Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25ottobre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza dell'8 maggio 2007,avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di R.C.S.Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "La Gazzetta delloSport", e del Gruppo editoriale "L'Espresso" S.p.A., in qualitdi editore del quotidiano "La Repubblica", con la quale Luciano Moggiha chiesto la cancellazione dai siti Internet dei due quotidiani(rispettivamente, dal sito "www.gazzetta.it" e "www.repubblica.it") dei dati personali contenuti in "tuttele intercettazioni telefoniche, sia scritte che audio" che lo riguardano e si opposto al loroulteriore trattamento, ritenendo che tali intercettazioni siano statepubblicate in violazione del combinato disposto degli artt. 114 e 116 c.p.p.,"che stabilisce il divieto assoluto e inderogabile di pubblicazionedegli atti processuali fino alla conclusione di almeno un grado di giudizio" (circostanza che non si sarebbe realizzatasecondo l'interessato il quale asserisce di aver ricevuto soltanto un avviso diconclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. da parte della Procura della Repubblica diNapoli);

VISTO il riscontro con il quale, il 28maggio 2007, il Gruppo editoriale "L'Espresso" S.p.A. ha ritenutolecito il trattamento (che considera effettuato nel legittimo eserciziodell'attivit giornalistica, tenuto conto della "sussistenzadell'interesse sociale, dell'essenzialit dell'informazione e della assolutapertinenza delle notizie diffuse")e ha negato quindi la cancellazione dei dati in questione;

VISTO il ricorso presentato il 21 giugno2007 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A. e del Gruppo editoriale"L'Espresso" S.p.A. con il quale Luciano Moggi (rappresentato edifesa dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Gianaria, Paolo Trofino eFederico Tedeschini), ha ribadito le proprie richieste ivi compresal'opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano relativi a "tuttii testi, in qualunque formato (video, audio, scritto), contenenti riproduzionedi intercettazioni di conversazioni telefoniche intrattenute dal ricorrente,come li si rinvengono nei siti web www.gazzetta.it e www.repubblica.it", indicando tra essi –a titoloesemplificativo– alcuni brani rispetto ai quali sarebbe carente, a suoavviso, l'interesse sociale alla diffusione (ad esempio, "Il capo dellaDigos: grazie del regalo","Il carabiniere: mi puoi dare quei biglietti", "Il finanziere: hanno trasferito ilgenerale", "Moggi alquestore: hanno rapinato laMercedes di Alessandro", "Ibiglietti di Moggi: 15 tribune d'onore e 30 tribune centrali");

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 26 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonch la nota del 5 ottobre 2007 con la qualequesta Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE la nota del 16 luglio e la memoriadel 23 luglio 2007 con le quali il Gruppo editoriale "L'Espresso"S.p.A. (rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Ripa di Meana, MaurizioMartinetti, Vanessa Giovanetti e Chiara Lembi): a) ha ricordato che "leintercettazioni telefoniche di cui si duole () il sig. Moggi sono tratte dallerisultanze della ormai notoria indagine penale denominata "Off side"condotta dalla procura di Napoli"e che stralci delle stesse sono stati pubblicati dalle principali testategiornalistiche nazionali e internazionali gi dal maggio 2006, "allorcherano stati emessi" 41 avvisidi garanzia "a vari soggetti indagati, tra i quali figura (con un ruolopreminente) l'odierno ricorrente";b) ha sostenuto che la testata Repubblica.it avrebbe informato lecitamente ipropri lettori "in merito ai costanti sviluppi di una delle pieclatanti indagini giudiziarie degli ultimi anni, con riferimento alla qualenon pu essere messo in dubbio n l'interesse pubblico sotteso alla stessa, ntantomeno la peculiarit ed eccezionalit rispetto ad altre vicende di cronaca"; ci, tenuto conto che le citate indaginiavrebbero, ad avviso della resistente, "fatto emergere l'esistenza diun sistema di favori, minacce pi o meno velate, comportamenti arroganti edabusi che, al di l della loro censurabilit da un punto di vista giuridico,rivelavano comunque ed innegabilmente un decadimento etico e morale, tanto pigrave se si considera che detti comportamenti avvenivano in un contesto, quellosportivo, che ben pi di altri dovrebbe essere caratterizzato da ben differentivalori"; rilevato che, per laresistente, anche i brani audio espressamente indicati dal ricorrente comeprivi di interesse pubblico sarebbero invece prova che "lo scandaloCalciopoli non ha solo (strettamente) riguardato il mondo del calcio, ma hacoinvolto ai pi vari livelli tutto ci che ruota intorno a detto mondo, dalleforze di polizia ai politici, dai giocatori agli arbitri, dai dirigenti aigiornalisti, dalle testate televisive ai procuratori"; rilevato, inoltre, che la resistente hasostenuto che "la pubblicazione integrale del testo delleintercettazioni –il cui contenuto era gi ampiamente noto alla pubblicaopinione– funge da supporto –completo e oggettivo– allavalutazione critica dell'intera vicenda Calciopoli e, al tempo stesso, consentea chiunque di verificare la fondatezza o meno dei molteplici giudizi sullavicenda formulati da tutti i mezzi di informazione, commentatori, giornalistie, soprattutto, dagli stessi organi inquirenti";

VISTA la nota del 16 luglio e la memoriadel 17 luglio 2007 con la quale R.C.S. Quotidiani S.p.A. (rappresentata edifesa dall'avv. Caterina Malavenda), nel rigettare la richiesta dicancellazione dei dati del ricorrente contenuti nelle intercettazionitelefoniche disponibili sul sito Internet "www.gazzetta.it" in quanto pubblicati nel rispetto dellegittimo esercizio del diritto di cronaca, ha sostenuto che le doglianzesarebbero infondate tenuto conto che "le intercettazioni attualmentepresenti nel sito web della"Gazzetta dello sport" ed in quello de "la Repubblica", nonappartengono solo al fascicolo delle indagini preliminari, pendente avanti la Procura di Napoli, che ha chiesto ilrinvio a giudizio del ricorrente, ma anche e soprattutto a quello dellagiustizia sportiva, che ha condannato in via definitiva il ricorrente perillecito disciplinare, richiamando ampi stralci di quelle intercettazioni"; rilevato che, ad avviso di R.C.S. QuotidianiS.p.A., "nel momento in cui quelle intercettazioni sono approdate nelfascicolo del procedimento sportivo, non importa attraverso quale forma e adopera di chi e sono state utilizzate per infliggere una condanna esemplare amolti degli inquisiti, fra cui il ricorrente, il loro contenuto deveconsiderarsi definitivamente sottratto al regime proprio degli attiprocessuali, cos come "disegnato" dagli artt. 114 e 329 c.p.p., chepossono trovare applicazione solo qualora gli atti processuali siano rimasti nellasfera esclusiva dell'autorit giudiziaria"; rilevato che, con riferimento all'asserito riferimento di alcunibrani "a comportamenti strettamente personali degli indagati, nondirettamente connessi a fatti penalmente rilevanti", la resistente ha ritenuto opportuno segnalarecome la giustizia sportiva abbia "gi utilizzato integralmente queicontenuti e che, allo stato, dai riferimenti contenuti nel ricorso, non emergeaffatto tale difetto di connessione, dovendosi ad esempio ritenere, in via diipotesi, di estremo interesse che un carabiniere abbia ottenuto dal ricorrentedei biglietti () o che il capo della Digos lo ringrazi per il regalo";

VISTA la memoria del 23 luglio 2007 conla quale il ricorrente, reputando che "il grado di giudizio che deveconcludersi, affinch le intercettazioni, come acquisite al processo, possanoessere utilizzate, quello del processo regolato dal codice di rito, non certoquello della cosiddetta giustizia sportiva" e ricordando che l'utilizzabilit di tali intercettazioninell'ambito della giustizia sportiva sar oggetto di valutazione del Tar delLazio nei prossimi mesi, ha ribadito la propria pretesa;

VISTO il verbale dell'audizione del 25luglio 2007 nel corso della quale il ricorrente ha asserito, tra l'altro, chela pubblicazione delle intercettazioni "in forma multimediale" sarebbe maggiormente lesiva del suo dirittoalla privatezza, specialmente con riferimento a profili assolutamenteirrilevanti rispetto alla vicenda oggetto dell'esercizio del diritto dicronaca, mentre il Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. ha considerato che anchegli incisi delle intercettazioni in questione "sono stati consideratirilevanti dagli inquirenti nell'ambito delle indagini anche laddove noncostituenti ipotesi di reato, atteso che gli stessi contribuivano a fornire unquadro d'insieme del sistema di controllo gestito dal sig. Moggi sul mondo delcalcio";

RILEVATO che il Codice, al fine dicontemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza)con il diritto all'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 es.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personalieffettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virt degli artt. 136e 137, comma 3, del predetto Codice, nonch delle disposizioni contenute nelcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell'allegato A almedesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza ilconsenso dell'interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principiodell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che questa Autorit si giespressa pi volte in tema di pubblicazione sui mezzi di informazione ditrascrizioni di intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito diprocedimenti giudiziari rispetto ai quali pu risultare legittimo l'eserciziodel diritto di cronaca per un'informazione anche dettagliata, ma  pursempre essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico connessi a taliprocedimenti (cfr., in particolare, Provv. 21 giugno 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);

RILEVATO che in tali interventi ilGarante ha evidenziato che l'attuale normativa in materia processuale,presentando alcuni profili critici rispetto alla tutela dei diritti, dellelibert fondamentali e della dignit degli interessati, non risulta adeguatarispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione di numerosi documenti diorigine processuale posti a diretta disposizione dell'opinione pubblica in modoa volte indiscriminato, anche in Internet, senza un'adeguata valutazione eselezione; rilevato che tali profili, attualmente all'esame del Parlamento,riguardano in particolare il vigente meccanismo processuale in tema di stralcioche permette l'ampia utilizzazione fuori del contesto penale di risultanzeprobatorie irrilevanti per l'accertamento dei reati;

RILEVATO che, nel caso di specie, deveritenersi sussistente l'interesse pubblico a conoscere vicende di interessepubblico che hanno interessato il mondo sportivo e per le quali sono stateavviate varie indagini giudiziarie nel cui ambito sono state disposte leintercettazioni in questione;

RILEVATO che allo stato delladocumentazione in atti non risulta comprovato che le informazioni in esamesiano state acquisite e utilizzate in ambito giornalistico da atti deiprocedimenti in corso in difformit dalla vigente normativa, in particolare perquanto riguarda il segreto delle indagini preliminari e il divieto dipubblicare atti del procedimento penale; rilevato inoltre che le medesimeinformazioni risultano essere state ampiamente diffuse, per lo pi in formascritta, gi a partire dal maggio 2006, da numerosi organi di stampa, al finedi dare contezza all'opinione pubblica anche dei procedimenti disciplinarisportivi che hanno interessato, tra gli altri, il ricorrente (peraltro, inordine alla utilizzabilit delle intercettazioni in tale contesto, cfr. l'art.2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, nonch T.a.r. Lazio n. 5280/2007);

RILEVATO inoltre che, "rispetto apersone note, i mezzi di informazione beneficiano () di margini pi ampi nellapubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenzaassuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6,comma 2, del citato codice di deontologia; cfr. Provv. 2 marzo 2006, doc. webn. 1246867);

RITENUTO che, tenuto anche contodell'attivit svolta dal ricorrente (dirigente della squadra di calcio che hasubito una severa sanzione) e della sua pacifica notoriet, nonch del suorilevante coinvolgimento in tali vicende, il trattamento dei dati personali chelo riguardano non risulta essere stato effettuato illecitamente nell'eserciziodel diritto di cronaca e di critica; ritenuto, in particolare, che letrascrizioni delle intercettazioni in questione hanno offerto elementi divalutazione per ricostruire contatti e relazioni interpersonali del ricorrentecon altri soggetti coinvolti nella vicenda, appartenenti o meno al mondo delcalcio;

RILEVATO che tale constatazione nonpregiudica il diritto dell'interessato di proporre ulteriori e pi specificheistanze per ottenere l'interruzione della diffusione, in ambito giornalistico,di specifici dati che lo riguardano, tratti dalle predette trascrizioni e nonmenzionati nel ricorso odierno, qualora riguardino aspetti attinenti alla sferaintima o ad altri profili del tutto personali irrilevanti ai finidell'informazione del pubblico sui fatti in questione;

RILEVATO che, nel caso di specie, anchela pubblicazione dei predetti dati in formato audio (profilo, quest'ultimo, cheha una sua specificit e novit rispetto a situazioni esaminate da questaAutorit nel passato anche recente) pu aver contribuito a chiarireall'opinione pubblica il tenore di alcuni rapporti personali e istituzionaliche hanno caratterizzato la vicenda e il ruolo in essa ricoperto dal ricorrentemedesimo;

RILEVATO, tuttavia, che proprio ladiffusione indifferenziata e a tempo indeterminato delle risultanze audio delleintercettazioni determina un ulteriore, specifico impatto sulla sfera personaledegli interessati e sulla loro dignit, specie quando la diffusione riguardi unelevato numero di conversazioni; rilevato che tale forma di diffusione purisultare eccedente rispetto ad un'esigenza di giustificata informazione suvicende di interesse pubblico e comportare anche un eccessivo sacrificio didiritti di terzi interessati;

RILEVATO che, nel caso di specie, lafunzione informativa svolta dall'attuale pubblicazione delle intercettazioni informato audio risulta essere stata ampiamente soddisfatta (dal momento che taliversioni risultano disponibili gi dal luglio 2006) e che, limitatamente aibrani audio, l'ulteriore loro permanenza massiva sui siti Internet delleresistenti non pu ritenersi pi essenziale per l'informazione, pur legittima eanalitica, su fatti di interesse pubblico (cfr. art. 6, comma 1, del citatocodice di deontologia);

RITENUTO pertanto che, ferma restando lanon risultata fondatezza della domanda relativa alla cancellazione dei dati perritenuta violazione di legge, in parziale accoglimento della distintaopposizione per motivi legittimi proposta dal ricorrente, va disposto che leresistenti, a titolo di misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessatoai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, si astengano dal diffondere per ilfuturo, mediante i propri siti Internet, i dati personali relativiall'interessato contenuti nelle risultanze audio delle intercettazioni inquestione; ritenuto che le resistenti dovranno dare conferma al ricorrente e aquesta Autorit dell'avvenuto adempimento entro il 30 novembre 2007;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

0.     dichiara non fondatala domanda relativa alla cancellazione dei dati per ritenuta violazione dilegge;

0.     dispone, in parziale accoglimentodella distinta opposizione per motivi legittimi proposta dal ricorrente, che ititolari del trattamento si astengano, a titolo di misura necessaria a tuteladei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, daldiffondere per il futuro mediante i propri siti Internet i dati personalirelativi al medesimo interessato contenuti nelle risultanze audio delleintercettazioni in questione;

0.     dispone che le resistenti dianoconferma al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il30 novembre 2007;

0.     dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli