Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7febbraio 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il5 novembre 2007, presentato da XY s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.Carlo Bendin e dall'avv. Carla Raggi presso il cui studio la societ ha elettodomicilio, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale laricorrente ha ribadito alcune delle richieste formulate ai sensi degli artt. 7e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, n. 196) e, in particolare, quelle volte a ottenere la confermadell'esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione informa intelligibile, nonch l'indicazione dell'origine di tali dati, dellemodalit, della logica e delle finalit del trattamento, degli estremiidentificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i,nonch dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati;

VISTO che con il medesimo ricorso lasociet ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente lespese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 9 novembre 2007 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste della societ interessata, nonch la nota del 19dicembre 2007 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria datata 28 novembre 2007con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle istanze dellasociet ricorrente, ha in particolare confermato l'esistenza dei dati personalidella stessa e ha precisato che gli stessi consistono, oltre che di datianagrafici, di dati relativi ai conti correnti intrattenuti conl'agenzia KZ di Genova, ed ora estinti, al collegamento telematicoBusiness Way e al tipo di attivit economica svolta e che in data 4 giugno 2007erano altres presenti nella anagrafe interna note relative allo stato delrapporto, in seguito cancellate;

VISTA la nota inviata via fax il 7dicembre 2007, con la quale la societ ricorrente, nel sottolineare latardivit del riscontro ottenuto, ha precisato di ritenerlo "inadeguato" in quanto, con riferimento ai dati relativi ai conticorrenti, il titolare del trattamento  non li avrebbe comunicati in modocompleto mentre, con riferimento alla "nota relativa allo stato dirapporto", non sarebbe statochiarito, ad avviso della ricorrente, il contenuto e la natura di tali dati, nle finalit della loro cancellazione;

VISTO che con la medesima notal'interessata ha anche ribadito la richiesta di conoscere "a qualisoggetti sono stati effettivamente comunicati i dati";

VISTO che con la memoria datata 14gennaio 2008 Bnl S.p.A. ha integrato i riscontri gi forniti ed ha precisatoche le note interne relative allo stato del rapporto si riferiscono allaclassificazione "ad incagli" del conto corrente n. WY, al relativo passaggio a perdite definitive,vista la minima entit delle somme a debito, e alla conseguente estinzione delconto e derubricazione dal precedente status di incagli;

VISTO che nella medesima nota laresistente ha affermato che non risultano sussistere, in relazione alla societricorrente, segnalazioni da parte della banca n presso Crif, n presso lacentrale rischi della Banca d'Italia;

VISTO che con la memoria inviata via faxil 28 gennaio 2008 la societ ricorrente ha ribadito che gli elementi fornitidal titolare del trattamento possono costituire solo un incompleto riscontro,con particolare riguardo ai dati relativi ai conti correnti di cui statocomunicato solamente il saldo finale, il numero del conto corrente medesimo el'agenzia di riferimento;

RILEVATO che la societ ricorrente hachiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che la riguardanocomunque conservati dall'istituto di credito resistente in relazione agli intercorsirapporti contrattuali;

RILEVATO che il diritto di accesso aidati personali tutelato dall'art. 7 del Codice distinto dal diritto diaccesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico inmateria bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente,colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentranell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi diecianni";

CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sultrattamento dei dati personali, l'obbligo di esibire o allegare copia di ognisingolo documento contenente dati personali dell'interessato, imponendo il soloobbligo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali delrichiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali altri datirelativi a terzi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 10,comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell'interessato "puavvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti", se l'estrazione dei dati "risultaparticolarmente difficoltosa";

RILEVATO che BNL S.p.A. non ha fornito unidoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati formulata dalla societ ricorrente,avendo fornito alcune informazioni di tipo identificativo senza comunicaretutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapportiintrattenuti con la societ ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliereil ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali dellasociet interessata comunque detenuti dall'istituto di credito resistente e nonancora comunicati alla stessa, con particolare riguardo alle informazionipersonali relative ai contratti di conto corrente  bancario (quali, adesempio, le informazioni contenute nei relativi estratti conto);

RITENUTO che va, quindi, ordinato a Bancanazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con lemodalit di cui all'art. 10 del Codice, entro il 20 marzo 2008, dando confermadell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

RITENUTO, invece, che deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, limitatamente ai dati personali gi comunicati alla societricorrente nel corso del procedimento, nonch in ordine alle altre richiesteformulate ai sensi dell'art. 7 del Codice in relazione alle quali la bancaresistente ha fornito un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale dellavoro S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta della societ ricorrente di accedere a tutti i dati personaliche la riguardano comunque detenuti dall'istituto di credito resistente e nonancora comunicati e ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire atale richiesta, nei limiti e con le modalit di cui all'art. 10 del Codice,entro il 20 marzo 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questaAutorit entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso limitatamente ai dati personali gi comunicati alla ricorrente nelcorso del procedimento, nonch in ordine alle altre richieste formulate aisensi dell'art. 7 del Codice;

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della societ ricorrente.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli