| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 15novembre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il25 giugno 2007, presentato da Paolo Montanari nei confronti di L.R. Health& Beauty Systems s.r.l., con il quale il ricorrente (che aveva intrattenutoun rapporto di collaborazione con la societ), ha ribadito le richiesteformulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con le quali aveva chiestoconferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, opponendosi al loro trattamento "amotivo della fine del rapporto di collaborazione VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 giugno 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato nonch l'ulteriore nota del27 settembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note inviate via fax il 29giugno 2007, il 30 giugno 2007, il 4 luglio 2007 e il 7 luglio 2007 con lequali il ricorrente, integrando la documentazione inviata, ha trasmesso copiadi alcune e-mail a caratterecommerciale che la societ resistente gli avrebbe trasmesso anche in datasuccessiva alla presentazione del ricorso; VISTA la memoria datata 20 luglio 2007con la quale la resistente, integrando quanto comunicato all'interessato connota del 22 maggio 2007, ha dichiarato che, riguardo ai dati personali delricorrente, sono in suo "possesso solo quelli riportati nei contratti asuo tempo stipulati con la societ, indicati nella schedaanagraficaregolarmente trasmessa in data 22 maggio VISTE le note inviate via fax il 27luglio 2007, l'8 e il 20 agosto 2007 e il 18 ottobre 2007 con le quali ilricorrente, contestando le osservazioni della controparte, ha segnalato che"l'invio di posta elettronica stato ripetuto pi volte, persino dopola presentazione del ricorso al Garante ed addirittura reiteratosuccessivamente al riscontro.del 20 luglio 2007"; vistoche con la nota del 27 luglio 2007 il ricorrente ha inviato copia di una"brochure" promozionale pubblicata dalla societ resistente in dataantecedente alla cessazione del rapporto di collaborazione con l'interessato(20 febbraio 2007), diffusa a livello nazionale e internazionale anchesuccessivamente alla suddetta data e contenente nome, cognome e immaginefotografica del ricorrente (solo parzialmente oscurati) e utilizzati senza ilsuo consenso; VISTA l'ulteriore memoria datata 10ottobre 2007 con la quale L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. ha dichiaratoche "la brochureɏ stata realizzata e distribuita nell'anno RILEVATO che, alla luce delladocumentazione in atti, "l'adesivo" apposto dal titolare deltrattamento nella "brochure" promozionale intitolata "Lavostra strada verso il successo"ancora in distribuzione, non appare misura idonea a occultare l'immaginefotografica e il nominativo del ricorrente (dati che appaiono facilmenterilevabili anche a una prima lettura), attirando anzi l'attenzione propriosulla fotografia e il nome del ricorrente; ritenuto che meritano, pertanto, diessere presi in favorevole considerazione i motivi legittimi addotti nel casodi specie in relazione all'avvenuta interruzione del rapporto contrattuale conla societ resistente; rilevato, quindi, che L.R. Health & Beauty Systemss.r.l. dovr quindi adottare ogni misura idonea ad oscurare completamente idati personali dell'interessato all'interno delle citate "brochure RILEVATO che il ricorso deve essereparimenti accolto in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali cheriguardano il ricorrente, istanza rispetto alla quale la societ ha fornitosolo un riscontro parziale, mettendo a disposizione dell'interessato soloalcuni dati di tipo identificativo; ritenuto, pertanto, che la societ resistentedovr comunicare all'interessato i dati personali che lo riguardano contenutinel fascicolo personale o comunque relativi alla carriera professionale pressola societ stessa, dando conferma di tale adempimento a questa Autorit eall'interessato, entro e non oltre il 20 dicembre 2007; RILEVATO che va invece dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali gi comunicati dallaresistente; RITENUTO che va ugualmente dichiarato nonluogo a provvedere in ordine all'opposizione al trattamento dei dati personalidell'interessato per fini promozionali (con particolare riferimento all'inoltrodi comunicazioni a mezzo posta elettronica), avendo al riguardo la societfornito un sufficiente riscontro sostenendo pi volte, con dichiarazione dellacui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante RITENUTO che il ricorso deve essereinfine dichiarato infondato in ordine alla richiesta dicancellazione (e relativa attestazione) dei dati personali tuttora detenutidella resistente, atteso che la loro conservazione, alla luce delladocumentazione in atti, non risulta essere, allo stato, illecita trattandosi diinformazioni (relative allo svolgimento del rapporto di collaborazionedell'interessato) di cui obbligatoria la conservazione anche in forza deldisposto dell'art. 2220 del codice civile; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. inragione del mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso in ordineall'opposizione al trattamento di dati personali per motivi legittimi e ordinaa L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. di adottare ogni misura idonea aoscurare completamente i dati personali dell'interessato all'interno dellesopra citate "brochure"stampate e non ancora distribuite, dando conferma di tale adempimento a questaAutorit e all'interessato, entro e non oltre il 20 dicembre 2007; b) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di accedere ai dati personali che lo riguardano e ordina a L.R.Health & Beauty Systems s.r.l. di mettere a disposizione del ricorrente idati richiesti, contenuti nel fascicolo personale o comunque relativi alla suacarriera professionale, dando conferma di tale adempimento a questa Autorit eall'interessato, entro e non oltre il 20 dicembre 2007; c) dichiara il ricorso infondato inordine alla richiesta di cancellazione (e relativa attestazione) dei datipersonali tuttora detenuti dalla resistente; d) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; e) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misurapari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, acarico di L.R. Health & Beauty Systems s.r.l., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 15 novembre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |