| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 14dicembre 2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196),datata 16 novembre 2006, con la quale Daniela Di Carlo ha chiesto a BancaTercas S.p.A. di accedere ai dati personali che la riguardano concernenti lasegnalazione effettuata dalla predetta banca alla Centrale dei rischi dellaBanca d'Italia (riferiti a una "presunta sofferenza VISTO il ricorso pervenuto al Garante indata 1 ottobre 2007 proposto da Daniela Di Carlo, rappresentata e difesa dagliavv.ti Gianluca Pomante e Lorenza Croce, nei confronti di Banca Tercas S.p.A.,con il quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresla "la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge ()previo accertamento della illegittimit della segnalazione VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 4 ottobre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del22 novembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 22ottobre 2007, con la quale la banca resistente ha comunicato i dati personaliche hanno originato la segnalazione nella Centrale rischi della Banca d'Italia;ci, con particolare riferimento alle vicende contabili connesse "all'accollodi una quota frazionata () di un mutuo ipotecario originariamente concesso RILEVATO che la richiesta, formulatadalla ricorrente solo nell'atto di ricorso, di ottenere la "cancellazionedei dati trattati in violazione di legge" relativi alla citata segnalazione non rientra fra le specificherichieste avanzate dalla medesima interessata con la precedente istanza exartt. 7 e 8 del Codice ed pertanto in questa sede inammissibile; ritenuto,peraltro, che tale trattamento di dati non risulta dagli atti essere statoeffettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi disegnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relativedisposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993;deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995;circ. Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); RITENUTA la necessit di dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle restanti richieste dell'interessata volte ad accedere ai dati personalirelativi alla segnalazione di "sofferenza RILEVATO che sussistono giusti motivi percompensare le spese tra le parti; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara inammissibile larichiesta di cancellazione dei dati relativi alla segnalazione di "sofferenza b) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 14 dicembre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |