Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 31ottobre  2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il7 giugno 2007 e presentato da Vincenzo Lamusta, rappresentato e difesodall'avv. Marco Di Porto, nei confronti di Crif S.p.A., Experian InformationServices S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno), CTC-Consorzioper la tutela del credito (rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco DiRago), Fiditalia S.p.A. e Unicredit Clarima Banca S.p.A., con il quale ilricorrente ha chiesto ai predetti titolari di sistemi di informazionicreditizie di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano -riferitiad un prestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A. in data 17 gennaio 2005e a un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 29dicembre 2004- nonch, ai due enti finanziatori (Fiditalia S.p.A. e UnicreditClarima Banca S.p.A.), di attivarsi per ottenere la cancellazione medesima.Ci, in quanto il mancato pagamento da parte dell'interessato di alcune rate ditali finanziamenti sarebbe, ad avviso dello stesso, da addebitarsi aun'omissione o ritardo della banca di appoggio nel modificare le coordinate didomiciliazione delle rate e avendo, allo stato, lo stesso regolarizzato taliritardi; rilevato che il ricorrente ha contestato la liceit del trattamentoeffettuato dagli enti finanziatori, in particolare per non aver ricevutoil preavviso circal'imminente segnalazione deisuoi dati personali ai predetti sistemi di informazione creditizia, come previstodall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23);rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 12 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamentoa fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 18settembre 2007 con la quale stata comunicata alle parti la proroga deltermine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 giugno 2007con la quale Unicredit Clarima Banca S.p.A ha sostenuto, tra l'altro, dinon poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dalricorrente in quanto tali dati sono riferiti a segnalazioni ("effettuatelegittimamente") di ritardi neipagamenti del prestito erogato  all'interessato; rilevato che la banca,nel respingere gli addebiti relativi agli asseriti "problemi didomiciliazione RID sul conto corrente",ha fornito l'elenco dei pagamenti effettuati in ritardo e delle relative notedi preavviso di inserimento dei dati nei sic;

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio2007 con la quale Crif S.p.A. ha parimenti sostenuto di non poteraccogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente inquanto riferiti: a) a un prestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A. indata 17 gennaio 2005 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardinei pagamenti () non ancora regolarizzati"; b) a un prestito personale erogato da Unicredit Clarima BancaS.p.A. in data 29 dicembre 2004 e ancora in corso con "segnalazione diritardi nei pagamenti () non ancora regolarizzati"; visto che, ad avviso di Crif S.p.A., laconservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazionicreditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anchein assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia edi buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in temadi crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nellamedesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l'obbligo di preavviso circala registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallostesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo aisingoli enti partecipanti; rilevato, infine, che la predetta societ resistenteha sostenuto di aver verificato presso gli enti partecipanti interessati chegli stessi abbiano fornito alla ricorrente, "a seguito del verificarsidei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l'imminente registrazione deidati" di cui all'art. 4, comma7, del codice deontologico;

VISTA la memoria datata 29 giugno 2007,con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto preliminarmente che, "neicasi in cui il correntista chieda la modifica delle coordinate bancarie sullequali effettuare dei pagamenti in Rid, tale domanda non va inviata alla bancadi appoggio, ma al soggetto che deve presentare il Rid" e che, in ogni caso, "cambiando banca,non mutato l'andamento del piano di ammortamento della somma" dovuta dall'interessato il quale ha maturatonumerosi ritardi nei pagamenti "anche per motivi strettamente connessialla propria condotta",effettuando "ben sei distinti pagamenti a mezzo recuperatori peringenti importi scaduti e non corrisposti"; rilevato che nella medesima nota Fiditalia S.p.A. ha, altres,dichiarato di aver comunicato all'interessato, a fronte dei menzionati ritardi,che "permanendo il ritardo nei pagamenti, i relativi dati sarannoregistrati in pi sistemi di informazioni creditizie e vi saranno conservatiper il tempo ()" previsto dalcitato codice di deontologia e di buona condotta; vista, altres, la notadatata 20 settembre 2007, con la quale Fiditalia S.p.A. ha nuovamente sostenutodi non poter cancellare i dati in questione "prima del gennaio 2009, in perfetta conformit alle vigentidisposizioni di legge",ribadendo di aver fornito il contestato preavviso gi nel dicembre 2005 esottolineando come il ricorrente, al fine di regolarizzare la propriaposizione, ha effettuato pagamenti nel mese di luglio 2007, gi in pendenzadella presente procedura;

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio2007 e la successiva memoria datata 6 luglio 2007, con le qualiCTC-Consorzio per la tutela del credito ha ritenuto lecito il trattamento deidati personali riferiti al ricorrente (al quale il consorzio aveva, tral'altro, fornito gi riscontro con raccomandata del 30/4/2007 inviataall'indirizzo di residenza del medesimo, ma restituita al mittente per compiutagiacenza); rilevato che CTC-Consorzio per la tutela del credito, nelsottolineare che l'obbligo del "preavviso" grava esclusivamente suglienti partecipanti, ha sostenuto di aver ricevuto assicurazioni da questi ultimicirca l'invio del "preavviso" ai sensi dell'art. 4, comma 7, delcitato codice deontologico; rilevato che, in ordine al finanziamento erogato daFiditalia S.p.A., il citato consorzio ha sostenuto in particolare che ilricorrente non ha fornito "alcuna prova circa la regolarizzazione deiritardi a causa dei quali Fiditalia S.p.A. ha provveduto a effettuare lasegnalazione nel Sic";

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio2007 e la successiva memoria depositata il 5 luglio 2007 con la qualeExperian Information Services S.p.A., in relazione al prestito personaleerogato all'interessato da Unicredit Clarima Banca S.p.A., ha dichiarato diaver "ritenuto di voler provvedere all'eliminazione dei dati relativiai ritardi riferiti ai mesi di marzo ed aprile 2005", confermando peraltro la liceit dei trattamenti delle restantiinformazioni presenti nel proprio sic, avendo verificato con i partecipantil'avvenuto inoltro delle note di preavviso ex art. 4, comma 7, del codicedeontologico;

VISTE le note datate 4 luglio 2007 e 3agosto 2007, con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie posizionisostenendo, in particolare nei confronti del CTC, che l'interessato aveva"legittimamente effettuato l'elezione di domicilio presso lo studio deldott. Zaratti Flavio (), proprio al fine di far pervenire al delegato lacorrispondenza relativa ()" alricorso in questione;

VISTA la nota inviata via fax il 2ottobre 2007, con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che, in ordine alprestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A., "attualmente (), afronte dell'avvenuta regolarizzazione, a luglio 2007, dei ritardi nei pagamentiil finanziamento presente nel Sic di Crif con la segnalazione di ritardi neipagamenti () regolarizzati", mentre la posizione relativa al prestito personale erogato da UnicreditClarima Banca S.p.A. "risulta ad oggi presente nel Sic di Crif, comegi indicato nel riscontro del 2 luglio 2007, con la segnalazione di ritardinei pagamenti () non ancora regolarizzati";

RILEVATO che la disposizione introdottadall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condottaprevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessatocirca l'imminente registrazione dei dati in uno o pi sistemi di informazionicreditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensidell'art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per lasua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo alpi tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, ilmancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice dideontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di ratedi finanziamenti (anche di quelli gi in corso), comporta l'illiceit deltrattamento medesimo ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice in materia diprotezione dei dati personali;

RILEVATO che Fiditalia S.p.A. e UnicreditClarima Banca S.p.A. hanno fornito sufficienti elementi atti a dimostrare ilrispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordineall'invio dei c.d. preavvisi di inserimento nei sistemi di informazionicreditizie;

RILEVATO, pertanto, che la richiesta dicancellazione delle citate informazioni creditizie di tipo "negativo"relative al ricorrente censite nei Sic gestiti dalle resistenti, e oggetto dicontribuzioni a tali sistemi da parte dei due enti finanziatori, deve esseredichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazionedei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per lalecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di24 mesi o non ancora regolarizzati (art. 6 del medesimo codice di deontologia edi buona condotta) e risultando, dalla documentazione in atti, osservate anchele altre disposizioni del predetto codice deontologico;

RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 31 ottobre  2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli