Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17gennaio 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il12 ottobre 2007 da Carlo Guerra (rappresentato e difeso dall'avv. MarinaGentile) nei confronti di ENI S.p.A. con il quale il ricorrente, dipendentedella medesima societ con la qualifica di quadro, ha ribadito la richiesta diottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che loriguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolareriferimento ai dati personali relativi alle procedure di valutazionefinalizzate all'assegnazione delle "politiche retributive 2007";

RILEVATO che l'interessato haaltres chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 10 dicembre 2007 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 novembre 2007 conla quale ENI S.p.a. ha inizialmente dichiarato di voler "aderire allerichieste" del ricorrente,invitandolo a recarsi "presso l'unit Gestione del personale di EniDivisione Refining & Marketing dove gli sar possibile prendere visione deidati personali contenuti nel relativo fascicolo personale";

VISTA la memoria datata 16 novembre 2007con la quale l'interessato, nel sottolineare la tardivit con cui la societresistente ha manifestato l'intenzione di aderire alla richiesta di accesso, hafatto presente che, bench recatosi in data 13 novembre 2007 presso l'ufficioindicatogli, "l'accesso al fascicolo non stato possibile, dovendoessere concordato un ulteriore appuntamento che tenesse conto delle esigenzedell'ufficio in questione",appuntamento poi fissato per il successivo 16 novembre;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasipresso questa Autorit in data 19 novembre 2007 nel corso della quale ilricorrente si dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto in data 16novembre 2007 presso la sede indicata dalla resistente, sia perch "incompleto,sia perch non vi stata estrapolazione dei dati personali richiesti nell'attodi ricorso bens esclusivamente ostensione di documenti, di alcuni dei qualil'interessato ha richiesto copia"con e-mail indirizzata alla societ resistente in pari data;

VISTA l'ulteriore memoria datata 6dicembre 2007 (nonch il successivo fax dell'11 gennaio 2008) con i quali ilricorrente ha affermato che in data 23 novembre 2007 Eni S.p.A. avrebbe fornitoun "esiguo nucleo di documenti" e che "tale riscontro alla richiesta di accesso formulatadall'interessato al proprio intero dossier non pu in alcun modo ritenersiesaustivo";

VISTO che con la medesima notal'interessato ha dichiarato di voler insistere nella sua richiesta di accederea tutti i dati personali che lo riguardano relativi "a vicendeessenziali ed indelebili del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenzedell'ENI S.p.A. da ventisette anni, quali emolumenti corrisposti, timbrature,adempimenti previdenziali, missioni, ordini di servizio, valutazioni ecertificati medici" e harinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese delprocedimento;

VISTO che con nota datata 2 gennaio 2008il titolare del trattamento  ha dichiarato che, a suo avviso, "larichiesta di mettere a disposizione dell'interessato i dati personali contenutinella cartella/fascicolo personale stata effettivamente adempiuta" e che tuttavia " disponibile a garantirel'accesso ai dati concernenti gli adempimenti retributivi, contributivi e dellepresenze trattati mediante strumenti informatici, tenuto conto che ci noncostituiva oggetto del preventivo interpello";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ilricorrente, nel richiedere di accedere "alle risultanze in base allequali stata istruita l'assegnazione delle politiche retributive 2007, nonchl'intero dossier concernente la mia persona" ha esercitato legittimamente il diritto di accessodi cui all'art. 7 del Codice, facendo riferimento all'ampio complesso diinformazioni personali di tipo oggettivo e valutativo contenute in tutti gliatti e documenti afferenti la lunga attivit lavorativa presso la societresistente;

RILEVATO, sulla base della documentazionein atti e delle stesse dichiarazioni del titolare, che la societ resistente hafornito solo un parziale riscontro alle richieste dell'interessato;

RILEVATO che la richiesta di accedere aidati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, aisensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibiledei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento,estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consenteinvece all'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti;

RILEVATO che la consegna in copia di attie documenti contenenti i dati personali richiesti peraltro prevista,dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali datipersonali riferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da talidocumenti risulti, come nel caso di specie, particolarmente difficoltosa per iltitolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deveessere accolto e che, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, ENI S.p.A.dovr consentire all'interessato (nei limiti e secondo le modalit di cui al citatoart. 10) l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano di carattere siaoggettivo sia valutativo contenuti nel fascicolo personale o, comunqueconservati in ogni altro archivio della societ e relativi all'attivitlavorativa del ricorrente, entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dandoconferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali gi comunicatial ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi;

ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ENI S.p.A. in ragionedel mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nellamisura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina aENI S.p.A. di consentire all'interessato, nei limiti e secondo le modalit dicui all'art. 10 del Codice, l'accesso a tutti i dati personali che loriguardano anche di carattere sia oggettivo sia valutativo contenuti nelfascicolo personale o comunque afferenti all'attivit lavorativa delricorrente, non ancora comunicati allo stesso entro e non oltre il 29 febbraio2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro lamedesima data;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso limitatamente ai dati personali gi messi a disposizione delricorrente;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di ENI S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli