| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 11ottobre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza formulata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto al Formez-Centro diformazione studi, di cui dirigente, la cancellazione o il blocco dei datipersonali che lo riguardano contenuti in un'e-mail VISTO il riscontro fornito il 17 aprile2007 con il quale il Formez-Centro di formazione studi, nel comunicare di avercancellato dall'e-mail duecapoversi relativi ad un'iniziativa avviata autonomamente dal ricorrente(relativa alla sistemazione logistica dell'istituto) e di averne dato relativacomunicazione a coloro ai quali i dati erano stati comunicati (ventiseipersone), ha sostenuto di non poter invece accogliere la richiesta dicancellazione dei rimanenti dati del ricorrente ivi contenuti; rilevato che,secondo quanto sostenuto dal Formez, tale nota sarebbe stata inviata infatti aidirigenti dell'ente in quanto gi destinatari di una precedente comunicazione delricorrente (inoltrata "con mail del Formez VISTO il ricorso regolarizzato il 21maggio 2007, presentato da XY nei confronti di Formez-Centro di formazionestudi, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta dicancellazione con riferimento a tutti i dati contenuti nella citata e-mail VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 24 maggio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle predette richieste, nonch la nota del 10 luglio 2007con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la memoria del 20 giugno 2007 concui l'ente resistente ha sostenuto che "il comportamento del Formez da ricondurre all'esercizio del diritto-dovere del datore di lavoro di gestionee controllo finalizzati alla corretta esecuzione delle funzioni connesse alrapporto di lavoro dei dirigenti. E ci a fronte di un comportamento nonconsono al ruolo rivestito dal ricorrente, non avendo egli agito nel rispettodelle procedure in atto presso il Formez", e "che metteva in discussione () leprerogative gestionali del Centro attraverso uno strumento, quello dellae-mail, che per la sua diffusione ha richiesto un correttivo di corrispondenteambito di diffusione"; rilevatoche il resistente ha altres dichiarato che "la nota del 23 febbraio2007 non costituisce sanzione disciplinare, peraltro non applicabile aidirigenti, bens la modalit attraverso la quale si voluto, in via generale,richiamare l'attenzione di tutti i dirigenti del Formez sulle procedure in usopresso lo stesso"; VISTA la memoria datata 22 giugno 2007con la quale il ricorrente ha contestato la correttezza del trattamentoeffettuato rilevando che "il direttore, se convinto dell'opportunit dirappresentare ai dirigenti del Formez comportamenti da evitare, avrebbe potutoformulare tali indirizzi ai dirigenti avvalendosi di differenti modalitcomunicative", senzaindirizzare altres agli stessi "la stessa e-mail () contenenterilievi e critiche personali concernenti l'operato VISTA la nota anticipata via fax il 4luglio 2007 con la quale il resistente ha ribadito di ritenere lecito iltrattamento effettuato nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto-dovere digestione e controllo finalizzato alla corretta esecuzione delle funzioniconnesse al rapporto di lavoro dei dirigenti; VISTA la nota del 9 luglio 2007 conla quale il ricorrente ha ribadito di non contestare il diritto-doveredirettivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma ha richiamatol'attenzione sul fatto che lo stesso "deve svolgersi secondo modalitlecite e pertinenti rispetto allo scopo perseguito, in conformit ai precettidi buona fede e correttezza" eche, "in coerenza con l'esercizio di tale diritto-dovere, () nullaavrebbe impedito al direttore generale di desumere, dal fatto in argomento, laformulazione di una sua direttiva, o un'altra formula comunicativa, dicarattere generale da inviare a tutti i dirigenti RITENUTO di dover dichiarare infondata larichiesta di cancellazione e di blocco dei dati personali contenuti nella e-mail RITENUTO tuttavia che, nel caso dispecie, il richiamo di tutti i dirigenti dell'ente al rispetto delle regolecomportamentali e procedurali avrebbe potuto essere effettuato mediante unasola comunicazione di carattere generale; ci, evitando quindi l'inoltroall'insaputa dell'interessato della e-mail, rivolta allo stesso, a soggetti che non risultano dagli atti esserestati n interessati dalle specifiche vicende oggetto della comunicazione neitermini predetti, n integralmente a conoscenza dei diversi comportamenti delricorrente che hanno originato la comunicazione medesima; RITENUTO che, alla luce di ci e dellepeculiarit del caso di specie, deve ritenersi giustificata l'opposizioneavanzata dal ricorrente e di dover pertanto ordinare al titolare deltrattamento –nel caso si verifichino episodi del tipo oggetto delpresente ricorso– di limitare le comunicazioni contenenti dati personaliche lo riguardano esclusivamente allo stesso, ferma restando la facolt di dareun'informativa essenziale anche ad altri soggetti che siano coinvolti nellevicende cui tali comunicazioni si riferiscono o, comunque, interessati ai loroeffetti o conseguenze; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondate la richiesta dicancellazione e di blocco dei dati personali dell'interessato contenuti nella e-mail b) in accoglimento dell'opposizioneformulata dal ricorrente, ordina al titolare del trattamento –nel caso siverifichino ulteriori episodi del tipo oggetto del presente ricorso– dilimitare le comunicazioni contenenti dati personali che lo riguardanoesclusivamente al ricorrente medesimo, ferma restando la facolt di dareun'informativa essenziale anche ad altri soggetti che siano coinvolti nelle vicendecui tali comunicazioni si riferiscono o, comunque, interessati ai loro effettio conseguenze; c) dichiara compensate le spese tra leparti. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |