| Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO del 31ottobre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ex art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata a CervedBusiness Information S.p.A. il 12 marzo 2007 con la quale XY ha chiesto lacancellazione dal "Dossier persona Cerved VISTO il ricorso al Garante presentatol'8 giugno 2007 da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Sabetta) neiconfronti di Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesadall'avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel contestare ilriscontro negativo fornitogli dalla resistente, ha riproposto la richiestaformulata ex artt. 7 e 8 del Codice, ribadendo che, trattandosi di un fallimentochiuso da "oltre 20 anni e per mancanza di passivo VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 14 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 14settembre 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la memoria anticipata via fax il 9luglio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che iltrattamento dei dati del ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito, inquanto i dati verrebbero tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved per"agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazionepatrimoniale e delle pregresse attivit commerciali dei singoli operatorieconomici"; rilevato che laresistente ha dichiarato che i dati contestati, che ritiene esatti, pertinentie non eccedenti rispetto alla citata finalit, non possono, a suo avviso,essere considerati pregiudizievoli; gli stessi si limitano a riportare soltantoinformazioni che continuano a essere contenute nei pubblici registri el'informazione relativa al citato fallimento fornita dalla societ come fattostorico al quale non verrebbe a suo avviso attribuita alcuna valenzapregiudizievole (tanto che il dossier "espressamente indica lainesistenza di eventi pregiudizievoli a carico del signor XY VISTO il verbale dell'audizione dell'11luglio 2007 nel corso della quale la resistente si richiamata alleconsiderazioni formulate nella propria memoria difensiva; RILEVATO che il trattamento effettuatodalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri eche tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senzail consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c RITENUTO, tuttavia, che i dati relativial ricorrente risultano essere trattati dalla resistente in modo fuorviante peril modo in cui sono strettamente associati all'informazione concernente ilfallimento avvenuto pi di venti anni or sono di WZ e c. s.n.c. (informazioneperaltro non completata dall'indicazione delle ragioni che hanno portato allachiusura di tale fallimento –pure se presenti nei registri pubblici dacui sono stati attinti i dati in questione–), con conseguente violazionedel generale principio di liceit e correttezza dei dati di cui all'art. 11 delCodice; ci, in considerazione del fatto che tale trattamento, per lespecifiche modalit con le quali effettuato, pu indurre i soggetti cheaccedono a tali dati (e ai quali viene fornita solo un'informazionedichiaratamente sintetica) ad associare attualmente il nominativo delricorrente con un evento pregiudizievole, quale la dichiarazione di fallimentodi una societ della quale lo stesso socio, nonostante il fatto che da taleevento sia trascorso un lasso di tempo cos considerevole (ventidue anni) darendere l'informazione medesima non pi pertinente rispetto alla finalitperseguita; RILEVATO che questa Autorit ha giavviato in separata sede un autonomo procedimento al fine di verificare laliceit e la correttezza del complessivo trattamento dei dati effettuato dallasociet resistente; RITENUTO pertanto fondato il ricorso eritenuta quindi la necessit di disporre, quale misura a tuteladell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, in luogo dellarichiesta cancellazione, la sospensione della visibilit dell'informazionerelativa alla dichiarazione di fallimento di WZ e c. s.n.c. laddove figuridirettamente associata al ricorrente (in ogni scheda, report RITENUTO di dover ordinare allaresistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questaAutorit entro il 20 dicembre 2007; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti tenuto anche conto della novit e peculiaritdella vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a. dichiara fondato il ricorso e perl'effetto dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misuranecessaria a tutela dei diritti dell'interessato, la sospensione dellavisibilit dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di WZ ec. s.n.c. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (in ogni scheda, report b. ordina alla resistente di dareconferma dell'avvenuto adempimento entro il 20 dicembre 2007 al ricorrente e aquesta Autorit; c. dichiara compensate le spese trale parti. Roma, 31 ottobre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |