Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 4ottobre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il25 giugno 2007 da Maria Giuseppina Omboni, rappresentata e difesa dall'avv.Karim Dahmouni, nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A., con il quale laricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lariguardano contenuti nelle cartelle esattoriali aventi come destinataria lamedesima ricorrente, nonch di porre a carico della societ resistente le spesesostenute per il procedimento; visto che la ricorrente ha chiesto altres diconoscere "i titoli in relazione ai quali i crediti sono statiiscritti a ruolo, le relazioni di notifica delle cartelle esattoriali glieventuali ulteriori atti amministrativi, esecutivi o cautelari aventi comedestinataria la ricorrente";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 luglio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata;

VISTE le note del 16 luglio 2007 e 1agosto 2007 con le quali Equitalia Sestri S.p.A. ha trasmesso le informazionirichieste, precisando che "il tempo intercorso tra la data dellaformale richiesta e la materiale consegna alla contribuente dei documentirichiesti quello strettamente necessario al reperimento degli stessi archiviatipresso strutture esterne o chiesti direttamente ad altri agenti dellariscossione";

VISTA la nota del 21 luglio 2007 con laquale la ricorrente, "vista l'adesione spontanea", ha chiesto "di volersi dichiarare ilnon luogo a provvedere" e harinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese sostenuteper il procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richiestedell'interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Equitalia Sestri S.p.A. in ragione del mancatotempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso;

b) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Equitalia Sestri S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli