| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 23gennaio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il19 ottobre 2007 da XY nei confronti di Consum.it S.p.A., con il quale ilricorrente ha ribadito la propria richiesta –gi avanzata al medesimotitolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta adottenere la cancellazione, dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie(di seguito s.i.c.) che attualmente li conservano, dei dati personali che loriguardano relativi a un finanziamento richiesto per l'iscrizione a unapalestra, rispetto al quale non aveva ricevuto per alcuna comunicazione n inordine alla confermata conclusione del contratto n in ordine ai bollettinipostali (forma di pagamento prescelta) che avrebbe dovuto pagare n, tantomeno, il preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia edi buona condotta (Provv. del Garante RILEVATO che il ricorrente ha anchecomunicato di aver verificato, presso CTC-Consorzio per la tutela del credito,l'erroneit del dato relativo al proprio indirizzo di residenza, nonostantel'indicazione corretta dello stesso contenuta nella richiesta di finanziamento; RILEVATO infine che il ricorrente hachiesto il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 novembre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 12dicembre 2007 con la quale stata comunicata la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax il 20novembre 2007 con la quale la resistente ha sostenuto di avere gi fornitoriscontro al ricorrente rappresentandogli l'impossibilit di cancellare i datiche lo riguardano dagli archivi dei s.i.c. dal momento che il ricorrente, ilquale risulta aver usufruito dell'abbonamento alla palestra per cui avevarichiesto il finanziamento, non ha ancora pagato le relative rate, pur essendostato contattato anche, nell'aprile 2007, da agenzie di recupero crediti e"sollecitato al versamento degli importi che alla data risultavanoscaduti"; VISTA la nota inoltrata via fax il 23novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro, rilevandoche il trattamento dei dati che lo riguardano sarebbe stato effettuato in modoillecito, tenuto anche conto del mancato rispetto delle norme del predettocodice di deontologia e di buona condotta e del fatto che la societ avrebbeanche "omesso qualsiasi controllo in ordine alla correttezza dei datitrattati"; VISTE le note pervenute il 2 e il 16gennaio 2008 con le quali la resistente ha ritenuto lecita la segnalazioneeffettuata e ha inoltrato copia della richiesta di finanziamento (recantel'indicazione dell'indirizzo di residenza del ricorrente in "ViaKW"), nonch copia dellacomunicazione inoltrata il 21 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 4, comma 7, delcitato codice di deontologia, al ricorrente presso "Via KX RILEVATO che la disposizione introdottadall'art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta(Provv. del Garante RILEVATO che, nel caso di specie, nonrisulta essere stato fornito effettivamente al ricorrente il citato preavvisodi cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia dal momento che lo stesso(come le precedenti comunicazioni in ordine al finanziamento) risulta esserestato inviato, per errore imputabile alla resistente, a un indirizzo errato eche pertanto il trattamento dei dati relativi al ritardo nei pagamenti statoeffettuato in modo illecito; RILEVATO, quindi, che deve essereordinato a Consum.it S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei datipersonali relativi ai ritardi nei pagamenti in questione dai sistemi diinformazioni creditizie cui sono stati comunicati entro e non oltre il 29febbraio 2008, dando conferma al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenutoadempimento entro la medesima data; RILEVATO tuttavia che, assolto ilpredetto obbligo nei modi corretti, la societ resistente potr effettuarelecitamente la comunicazione ai s.i.c. dei dati personali elativi all'eventualepersistenza dell'inadempimento contrattuale nei modi e nei termini previsti dalcitato codice di deontologia; RITENUTO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente,non avendo l'Autorit competenza in ordine a tale richiesta che, se del caso,deve essere avanzata dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Consum.it S.p.A., nella misura di euro 200,previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente inerenti aisuoi ritardi nei pagamenti a Consum.it S.p.A. attualmente censiti nei sistemidi informazioni creditizie e ordina alla medesima societ finanziaria di attivarsi per la cancellazione di tali informazioni entro il 29 febbraio 2008,dando conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritentro la medesima data; b) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Roma, 23 gennaio 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |