Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15novembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante,regolarizzato in data 26 giugno 2007, presentato da Rosaria Caputo,rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli, nei confronti di Bancanazionale del lavoro S.p.A. con il quale la ricorrente (ex correntista dellabanca) ha ribadito la richiesta avanzata anche in riferimento all'art. 7 delCodice (alla quale non era stato fornito un riscontro ritenuto idoneo) volta adottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali chela riguardano relativi al "contratto di c/c n. 8783 cessato in data 26novembre 1999", nonch ai relativi estratti conto "a far datadal 31/3/1999 e sino al 30 giugno 1999", chiedendo altres di porre a caricodella resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 luglio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alla richiesta dell'interessata, nonch la nota del 18settembre 2007 con la quale stata comunicata alle parti la proroga deltermine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 24luglio 2007 con la quale la banca resistente ha comunicato alcuni datiidentificativi dei vari rapporti contrattuali intercorsi con l'interessata(anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in sede di interpello preventivo)e ha ribadito quanto sostenuto con nota del 7 maggio 2007, manifestando lapropria disponibilit a fornire le informazioni relative al citato contocorrente solo previo pagamento delle commissioni a suo avviso dovute (ai sensidell'art. 119 del d.lg. 385/93), nellamisura prevista nel "Foglio Informativo" (allegato alla predetta notadel 7 maggio 2007);

RILEVATO che il ricorso viene preso inconsiderazione esclusivamente in relazione alla richiesta di accesso ai datipersonali relativi al citato rapporto di conto corrente, formulata alla bancacon le istanze del 4 aprile e del 17 maggio 2007 le quali contengono unesplicito richiamo all'articolo 7 del Codice, accanto a distinti riferimentiall'acquisizione di copia di documenti, nonch a richiami a normative diverseda quelle relative alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamentodei dati personali, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolodocumento contenente dati personali dell'interessato, imponendo il solo obbligodi estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali delrichiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali altri datirelativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, ilriscontro alla richiesta dell'interessato "pu avvenire ancheattraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti idati personali richiesti", sel'estrazione dei dati "risulta particolarmente difficoltosa";

RILEVATO che, nel caso di specie, larichiesta della ricorrente risulta fondata in ordine alla richiesta di ottenerela comunicazione dei dati personali che la riguardano inerenti al citatorapporto di conto corrente, come delimitata nella istanza del 4 aprile 2007, esecondo le modalit di cui al predetto art. 10;

RILEVATO che, contrariamente a quantosostenuto dalla banca resistente, il solo esercizio del diritto di accesso aspecifici dati personali, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensidell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu esserecondizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito,ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n.385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere, in terminionerosi, copia di interi atti e documenti bancari;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogoa provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali gi comunicati allaricorrente;

RITENUTO, invece, che il ricorso deveessere accolto in ordine a tutti i dati personali della ricorrente riferiti alconto corrente n 8783 (ivi comprese le informazioni contenute nei relativiestratti conto) non ancora comunicati all'interessata e che va ordinato a Bancanazionale del lavoro S.p.A. di comunicare in forma intelligibile allaricorrente, entro il 20 dicembre 2007 e secondo le predette modalit, i datipersonali richiesti, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenutoadempimento, entro il medesimo termine;

RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti, anche in riferimento alla rilevante presenzanella richiesta di profili riguardanti solo il predetto d.lg. n. 385/1993;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta della ricorrente di avere accesso a tutti i dati personali che lariguardano relativi al conto corrente n 8783 e ordina a Banca nazionale dellavoro S.p.A. di comunicare i dati richiesti entro il 20 dicembre 2007 dandoconferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimotermine;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso limitatamente ai dati personali gi comunicati alla ricorrente;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento;

Roma, 15 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli