| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 4ottobre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza del 19 gennaio 2007 conla quale XY, in qualit di erede del padre ZY deceduto il WZ, aveva chiesto aBanca CR Firenze S.p.A. la conferma dell'esistenza di dati personaliriguardanti il proprio defunto genitore e la loro comunicazione in formaintelligibile, con specifico riferimento " a tutte le operazionibancarie effettuate sul c/c (intestato) al medesimo ZY VISTO il ricorso presentato da XY,rappresentato e difeso dall'avv. Michele Meconcelli nei confronti di Banca CRFirenze S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito dell'inidoneo riscontrofornito dall'istituto di credito, ha ribadito le proprie richieste; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 maggio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste del ricorrente, nonch la successiva nota del 3 luglio2007 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 7giugno 2007 alla quale la banca resistente ha allegato copia di una letteradatata 25 luglio 2006 con la quale la medesima consegnava all'interessato"copie degli estratti conto dei libretti di risparmio al portatore VISTO il verbale dell'audizione delricorrente del 19 giugno 2007, nel corso della quale il medesimo ha contestatoil riscontro ottenuto dalla banca ritenendolo "insufficiente VISTA la nota anticipata via fax il 29giugno 2007, con la quale la banca resistente ha comunicato, tra l'altro," la pi completa disponibilit a fornire i dati personali del defuntoZY () e dei depositi aquest'ultimo intestati, invitando il signor XY a recarsi presso la VISTE le note datate 16 luglio 2007, 2agosto 2007, 7 agosto 2007 e 6 settembre 2007, con le quali il ricorrente hadichiarato di essersi pi volte recato presso la citata filiale della banca (daultimo, nell'agosto 2007), rimanendo tuttavia insoddisfatto del riscontroottenuto anche in tale occasione: ci, in quanto la banca si sarebbe limitataad indicare (da ultimo, con lettera del 6 agosto 2007 indirizzata al soloricorrente) la tipologia dei rapporti intrattenuti dal de cuius RILEVATO che il ricorrente legittimatoad accedere ai dati personali del padre defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3,del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio,o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli diprotezione"; RICORDATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice,l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente idati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolaredai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta,previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato peraltroche, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiestadell'interessato "pu avvenire anche attraverso l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti RITENUTO che, con riferimento allarichiesta di accedere ai dati personali relativi ai rapporti intrattenuti daldefunto (rispetto ai quali risulta dagli atti essere stata comunicata la solatipologia con la lettera del 6/8/2007), il ricorso deve essere accolto postoche la banca resistente ha omesso di comunicare, nel proprio riscontro, indettaglio e in forma intelligibile tutti i dati personali relativi aimenzionati rapporti intrattenuti dal de cuius RITENUTO che deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,limitatamente ai dati personali gi comunicati al ricorrente nel corso del procedimento; RILEVATO che non costituiscono oggettodella presente decisione (essendo relative ad un profilo emersoincidentalmente nel corso dell'istruttoria) le informazioni personali(ulteriori rispetto a quelle gi comunicate dall'istituto di credito resistente)relative alla polizza sottoscritta dal de cuius VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di accedere a tutti i dati personali del defunto ZY riferiti airapporti intrattenuti con Banca CR Firenze S.p.A. e ordina alla bancaresistente di comunicare al ricorrente, entro il 15 novembre 2007, tutte leinformazioni personali relative a tali rapporti, secondo le modalit indicatenell'art. 10 del Codice, dando conferma anche a questa Autorit, entro ilmedesimo termine, dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso limitatamente ai dati personali gi comunicati al ricorrente nelcorso del procedimento; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Banca CR Firenze S.p.A, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 4 ottobre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |