Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25luglio 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate ai sensi delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con lequali l'avv. XY, ex responsabile dell'Ufficio legale di un ente assistenziale(KZ), ascoltata quale testimone in un procedimento penale a carico delpresidente di tale ente, si rivolta a "Il giornale di Vicenza" perchiedere la conferma dell'esistenza e la comunicazione dei dati personali chela riguardano, della loro origine, delle finalit, delle modalit e dellalogica del trattamento, nonch dei soggetti o delle categorie di soggetti cuidetti dati possono essere comunicati; rilevato che l'interessata ha formulatotali richieste con riferimento a quanto sostenuto dal quotidiano in un articolodel WX relativo al citato procedimento giudiziario e, in particolare,all'affermazione secondo cui la stessa sarebbe stata "sospettatadall'ente di aver pilotato con l'ex manager () una fuga di notizie per favorire l'intervento degli inquirentiin un'altra inchiesta archiviata";rilevato che l'interessata, nel contestare la veridicit di tale affermazione,si anche opposta all'ulteriore trattamento dei dati in essa contenuti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il16 aprile 2007, presentato dall'avv. XY nei confronti di Athesis S.p.A., inqualit di editore del quotidiano "Il giornale di Vicenza", con ilquale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprierichieste (ad eccezione della richiesta di conoscere i soggetti cui possonoessere comunicati i dati), lamentando l'illiceit del trattamento effettuatocon riferimento ai dati contenuti nella richiamata affermazione; ci, tenutoconto che la medesima affermazione, a suo avviso, non era n pertinente, nessenziale "al fine di informare l'opinione pubblica in relazione alprocedimento penale, considerato che oggetto della notizia era l'inizio delprocesso a carico del presidente di un ente assistenziale per abuso diufficio", che la ricorrente nonriveste alcun ruolo pubblico che possa giustificare "margini pi ampiper la diffusione di dati personali" che la riguardano e che "il materiale che potrebbe costituireoggetto di un articolo" deveessere acquisito lecitamente e valutato alla luce dei diritti degliinteressati; rilevato che la ricorrente ha quindi chiesto "lacancellazione ed il conseguente blocco dell'ulteriore trattamento dei datirelativi all'affermazione contenuta nell'articolo in oggetto" e di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 aprile 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore notadell'11 giugno 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la memoria e la documentazioneinoltrate l'11 e il 15 maggio 2007 con le quali l'editore resistente hadescritto (inserendola nel contesto politico-amministrativo cittadino) lavicenda relativa al procedimento giudiziario oggetto dell'articolo pubblicatoil WX, sostenendo come, a proprio avviso, "la testimonianza dell'avv.XY, ex responsabile dell'ufficio legale dell'ente" sarebbe "stata di peso specifico diversorispetto alle altre audizioni di quel giorno", dal momento che "gli altri testimonidell'accusa, tuttora dipendenti del KZ, sono stati prudenti nellerisposte", mentre la ricorrentesarebbe stata "pi incisiva"; rilevato che il resistente ha precisato che la vicenda processuale inquestione " stata (ed tuttora) al centro di un lungo, articolato easpro dibattito politico e amministrativo a Vicenza", che ha richiamato l'attenzione di molti massmedia locali, e che la ricorrente stata "in qualche modo coinvolta –direttamente eindirettamente– nel caso",tenuto conto che la stessa risulterebbe essere entrata in contrasto con ivertici dell'ente (di fede politica diverse dalla propria), tanto da nonprestare pi servizio presso l'ente medesimo e da essere oggetto di "indagine" da parte di quest'ultimo in ordine all'asserita fugadi notizie cui fa riferimento l'articolo oggetto di contestazione (fuga dinotizie rispetto alla quale il presidente del KZ avrebbe reso pubblichedichiarazioni e sporto anche denuncia contro ignoti); rilevato chel'editore  resistente ha quindi rifiutato la cancellazione dei dati dellaricorrente contenuti nella "frase "incriminata" perch" la stessa "rappresenta una corretta chiavedi lettura di un caso spinoso e importante a livello locale";

VISTA la memoria del 15 maggio 2007 conla quale la ricorrente, nel ribadire l'illiceit di un trattamento di dati cheritiene non pertinenti ed eccedenti "rispetto alla notizia centraleattorno alla quale ruotava la cronaca (e cio () l'inizio del processo a carico di un presidente di un entepubblico)", ha ribadito leproprie richieste;

VISTE le note del 12 e del 20 luglio 2007con le quali la societ resistente ha richiamato, tra l'altro, il segretoprofessionale in ordine alla fonte della notizia e ha ribadito di non volercancellare la frase oggetto di contestazione, comunicando all'interessata idati personali che la riguardano conservati dalla societ per esclusivefinalit giornalistiche;  

VISTA la nota inoltrata il 23 luglio 2007con la quale la ricorrente ha ribadito di ritenere non pertinentel'affermazione contenuta nell'articolo pubblicato dall'editore resistente inrelazione ai sospetti su una precedente "fuga di notizie" dal KZ e la richiesta volta ad ottenere la "cancellazioneed il conseguente blocco dell'ulteriore trattamento" dei dati in questione;

RILEVATO che nel caso di specie iltrattamento risulta effettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt.136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano esserepertanto trattati senza il consenso dell'interessata,  nel rispetto deilimiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca(veridicit dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civiledell'esposizione, "essenzialit dell'informazione riguardo a fatti diinteresse pubblico": art. 137,comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica);

RITENUTO che, alla luce delladocumentazione in atti, l'opposizione al trattamento dei dati (sostanzialmenteribadita dalla ricorrente per mezzo di una richiesta di cancellazione e bloccoavanzata con il ricorso) non risulta fondata dal momento che le informazionipersonali che la riguardano contenute nella contestata affermazione sono statediffuse senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, perillustrare il fatto in ragione della sua originalit e della peculiareposizione della ricorrente (chiamata a testimoniare su alcuni aspetti specificinell'ambito del procedimento penale in corso), considerato anche il rilievodella notizia nel contesto locale di maggiore diffusione della testatagiornalistica. Ci, tenuto anche conto che, come richiamato dall'art. 6, comma3, del citato codice di deontologia, "commenti e opinioni delgiornalista appartengono alla libert di informazione nonch alla libert diparola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; rilevato inoltre che, allo stato delladocumentazione in atti, non risulta che i dati personali contenutinell'affermazione contestata siano stati acquisiti illecitamente in sedegiornalistica; ritenuto che va altres dichiarata infondata la richiesta diconoscere l'origine dei dati personali dal momento che, come eccepitodalla  resistente, l'art. 138 del Codice lascia impregiudicate le normeposte a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione digiornalista, limitatamente alla fonte della notizia;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso inordine alle restanti richieste alle quali l'editore resistente ha fornito unsufficiente riscontro seppure solo dopo la presentazione del ricorso medesimo,comunicando tra l'altro i dati personali dell'interessata conservati;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancatoidoneo riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara infondate l'opposizioneal trattamento e la richiesta di conoscere l'origine dei dati;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; 

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico dell'editore resistente, il quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli