Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19settembre 2007


IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza avanzata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) nei confronti di Societ europea di edizioni S.p.A., inqualit di editore del quotidiano "Il Giornale", con la quale XY, inproprio e nella qualit di madre esercente la potest sui figli minori XZe XW, con riferimento ad un articolo relativo alla propria vicenda familiarepubblicato da "Il Giornale" il KY con il titolo "Contesotra i genitori, finisce all'ospedale", ha chiesto di ottenere lacomunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano lei e i proprifigli, di conoscerne l'origine e di ottenere la loro cancellazione e/o il loroblocco, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento; rilevato che, a pareredell'interessata, l'articolo esporrebbe "in modo non veritiero" la propria vicenda personale e diffonderebbe datipersonali relativi alla stessa e allo stato di salute dei due figli minori inviolazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il riscontro con il quale, l'11maggio 2007, Societ europea di edizioni S.p.A. ha contestato l'asseritailliceit del trattamento e ha negato la cancellazione dei dati in questione(rilevando che l'articolo pubblicato il KY non menziona "il cognome ndella madre n dei minori che, laddove effettivamente coincidenti con lasignora XY e i suoi figli, non sarebbero comunque assolutamenteidentificabili dal lettore") e,in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, ha opposto il segretoprofessionale del giornalista richiamato anche dall'art. 138 del Codice;

VISTO il ricorso presentato il 18 giugno2007 nei confronti di Societ europea di edizioni S.p.A. con il quale XY, inproprio e nella qualit di madre esercente la potest sui figli minori XZe XW (rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Guglielmo Izzo), ha ribaditole proprie richieste e la propria opposizione al trattamento dei dati cheriguardano lei e i propri figli minori, lamentando la pubblicazione di"inesattezze" (quale, ad esempio, la notizia di un affidamento delfiglio alla madre, laddove invece il tribunale per i minorenni aveva "soltantoratificato l'accordo raggiunto dai genitori di affidamento congiunto"), di informazioni –ritenute peraltrofalse– relative allo stato di salute dei propri figli (in particolare,dei sintomi che avrebbero portato al ricovero in ospedale del figlio di diecianni con indicazione della relativa diagnosi e della notizia di una malattia diorigine nervosa che avrebbe colpito la figlia di quindici anni), nonch diinformazioni non pertinenti ed eccedenti quali la notizia relativa altrasferimento della ricorrente in altra citt "con un nuovocompagno"; rilevato che, adavviso della ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare deltrattamento, i soggetti coinvolti nella vicenda risulterebbero chiaramenteidentificabili dal contesto dell'articolo tenuto conto che lo stesso riporta lacitt nella quale si sono svolti i fatti, i nomi e le iniziali del cognome delpadre e della madre, le loro attivit  professionali, l'et di entrambi iminori e il vero nome del figlio; che lo stesso KY e in alcuni giornisuccessivi la vicenda stata anche resa nota (con la chiara identificazione diuno dei protagonisti) in alcuni programmi televisivi (profili –questiultimi– sui quali stato presentato un autonomo ricorso); rilevato chela ricorrente ha chiesto altres di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro allerichieste dell'interessata;

VISTE la nota anticipata via fax il 17luglio e la memoria del 19 luglio 2007 con le quali la resistente, dopo averdichiarato che i dati personali relativi alla ricorrente e ai suoi figli sonosolo quelli contenuti nell'articolo oggetto di contestazione e, in ordine allaloro origine, di voler opporre il segreto professionale del giornalista, haribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato e di non voler dar corsoalle restanti richieste di controparte; ci, anche in considerazione del fattoche "proprio il fatto narrato, oggetto di interesse dei lettori, sifonda sul malessere dei figli di genitori separati e, in particolare, di queifigli che vivono lontano da uno di essi (). Il richiamo alla salute dei figliera all'evidenza inteso solo ad una pi corretta e compiuta esposizione delfatto"; rilevato che laresistente ha inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che, come risulta dallostesso racconto della ricorrente, sarebbe stato lo stesso padre del minore,anch'egli esercente la potest sui figli, a consentire l'accesso di telecamerein ospedale per riprendere il proprio figlio, in tal modo acconsentendo alladivulgazione di notizie sulla salute del minore;

VISTO il verbale dell'audizione del 24luglio 2007 nel quale la ricorrente ha ribadito di ritenere ingiustificata,alla luce del diritto di cronaca, la pubblicazione delle notizie sullo stato disalute dei propri figli e sulla sua convivenza con un nuovo compagno,ritenendo, in particolare, che i figli siano identificabili tenendo conto ditutte le informazioni pubblicate;

VISTA la memoria del 27 agosto 2007 conla quale l'editore resistente ha richiamato le proprie precedentiargomentazioni e ha sostenuto che "proprio lo stato di disagio deifigli a seguito della separazione dei genitori il tema essenziale dellapubblicazione. Di qui l'impossibilit di ritenere lo stato di salute dei minorielemento "non giustificato" dall'esercizio del diritto di cronaca (rectius, dal dovere di informazione)"; rilevato inoltre che la resistente ha ritenutoirrilevante, rispetto alla normativa in materia di trattamento dei datipersonali, il "riferimento al "compagno" della ricorrente,non essendo tale elemento"–a suo avviso– "qualificabile "dato personale"secondo la normativa citata";

RILEVATO che, con riferimento allaquestione dell'identificabilit dei soggetti interessati dalla vicenda, aisensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice dato personale "qualunqueinformazione" relativa apersona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o"identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasialtra informazione"; ci, siache tale altra informazione sia trattata direttamente dal medesimo titolare deltrattamento, sia nel caso in cui la stessa sia altrimenti disponibile, tenutoconto anche dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmenteutilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare dettapersona (cfr. direttiva n. 95/46/CE, considerando n. 26);

RILEVATO che, seppure l'articolo pubblicatoda "Il Giornale" il KY –come rilevato da parteresistente– non contiene le informazioni relative al cognomedell'interessata e del marito, lo stesso fornisce tuttavia una serie diparticolari relativi alla vicenda e ai suoi protagonisti (l'et e il nome delminore ricoverato, l'et della sorella, i nomi, le iniziali dei cognomi e leattivit professionali dei genitori, la citt in cui si svolto il fatto e lalocalit di attuale residenza della madre); rilevato inoltre che, sempre il KY,un'emittente televisiva ha reso nota la vicenda e i suoi protagonisti;

RITENUTO che, nel caso di specie, lacontestuale combinazione di tali diversi elementi identificativi puconsentire, seppure non alla generalit degli utenti, ma comunque ad un numerosignificativo di persone di identificare la ricorrente e i suoi due figli con iprotagonisti della vicenda oggetto della cronaca giornalistica in questione;ritenuto quindi che l'editore resistente ha in tal modo posto in essere untrattamento di dati personali degli interessati rispetto ai quali laricorrente  –per s e, nella qualit di esercente la potest, per isuoi figli minori– legittimata ad esercitare i diritti di cui all'art.7 del Codice;

RILEVATO che il trattamento risultaeffettuato per finalit giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codicee che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza ilconsenso dell'interessata, ma diffusi solo nel rispetto dei limiti posti allegittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicit dei fatti, rilevanzasociale della notizia, forma civile dell'esposizione, "essenzialitdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 delcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica) e, vista la minore et di due dei protagonisti,delle particolari tutele che l'ordinamento appresta in favore di tali soggetti,anche in relazione all'esercizio della libert d'informazione, al fine di non pregiudicarnel'armonico sviluppo della personalit;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 7del predetto codice di deontologia –anche attraverso il richiamoalla Carta di Treviso–considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispettoall'esercizio del diritto di cronaca precludendo al giornalista la facolt didiffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minoricomunque coinvolti in fatti di cronaca;

RITENUTO che, nel caso oggetto delpresente provvedimento, oltre che rendere riconoscibili i protagonisti dellavicenda e, in particolare, i minori  implicati –con la conseguenteviolazione del citato art. 7 del codice di deontologia–, la contestuale diffusionedelle citate informazioni (l'et e il nome del minore ricoverato, l'et dellasorella, i nomi, le iniziali dei cognomi e le professioni dei genitori, lacitt in cui si svolto il fatto e l'attuale residenza della madre) e, ancorpi, di quelle relative alle patologie da cui sarebbero affetti i minori, nonrispetta il principio di essenzialit rispetto a fatti di interesse pubblico,sancito dall'art. 137, comma 3, del d. lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del citatocodice di deontologia, trattandosi di informazioni non indispensabili adun'illustrazione pur compiuta della vicenda che poteva, anche se rappresentatain termini generici e rendendo anonimi alcuni dei chiari riferimenti contenutinell'articolo in questione, raggiungere egualmente lo scopo (indicato dallastessa resistente come ragione della cronaca giornalistica) di informare ilpubblico circa il "disagio dei figli a seguito della separazione deigenitori";

RITENUTO quindi, alla luce delleconsiderazioni svolte, di dover dichiarare fondata l'opposizione all'ulterioretrattamento dei dati personali della ricorrente e dei suoi figli minori neitermini sopra indicati e, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n.196/2003, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libert fondamentalidegli interessati, di dover vietare all'editore resistente, a far data dallaricezione del presente provvedimento, l'ulteriore diffusione, secondo lecontestate modalit, di informazioni idonee a identificare, ancheindirettamente, i minori interessati e il genitore ricorrente, nonch di datipersonali relativi al loro stato di salute;

RITENUTO invece di dover dichiarareinfondata la richiesta di cancellazione e blocco dei medesimi dati dagliarchivi della societ editrice dal momento che, alla luce della documentazionein atti, la mera conservazione degli stessi non risulta effettuataillecitamente; ritenuto che va altres dichiarata infondata la richiesta diconoscere l'origine dei dati personali alla luce dell'art. 138 del Codice che,come eccepito dalla  resistente, lascia impregiudicate le norme poste atutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,limitatamente alla fonte della notizia; ritenuto infine di dover dichiarareinfondata anche la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati,avendo la resistente dichiarato al riguardo, gi prima della presentazione delricorso, di non detenere ulteriori dati personali degli interessati oltrequelli contenuti nell'articolo del KY;

RITENUTO infine di dover disporre latrasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionaledell'Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordinecompetente per territorio, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Societ europea di edizioni S.p.A., nella misuradi euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara fondata l'opposizioneall'ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente e dei suoi figliminori e, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice in materia di protezionedei dati personali,  quale misura necessaria a tutela dei diritti e dellelibert fondamentali degli stessi, vieta all'editore resistente, a far datadalla ricezione del presente provvedimento, l'ulteriore diffusione, secondo lecontestate modalit, di informazioni idonee a identificare, ancheindirettamente, i minori interessati e il genitore ricorrente, nonch di datipersonali relativi al loro stato di salute;

b) dichiara infondate le restantirichieste;

c) dispone la trasmissione di copiadel presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti eal Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per levalutazioni di competenza;

d) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Societ europea di edizioni S.p.A., la quale dovrliquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli