| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 25luglio 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ai sensi degli artt. 7 e8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196) con la quale l'avv. XY, in data 23 marzo 2007, ha chiesto a RavennaRiscossione S.p.A. (ora Equitalia Ravenna S.p.A.), di avere confermadell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamentoeventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; rilevato che con la medesima istanza l'interessata,lamentando l'avvenuto invio ad alcuni clienti del proprio studio legale di una"richiesta di dichiarazione stragiudiziale" -sotto forma didichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet- volta a verificarel'esistenza di eventuali loro debiti nei confronti della medesima interessata,ha anche chiesto di ottenere la comunicazione degli estremi identificativi dei "soggettia cui stata indirizzata la citata richiesta di dichiarazionestragiudiziale"; rilevatoinfine che la stessa interessata ha chiesto la cancellazione, la trasformazionein forma anonima o il blocco dei dati trattati nel predetto modo dalla citatasociet concessionaria in asserita violazione di legge, compresi quelli di cuinon pi necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i datisono stati raccolti o successivamente trattati (e l'attestazione che leoperazioni in questione sono state portate a conoscenza di coloro ai quali idati sono stati comunicati); VISTA la nota datata 3 aprile 2007 con laquale Ravenna Riscossione S.p.A. ha fornito riscontro, indicando le tipologiedi dati trattati e la loro origine, le finalit, le modalit, la logica deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento (indicandolo con riferimento alla funzione svolta), e ha dichiaratodi non poter procedere alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonimao al blocco dei dati trattati, rivendicando la liceit del trattamentoeffettuato e rilevando che la loro conservazione costituirebbe un obbligo neiconfronti degli enti impositori, oltre che un dovere nei confronti "dellostesso contribuente anche in caso di estinzione dell'obbligazione,rappresentando un archivio storico della riscossione. Ad esempio, dall'Enteimpositore potrebbe pervenire, anche a distanza di anni un provvedimento didiscarico/rimborso per indebito, con conseguente obbligo di restituzione alcontribuente delle somme indebitamente versate" VISTO il ricorso presentato il 19 aprile2007 con il quale l'avv. XY, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Branca(presso il cui studio ha eletto domicilio), ritenendo insufficiente ilriscontro, ha ribadito le proprie istanze nei confronti di Equitalia RavennaS.p.A. (gi Ravenna Riscossione S.p.A.) e ha chiesto di porre a carico dellastessa le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 30 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota dell'11 giugno 2007con la quale, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Autorit hadisposto la proroga del termine per la decisione; VISTE le memorie pervenute a questaAutorit il 17 maggio e il 27 giugno 2007 con le quali la resistente,nell'illustrare le diverse modifiche legislative e societarie che hanno incisosulla natura della propria attivit (oltre che sulla ragione sociale deltitolare del trattamento), ha comunicato i dati personali relativi allaricorrente ribadendone l'origine, nonch le modalit, le finalit e la logicadel trattamento effettuato, e ha comunicato gli estremi dei soggetti cui sonostate inviate le richieste di dichiarazione stragiudiziale (di cui ha allegatoil testo), precisando che ai medesimi soggetti stata successivamenteinoltrata una nota "con la quale si comunicava di non tener contoalcuno della richiesta di dichiarazione stragiudiziale" VISTE le memorie inviate il 26 maggio eil 3 luglio 2007 con le quali la ricorrente, sottolineando di aver ottenutotutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del Codice solo dopo lapresentazione del ricorso, ha ribadito di ritenere illecito il trattamentoeffettuato tenuto conto sia dell'esiguit del debito (33,25 euro), sia delleconseguenze negative che l'inoltro delle richieste di dichiarazionestragiudiziale ha provocato nei propri rapporti professionali; RITENUTO che non emergono i presuppostiper accogliere il ricorso nella parte riguardante la cancellazione, latrasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali della ricorrente(nonch della relativa attestazione) detenuti dalla societ resistente dalmomento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati in violazione dilegge, dovendo essere conservati dall'agente della riscossione almeno fino alladefinizione completa dei rapporti con l'ente impositore (vedi art. 37 del d.lg.13 aprile 1999, n. 112); RITENUTA la necessit di dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alla richiesta di accedere ai dati personali della ricorrente e diconoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, avendo laresistente fornito esaustivo riscontro a tale richiesta solo nel corso delprocedimento; RITENUTO infine di dover dichiarareinfondato il ricorso in ordine alle restanti richieste alle quali la resistenteaveva fornito un idoneo riscontro prima della presentazione del ricorso (e cianche con riferimento agli estremi identificativi del responsabile deltrattamento designato, avendo la societ correttamente indicato, sindall'inizio, tale responsabile attraverso l'individuazione della funzione dallostesso svolta); VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Equitalia Ravenna S.p.A. nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara infondate le richiestedi cancellazione, trasformazione in forma anonima e di blocco dei dati dellaricorrente (nonch di relativa attestazione); b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste di accedere ai dati personali dellaricorrente e di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; c) dichiara infondato il ricorso inordine alle restanti richieste; d) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Equitalia Ravenna S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente. Roma, 25 luglio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |