Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 8novembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Sebastiano Carbone ha chiesto alComune di Spinazzola (nel quale risiede) di conoscere l'origine dei dati che loriguardano, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamentodi tali dati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento, se designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai qualii dati possono essere comunicati, opponendosi altres al loro trattamento perfinalit promozionali;

VISTO il ricorso regolarizzato il 15giugno 2007 e presentato nei confronti del Comune di Spinazzola, con il qualeSebastiano Carbone, nel ritenere inidoneo il riscontro fornito in data 2 maggio2007, ha ribadito le proprie richieste ad eccezione dell'opposizione altrattamento per finalit promozionali;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 10 settembre 2007con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 9luglio 2007, con la quale il comune resistente ha comunicato all'interessato leinformazioni richieste, precisando, "per completezza (), che mai ilComune di Spinazzola ha utilizzato i dati personali dei cittadini per scopipubblicitari, n ha intenzione di farlo in futuro";

VISTA la nota inviata via fax il 9settembre 2007, con la quale il ricorrente, nel sostenere, tra l'altro, che idati sarebbero trattati dall'amministrazione comunale "con strumentiinformatici di vecchia generazione",ha chiesto tra l'altro "il risarcimento delle spese sostenute e deldanno subito";

VISTA la nota anticipata via fax il 27settembre 2007, con la quale il Comune di Spinazzola ha ribadito, tra l'altro,"la piena osservanza nel suo ambito delle norme () in merito allamodalit di trattamento dei dati  personali in suo possesso", precisando anche di aver provveduto nelmaggio 2007  "all'aggiornamento della nomina del responsabile deltrattamento () e del Dps"(documento programmatico sulla sicurezza);

RITENUTO che, in ordine alla richiesta dirisarcimento del danno, il ricorso inammissibile atteso che per la medesimarichiesta, formulata peraltro solo nel corso del procedimento, anzich nelricorso, questa Autorit non ha competenza in merito;

RITENUTO invece di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle restanti richieste avendo il comune resistente fornito, nel corsodel procedimento, un sufficiente riscontro all'interessato;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontaredelle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettariadi euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gliadempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenutodi porli a carico del comune resistente nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione delriscontro fornito all'interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta dirisarcimento del danno;


b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso inordine alle restanti richieste;


c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico del Comune di Spinazzola, il quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli