Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 22novembre 2007

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza inviata il 6 aprile 2007,mediante posta elettronica, a "Rifugio del gusto" di P. Salvadori conla quale Nicola Lugaresi, nel contestare la ricezione di un messaggio di postaelettronica non sollecitato (contenente un invito a visitare il sitodell'azienda), chiedeva conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerel'origine dei dati, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa iltrattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabiledel trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggettiai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il riscontro fornito dal titolareper mezzo del responsabile del trattamento dei dati (i cui estremi, insieme aquelli del titolare medesimo erano gi contenuti nella contestata e-mail ricevuta dal ricorrente), con il quale  venivacomunicato all'interessato che: a) nessun dato personale che lo riguarda erapresente negli archivi dell'impresa resistente; b) l'invito a visionare il sitoera stato inoltrato al suo indirizzo di posta elettronica per mezzo di unmeccanismo che consente a un terzo di segnalare presso il forum del citato sito web "l'email di un () amico che ritenga possagradire i prodotti () trattati"dalla resistente;

VISTO il ricorso presentato il 3 luglio2007 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall'avv. ClaudioPezzi, nel contestare l'idoneit del riscontro ricevuto da parte dell'impresaresistente (Selezioni di gusto-Rifugio del gusto), ha ribadito le proprieistanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 9 luglio 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 4 ottobre 2007con la quale, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Autorit hadisposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28luglio 2007 con la quale Piero Salvadori, in qualit di titolare dell'impresaSelezioni di gusto "della quale il Rifugio del gusto l'aziendavirtuale" (rappresentata edifesa dall'avv. Serena Nazzi), ha dichiarato di aver verificato l'assenza didati personali riguardanti l'interessato nei propri archivi e, integrando iprecedenti riscontri rispetto all'origine dell'indirizzo di posta elettronicaal quale il ricorrente ha ricevuto la comunicazione indesiderata (che comunque diverso da quello da cui stata spedita l'istanza ex artt. 7 e 8 delCodice, pur se ci non era stato precisato dal ricorrente nell'istanzamedesima), ha sostenuto di non essere in grado di "risalire alladimostrazione di provenienza dei dati",anche alla luce del tempo trascorso;

VISTE le memorie inviate il 14 settembree il 24 ottobre 2007 con le quali il ricorrente ha contestato la liceit deltrattamento effettuato dalla resistente con l'inoltro della comunicazione alsuo indirizzo di posta elettronica e ha ribadito la richiesta relativa allespese del procedimento;

 RILEVATO che, contrariamente aquanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell'art. 130 del Codice, ancheun'unica comunicazione per posta elettronica non sollecitata (come quellacontestata, che comprendeva un messaggio promozionale volto a far conoscere leiniziative della resistente) necessita del preventivo consenso dell'interessato(salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali del ricorrente dalmomento che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, conattestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non poter risalire all'origine stessa,tenuto conto del tempo trascorso dall'unico trattamento di dati del ricorrenteeffettuato con l'invio della comunicazione oggetto di contestazione;

RITENUTO di dover dichiarare infondato ilricorso in ordine alle restanti richieste tenuto conto che la resistente avevagi fornito tempestivamente riscontro alle stesse prima della suapresentazione, dichiarando (con attestazione ribadita nel corso delprocedimento e della cui veridicit l'autore risponde anche penalmente ai sensidel citato art. 168 del Codice) di non detenere dati personali del ricorrentedal momento che l'indirizzo di posta elettronica, una sola volta utilizzato,non stato oggetto di archiviazione;  

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico dell'impresa resistente nella misura di euro 150,previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alla parzialeinfondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

0.     dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personalidel ricorrente;

0.     dichiara infondato il ricorso inordine alle restanti richieste;

0.     determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico dell'impresa resistente, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli