Banca nazionale del lavoro S.p.A. sarebberoillecite tenuto conto che tali societ, originariamente creditrici dellastessa, sarebbero gi state soddisfatte in sede fallimentare "accettandole dovute transazioni, rinunziando, cos, ad ogni altra pretesa"

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la successiva notadel 1 giugno 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga deltermine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice;

VISTA la nota inviata il 9 maggio 2007con la quale Mps Gestione crediti banca S.p.A. (in nome e per conto di Ulisse 2S.p.A. e in riferimento alla posizione creditoria a suo tempo facente capo aBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) ha dichiarato di aver ottenuto, aseguito della chiusura del fallimento della ricorrente e senza "alcunaaccettazione da parte della Banca", solo una parte del credito complessivo vantato nei confronti dellaricorrente e di aver quindi ceduto a Ulisse 2 S.p.A. il credito residuonell'ambito di una cessione in blocco dei crediti ai sensi della legge n.130/1999; rilevato che l'istituto di credito ha altres dichiarato di averrappresentato alla ricorrente la sua residua esposizione in alcunecomunicazioni inviatele nel 2006, ma di avere, "di propria iniziativanell'ambito delle proprie facolt e senza che ci comportasse rinuncia alcredito esistente", cancellatola "posizione XY dalla voce "sofferenze" della CentraleRischi presso la Banca d'Italia";

VISTE le note inviate il 9 maggio e il 26giugno 2007 con le quali Capitalia Service JV s.r.l. e Capitalia S.p.A. (inproprio e nella qualit di servicerdi Trevi Finance S.p.A. e quindi anche in sua rappresentanza) hanno dichiaratoche, all'aprile 2007, Trevi Finance S.p.A. ad effettuare la segnalazione diuna sofferenza a carico della ricorrente, nella sua qualit di cessionaria delcredito originariamente vantato da Banca di Roma S.p.A., ora Capitalia S.p.A.;rilevato che tale societ ha precisato che la cessione del credito dellaricorrente stata effettuata ai sensi della legge n. 130/1999 e che "concontratto stipulato in data 30 giugno 1998, Trevi Finance S.p.A. ha conferitomandato a Banca di Roma, ora Capitalia, a svolgere, in nome e per conto di essaTrevi Finance, le attivit di amministrazione, gestione, recupero ed incassodei crediti ceduti", operazioniallo stato eseguite, in qualit di sub mandataria, da Capitalia Service SJs.r.l.; rilevato che, in relazione alle doglianze della ricorrente, la societha dichiarato che non sarebbe stato mai raggiunto con le citate societ "alcunaccordo transattivo volto a definire la pendenza debitoria n, peraltro", sarebbe "pervenuta alcuna somma di denaro adefinizione della posizione";ci, tenuto conto che "l'unico incasso conseguito dall'istituto" sarebbe derivato da un accordo intervenuto nel 2002con un soggetto diverso dalla ricorrente (la garante del credito),  "masenza alcuna liberazione dell'obbligazione solidale relativa al residuodebito"; rilevato che, adavviso del titolare del trattamento, non avendo la ricorrente definito ancora lapropria "posizione debitoria nei confronti della Banca", non accoglibile la sua richiesta di "cancellazionedi ogni annotazione pregiudizievole a Lei afferente dalla Centrale Rischi dellaBanca d'Italia, consistendo, detta segnalazione, in un preciso obbligo di leggeai sensi degli artt. 51, 66 comma 1, e 107, comma 3, del d. lgs. n.385/1993";

VISTE le note inviate il 18 maggio e il22 giugno 2007 con le quali Banca nazionale del lavoro S.p.A. ha dichiaratoche, dal momento che la procedura fallimentare a carico della ricorrente si "chiusa in data 26.2.2000 per riparto, senza integrale soddisfacimento deicreditori", la banca, ai sensidell'art. 120 della legge fallimentare, ha "riacquistato il liberoesercizio delle proprie azioni per la parte non soddisfatta del credito" e che, in relazione a quest'ultima "risultaconclusa una transazione a saldo e stralcio che tuttavia ha interessato la solagarante () e che lasciava fermeed impregiudicate le residue ragioni di credito vantate dalla banca nei confrontidegli altri coobbligati, come espressamente specificato nella corrispondenzascambiata in occasione del perfezionamento del relativo accordo"; rilevato che l'istituto di credito ha dichiaratoche "non essendo intervenuti altri accordi di sistemazione permane,quindi tuttora in essere un () residuocredito sulla cui sussistenza non pu in alcun modo incidere l'avvenutariabilitazione civile" dellaricorrente; rilevato che la banca ha tuttavia dichiarato che "per laparticolare appostazione contabile del() residuo credito (integralmente ammortizzato sotto il profilo prettamenteamministrativo/contabile) lo stesso non viene segnalato alla CentraleRischi";

RITENUTO che deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice neiconfronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse 2 S.p.A. (suacessionaria) e Banca nazionale del lavoro S.p.A., dal momento che le stesse,pur sostenendo la liceit della segnalazione effettuata, in passato, allaCentrale rischi della Banca d'Italia (stante il perdurare del credito residuovantato nei confronti della ricorrente), hanno dichiarato di non effettuare, adoggi, alcuna segnalazione;

RILEVATO che il trattamento dei datidella ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza effettuata da TreviFinance S.p.A., in qualit di cessionaria del credito vantato nei confrontidella stessa da Capitalia S.p.A.,  non risulta essere stato effettuato datale resistente in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighidi segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relativedisposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993;deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995;circ. Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti allasegnalazione di sofferenza in questione deve essere dichiarata infondata neiconfronti di Trevi Finance S.p.A. e Capitalia S.p.A.; 

RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse 2S.p.A. (sua cessionaria) e Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Trevi Finance S.p.A. e Capitalia S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 19 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli